Ordinanza n. 212 del 2002

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ORDINANZA N.212

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Massimo                                             VARI                                Presidente

- Riccardo                                             CHIEPPA                           Giudice 

- Gustavo                                              ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                                                ONIDA                                  "

- Carlo                                                   MEZZANOTTE                     "

- Guido                                                 NEPPI MODONA                 "

- Piero Alberto                                      CAPOTOSTI                         "

- Annibale                                             MARINI                                "

- Franco                                                BILE                                       "

- Giovanni Maria                                  FLICK                                    "

- Francesco                                            AMIRANTE                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 2001 dal Giudice di pace di Venezia nel procedimento civile vertente tra l’Agenzia Alba Travel s.r.l. e il Comune di Venezia, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2001.

            Visto l’atto di intervento della Regione Veneto;

            udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 2001, pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico), il quale dispone l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi - tra l’altro - «eserciti, anche occasionalmente, attività di [...] accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza» (primo comma) e di chi «per l’espletamento dell’attività di [...] accompagnatore turistico si avvalga di soggetti sforniti di licenza» (quinto comma);

che il giudizio a quo trae origine dalla sanzione amministrativa applicata, ai sensi della norma censurata, nei confronti di un’agenzia turistica di Venezia che, per l’accompagnamento di un gruppo di turisti giapponesi, si era avvalsa di una collaboratrice la quale, pur conoscendo la lingua giapponese, era priva della licenza di accompagnatrice turistica né - sottolinea il rimettente - avrebbe potuto averla, «vista la mancata indizione dei relativi esami» da parte della Regione;

che, ad avviso del rimettente, l’art. 19 della legge regionale n. 7 del 1986, «nell’interpretazione che ne dà il Comune di Venezia», impone che sia in possesso della licenza di accompagnatore anche chi si limita ad accompagnare i turisti in luoghi privi di interesse turistico, limitandosi a fornire informazioni logistiche o svolgendo funzioni di interprete nell’acquisto di beni o servizi di limitato valore economico, e ciò anche quando si tratti dell’accompagnamento di turisti che parlino una lingua per la quale la Regione non ha mai indetto il relativo esame;

che, poste queste premesse, la disposizione censurata sarebbe, secondo il giudice a quo, incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto: a) ostacolerebbe l’attività e aumenterebbe ingiustificatamente i costi per le agenzie che operano con turisti che parlano una lingua per la quale non sono stati indetti esami di abilitazione all’attività di accompagnatore turistico; b) imporrebbe all’impresa turistica di servirsi di collaboratori professionalmente qualificati «anche per servizi nei quali la specializzazione è superflua», in contrasto con l’«interesse economico della società»; c) stabilendo sanzioni a carico di chi svolga occasionalmente l’attività di accompagnatore turistico, impedirebbe ai lavoratori dipendenti di sfruttare economicamente la loro conoscenza di una lingua straniera, anche quando si tratti di compiere attività puramente materiali, che non richiedono le ulteriori specifiche competenze - indicate dall’art. 2 della legge regionale n. 7 del 1986 - proprie dell’accompagnatore turistico; d) prevedendo le stesse sanzioni per chi esercita l’attività di accompagnatore anche quando non sia stato indetto l’esame di abilitazione per la lingua da questi conosciuta, consentirebbe inoltre alla Giunta regionale «di favorire alcune categorie di operatori turistici a danno di altri»;

che nel giudizio così promosso ha depositato atto di intervento il Presidente della Giunta regionale del Veneto, eccependo l’inammissibilità della questione perché non sarebbe stata censurata alcuna norma sostanziale, ma solo la norma che prevede la sanzione, la quale, ad avviso dell’interveniente, «non attiene a una materia in sé», ma «svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore»;

che, nel merito, secondo la difesa della Regione, le argomentazioni del rimettente che sostengono la violazione dell’art. 3 della Costituzione si fondano su una «considerazione meramente fattuale» riconducibile all’indisponibilità di personale qualificato, non avendo la Regione proceduto all’indizione di esami per il conseguimento della licenza di accompagnatore turistico in lingua giapponese;

che la legittima previsione dell’abilitazione all’esercizio delle attività di guida e accompagnamento turistico renderebbe insostenibile la pretesa del rimettente di equiparare situazioni soggettive non assimilabili, quali sono quella di chi ha conseguito la licenza e quella di chi non la possiede;

che, per quanto concerne in particolare la padronanza di una o più lingue straniere, la difesa della Regione Veneto osserva che l’indicazione delle lingue straniere oggetto d’esame risponde a valutazioni di carattere contingente, connesse a variabili – quali la nazionalità e la lingua dei turisti – non sempre prevedibili, e inoltre che, una volta conseguita l’abilitazione, all’operatore turistico non è precluso l’impiego, nell’esercizio della sua attività professionale, delle ulteriori lingue conosciute;

che, ad avviso dell’interveniente, le censure del rimettente circa l’irragionevolezza delle sanzioni stabilite dalla legge regionale nell’ipotesi di esercizio occasionale dell’attività si fondano su una premessa – l’irrilevanza delle esigenze di disciplina delle professioni turistiche e la possibilità di ammettere all’esercizio delle attività in questione anche soggetti privi di un titolo abilitante – che viceversa sarebbe indimostrata;

che le censure relative alla lamentata violazione dell’art. 41 della Costituzione atterrebbero esclusivamente a «ragioni di convenienza economica», non potendosi ravvisare una contrapposizione tra il regime autorizzatorio, posto a difesa di rilevanti interessi pubblici, e l’esercizio di attività imprenditoriale;

che la difesa della Regione osserva infine, «per completezza espositiva», che la legge regionale n. 7 del 1986 è stata abrogata dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 (Nuova disciplina delle professioni turistiche).

Considerato che il Giudice di pace di Venezia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico);

che l’ordinanza di rimessione è carente sia di una adeguata illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia, che possa consentire alla Corte la verifica circa la sussistenza del requisito della rilevanza, sia di una completa valutazione del quadro normativo di riferimento (ex plurimis: ordinanze n. 62 del 2002, n. 147, n. 128 e n. 85 del 2001);

che il giudice a quo solleva la questione in base all’interpretazione e applicazione della disposizione censurata fatta propria dal Comune di Venezia – soggetto abilitato alla emanazione delle ordinanze-ingiunzioni amministrative in materia, e parte del giudizio principale – e non in base a una interpretazione propria, interpretazione che a esso spetta tanto più in quanto, come giudice del ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione, a norma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è investito di una funzione di controllo giurisdizionale sul provvedimento sanzionatorio dell’amministrazione comunale;

che, in tal modo, il rimettente elude il compito di individuare il senso e la portata della norma impugnata, compito a esso spettante e preliminare ai fini della proposizione della questione di costituzionalità;

che la questione di legittimità costituzionale deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Venezia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.