Sentenza n. 220/2002

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SENTENZA N.220

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 dal Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Negrini Silvano ed altro e la Davidson s.p.a., iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di costituzione di Schiavon Alfredo;

udito nell’udienza pubblica del 26 marzo 2002 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avvocato Sergio Vacirca per Schiavon Alfredo.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 e depositata il 19 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, "nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro".

Il rimettente espone che, nel giudizio a quo, due ex dipendenti di una società per azioni in concordato preventivo hanno chiesto l’ammissione nella procedura, con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, dei crediti vantati nei confronti della società, in virtù di sentenze passate in giudicato, a titolo di risarcimento del danno biologico patito a causa di malattie professionali contratte nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Ad avviso dello stesso rimettente, ai crediti vantati dai ricorrenti non potrebbe essere riconosciuto il privilegio richiesto, poichè le norme che prevedono i privilegi, in quanto eccezionali rispetto al principio generale di pari trattamento dei creditori, non potrebbero applicarsi oltre i casi ed i tempi in esse considerati.

Rileva tuttavia il giudice a quo che questa Corte, con la sentenza n. 326 del 1983, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, del citato art. 2751-bis, numero 1, del codice civile "nella parte in cui non munisce del privilegio [...] il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro".

In considerazione dell’assoluta omogeneità tra l’ipotesi considerata nella suddetta sentenza e quella oggetto del giudizio a quo, il rimettente invoca una pronuncia che estenda il privilegio generale sui mobili anche ai crediti vantati dai lavoratori subordinati per danni conseguenti a malattie professionali, delle quali sia responsabile il datore di lavoro.

2.- Si é costituito in giudizio Alfredo Schiavon, creditore istante, il quale ha concluso per l’accoglimento della questione, sulla scorta delle medesime considerazioni svolte nell’ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale di Alessandria dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili il credito vantato dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno derivante da malattia professionale rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro.

Ad avviso del rimettente, tale mancata previsione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, considerato che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 326 del 1983, il suddetto privilegio é stato riconosciuto al credito, del tutto omogeneo a quello che viene in considerazione nella specie, del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro.

2.- La questione é fondata.

2.1.- Nella sentenza n. 326 del 1983, richiamata dal rimettente, questa Corte é pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, per contrasto con il principio di eguaglianza, sul rilievo che la norma – ispirata ad una finalità di ampliatio, a favore del lavoratore dipendente, della disciplina positiva del privilegio generale sui mobili - muniva del suddetto privilegio il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile ed il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali, ma non anche il credito per risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro.

In relazione alla medesima esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee, non può non ravvisarsi un’ulteriore, palese violazione dell’art. 3 della Costituzione nella mancata attribuzione del privilegio generale sui mobili al credito risarcitorio per danni patiti dal lavoratore a causa di una malattia professionale contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro.

Nessun dubbio sussiste, infatti, sulla assoluta omogeneità di tale credito rispetto a quello – cui si riferisce la sentenza n. 326 del 1983 - relativo ai danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, trattandosi, in entrambi i casi, di crediti per il risarcimento di danni, imputabili al datore di lavoro, arrecati alla persona del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa e non soddisfatti attraverso la percezione di indennità previdenziali o assistenziali obbligatorie riferite al medesimo evento dannoso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.