Ordinanza n. 248/2002

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ORDINANZA N. 248

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 ottobre 2000, recante "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 ottobre 2000, depositato in Cancelleria il 6 novembre 2000 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2000.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 ottobre 2000, depositato il successivo 6 novembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata dal Consiglio regionale l’11 agosto 2000, riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio", in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

che, secondo la difesa erariale, la delibera legislativa, unitamente ad altra pure impugnata dal Governo, realizzerebbe un "assetto normativo regionale in materia di tutela del territorio" in contrasto con l’art. 9 della Costituzione;

che, in particolare, ad avviso dell’Avvocatura, l’istituzione - con il comma 1-bis dell’art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 - di una area tutelata denominata "paesaggio protetto" si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 12 della legge n. 394 del 1991, in quanto sottrarrebbe alla protezione ambientale una parte del territorio che dovrebbe invece goderne;

che, secondo il ricorrente, le aree che ricadono nella categoria del "paesaggio protetto" sarebbero già comprese nelle "aree protette" di cui al comma 1, cosicchè il termine servirebbe a "dare una dignità alla volontà legislativa enunciata nella rubrica ("altre forme di tutela del territorio"), ma costituirebbe solo un’operazione di cosmesi legislativa, in quanto, sostanzialmente, il requisito costituisce un’eco della finalità della tutela delle aree specificata nel comma 3, lettera b), dell’art. 1 della legge n. 294 del 1991" e confermerebbe l’intento elusivo della legge-quadro;

che, ad avviso della difesa erariale, il riferimento contenuto nel comma 1-bis dell’art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 - introdotto dalla delibera legislativa impugnata - alle Linee guida per le categorie di gestione delle aree protette elaborate dall’IUCN (The World Conservation Union) realizzerebbe una elusione delle norme di salvaguardia recate dalla legge n. 394 del 1991, giacchè dette Linee guida non potrebbero costituire parametri per la tutela ambientale e paesaggistica delle aree protette;

che, secondo il ricorrente, la delibera legislativa diminuirebbe la soglia di tutela ambientale, sottraendo alla stessa aree altrimenti riconducibili all’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1995, mentre "l’art. 1, comma 3", introducendo "il comma 6-bis dell’art. 47" della legge regionale n. 12 del 1995 farebbe sì che l’elenco ufficiale delle aree protette possa derogare ai principi fissati nel titolo III della legge n. 394 del 1991, mediante la sottrazione al regime di protezione di aree classificate come "parco naturale" in base alla precedente legge;

che, inoltre, il divieto di caccia nelle aree protette, stabilito dalle leggi n. 394 del 1991 e 11 febbraio 1992, n. 157, sarebbe eluso dall’art. 1, comma 7, e la "nuova formulazione del comma 6 dell’art. 47" della legge regionale n. 12 del 1995, stabilendo che alcuni parchi sono classificati come "parchi naturali regionali" ad ogni effetto a decorrere dal 1° luglio 2001 e sino all’approvazione dei relativi piani, priverebbe queste aree di ogni tutela ambientale per un tempo indefinito, permettendo l’attività venatoria all’interno di aree protette;

che, infine, ad avviso della difesa erariale, l’art. 1, comma 4, disponendo che il piano del parco può prevedere una nuova perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto, vincolando la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, integrandola, violerebbe gli artt. 22 e seguenti della legge n. 394 del 1991, in virtù dei quali il piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

che nel giudizio si é costituita la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, secondo la resistente, l’istituzione della categoria del "paesaggio protetto" non violerebbe gli artt. 2 e 12 della legge n. 394 del 1991, in quanto, ferma restando la classificazione delle aree naturali protette indicate nella legge-quadro, la delibera legislativa sarebbe strumentale rispetto allo scopo di garantire la tutela di valori ulteriori, tra essi quelli che costituiscono "testimonianze dell’interazione tra attività umane e valori ambientali posti in relazione con l’area-parco vera e propria";

che, ad avviso della Regione, la censura riferita all’art. 1, comma 3, nella parte in cui ha introdotto nell’art. 47 della legge regionale n. 12 del 1995 il comma 6-bis, a suo avviso, sarebbe frutto di un errore materiale, in quanto riguarderebbe la delibera legislativa impugnata con un diverso ricorso, mentre l’identificazione di ambiti classificati come "paesaggio protetto" escluderebbe l’applicabilità del divieto di caccia soltanto in quanto i valori protetti non sarebbero di tipo naturalistico e, proprio per questo, non sussisterebbe una violazione degli artt. 22 della legge n. 394 del 1991 e 21 della legge n. 157 del 1992;

che, infine, secondo la resistente, l’art. 1, comma 4, non violerebbe l’art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, poichè al piano dell’area protetta sarebbe stata riconosciuta la sovraordinazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia pure mediante una formulazione propria del sistema pianificatorio regionale ligure, mutuata dall’art. 2, comma 5, della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in considerazione della sopravvenuta modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma che non é pervenuta, da parte della Regione, accettazione della rinuncia.

Considerato che, nel corso del giudizio, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che, tra l’altro, ha abolito il procedimento di controllo della costituzionalità delle leggi regionali promosso, anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione, dal Governo;

che il nuovo testo dell’art.127 della Costituzione, come riformulato dall’art. 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ora stabilisce che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione";

che, secondo quanto affermato da questa Corte, il ricorso già proposto dal Governo contro la delibera legislativa regionale nell’osservanza della sequenza procedimentale stabilita dall’originario testo dell’art. 127 della Costituzione, é divenuto improcedibile, poichè non é più previsto che il sindacato di costituzionalità sia esercitato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio (tra le molte, sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 228 del 2002);

che, conseguentemente, il ricorso, proposto ai sensi del testo originario dell’art. 127 della Costituzione, deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.