Ordinanza n. 235/2002

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ORDINANZA N. 235

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promosso con ordinanza dell’11 aprile 2001 dal Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sui ricorsi riuniti proposti da Legambiente Puglia ed altri contro Comune di Ostuni ed altri, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, solleva, con ordinanza dell’11 aprile 2001, questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 118 e 128 della Costituzione;

che nel giudizio a quo sono stati impugnati atti concernenti la realizzazione di una centrale termoelettrica per la quale é stata presentata domanda di autorizzazione ex art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ed é stata chiesta la dichiarazione di assimilabilità del combustibile impiegato (C.d.r.) ai rifiuti solidi urbani (R.s.u.);

che, ad avviso del Tar, nel caso sottoposto al suo esame non sarebbero applicabili le norme che disciplinano il procedimento per la valutazione di impatto ambientale (V.i.a.), bensì gli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997, i quali stabiliscono un procedimento semplificato che, tra l’altro, si caratterizzerebbe per la mancata previsione sia delle "osservazioni da parte dei soggetti territorialmente interessati", sia del referendum consultivo dei cittadini che risiedono nella zona dove é realizzato l’impianto;

che, secondo il rimettente, l’applicabilità di quest’ultimo procedimento non sarebbe ragionevole, dato che esso non prevede la partecipazione dei cittadini interessati e l’intervento degli enti locali e, proprio per questo, si porrebbe in contrasto con gli artt. 5, 11, 118 e 128 della Costituzione, violando il principio di sussidiarietà, di derivazione comunitaria, da ritenersi costituzionalizzato ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, in virtù del recepimento nel nostro ordinamento, con legge 30 dicembre 1986 (recte, 1989) n. 439, della Carta europea dell’autonomia locale;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe stata sollevata "in via meramente eventuale ed ipotetica", non avendo il rimettente indicato le ragioni che ne dimostrerebbero la pregiudizialità rispetto alla decisione delle domande;

che, secondo l’interveniente, l’ordinanza di rimessione non conterrebbe neppure le indicazioni indispensabili per ritenere che la realizzazione dell’impianto possa essere autorizzata all’esito del procedimento disciplinato dagli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997, norme entrambe inapplicabili anche perchè oggetto del giudizio principale sarebbe esclusivamente la legittimità della concessione edilizia;

che, ad avviso dell’Avvocatura, la questione sarebbe, inoltre, manifestamente inammissibile e comunque infondata, dato che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato l’art. 118 Cost., ed ha abrogato l’art. 128 Cost., norme entrambe indicate quali parametri costituzionali.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 118 e 128 della Costituzione;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che, tra l’altro, con gli art. 4 e 9, comma 2, ha rispettivamente sostituito il testo dell’art. 118 Cost. ed abrogato l’art. 128 Cost.;

che, pertanto, essendo intervenuto un mutamento di due delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, occorre disporre, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinchè riesamini, sotto ogni profilo, i termini della questione alla luce dell’intervenuto mutamento del quadro normativo (per tutte, ordinanze n. 166 e n. 165 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.