Ordinanza n. 232/2002

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ORDINANZA N.232

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli articoli 22, terzo comma, 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 2001 dal Giudice di pace di Locri nel procedimento civile vertente tra Antonio Pacecca e il Comune di Portigliola, iscritta al n. 585 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2001.

   Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

   udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 3 maggio 2001 il Giudice di pace di Locri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nonchè questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che l’ordinanza é stata emessa nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa introdotto tramite difensore, da Antonio Pacecca contro il Comune di Portigliola, avverso un verbale di contestazione di una violazione del codice della strada, che il rimettente non indica espressamente, accertata tramite apparecchiatura di rilevamento e non immediatamente contestata;

che l’opponente ha dedotto l’illegittimità del verbale in difetto dei presupposti per una contestazione successiva;

che, secondo quanto si legge nell’ordinanza, presentato il ricorso in cancelleria e fissata l’udienza di comparizione, la parte opponente <<nella considerazione logica che il veicolo oggetto della contestazione era intestato alla società "La primizia s.a.s." e, come tale, a disposizione di più soggetti che gravitavano nell’ambito lavorativo della predetta ricorrente [sic], chiedeva promuoversi giudizio di legittimità costituzionale in esito all’art. 196 del codice della strada nella parte in cui esprime l’obbligo di solidanza a carico del conducente e del proprietario del veicolo sottoposto a sanzione amministrativa ed allorquando la circolazione del veicolo medesimo avviene in totale diniego da parte dell’intestatario o in caso di disconoscenza di quest’ultimo del fatto che il veicolo sia stato, o meno, messo in circolazione ad opera di terzi>>;

che, ad avviso del rimettente, l’art. 196 del d.lgs. n. 283 del 1992 sancirebbe che <<destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981>>, onde <<il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa risponde delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, comma 1 e l’art. 196>>;

che sarebbero violati l’art. 3 della Costituzione, <<nella parte in cui non viene riconosciuto al cittadino medesima eguaglianza e pari dignità dinanzi alla legge>> e l’art. 24 della Costituzione <<nella parte in cui riconosce al cittadino la libera facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, essendo la difesa un diritto inviolabile sempre e dovunque>>;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto che le sollevate questioni sarebbero inammissibili e comunque manifestamente infondate.

Considerato che gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sono indicati solo nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, ma di essi non é traccia in motivazione;

che, quanto all’art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), l’ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali esso violerebbe i menzionati parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente;  

che ne consegue, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanza n. 432 del 2000), la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate dal Giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.

Massimo VARI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.