Ordinanza n. 242/2002

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ORDINANZA N. 242

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella A, allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile tra Comune di Parma contro G.R., iscritta al n. 608 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di costituzione del Comune di Parma;

udito nell’udienza pubblica del 9 aprile 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l’avv. Adriano Rossi per il Comune di Parma.

Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 25 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella A, allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non prevede che il requisito della rendita catastale di cui alla lettera c) della tabella A, allegata alla legge regionale n. 12 del 1984, "si applichi anche alle unità immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata recherebbe vulnus all'art.3 della Costituzione, poichè realizzerebbe una disparità di trattamento tra situazioni omologhe, "potendosi pervenire al risultato che il possesso di una unità immobiliare avente identica rendita catastale comporti la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune contermine";

che nel giudizio si é costituito il Comune di Parma, parte nel processo principale, il quale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata "per non aver esteso il criterio della rendita catastale come misuratore di ricchezza anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel comune di residenza o in comuni contermini".

Considerato che la Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale della tabella A, allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – in particolare la non titolarità di diritti reali su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare – non prevede che il requisito della rendita catastale riguardi anche le unità immobiliari site nel comune di residenza ed in comuni contermini, realizzando in tal modo una asserita disparità di trattamento tra situazioni omologhe, in quanto può accadere che il possesso di una unità immobiliare con identica rendita catastale determini la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seconda che tale unità sia o meno ubicata in un comune diverso da quello ove é sito l'alloggio o ad esso contermine;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, é entrata in vigore la legge della Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), che ha espressamente abrogato la legge regionale n. 12 del 1984 (art. 59, comma 1, lettera h), recando altresì "norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp" (art. 53);

che le disposizioni sopravvenute all'ordinanza di rimessione hanno determinato un mutamento del complessivo quadro normativo, nel quale si inscrivono i profili della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bologna, così da imporre il riesame da parte del giudice a quo della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.