Ordinanza n. 200 del 2002

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ORDINANZA N. 200

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 13 marzo 2001 dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, iscritte al n. 656 e al n. 657 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data 13 marzo 2001 (r.o. n. 656 e n. 657 del 2001), emesse nel corso di procedimenti civili promossi da stranieri che avevano proposto ricorso avverso il decreto di espulsione, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che "nella pronuncia del decreto di espulsione, il prefetto debba tenere conto della sussistenza di condizioni attuali dello straniero che legittimino la concessione dei titoli autorizzativi all’ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato";

che, quanto alla rilevanza, nelle ordinanze di rimessione si osserva che i ricorrenti hanno prospettato situazioni personali, quali la occupazione lavorativa e la disponibilità di un alloggio, che sarebbero astrattamente idonee, nell’ambito delle quote di ingresso, a legittimare la loro presenza in Italia, ma la disposizione censurata non permetterebbe di ritenere esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di espulsione, in quanto, una volta accertata l’esistenza dei presupposti previsti, l’emanazione da parte sua del decreto di espulsione dovrebbe considerarsi automatica;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione di attenuazioni della automaticità della espulsione quando lo straniero abbia dimostrato di versare in una situazione che legittimerebbe la sua permanenza in Italia, violerebbe i principî di solidarietà e di accoglienza di cui all’art. 2 della Costituzione, principî che costituirebbero "l’approccio principale" del testo unico sull’immigrazione, e sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto lo straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subirebbe un trattamento diverso e peggiore rispetto a quello riservato a colui che versi nella stessa situazione di fatto, ma abbia, a monte, il titolo di permanenza;

che, secondo il remittente, la disposizione censurata sarebbe in contrasto anche con l’art. 35 della Costituzione, in quanto l’espulsione automatica dello straniero e il divieto di rientro in Italia ai sensi dell’art. 11, commi 13 e 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, pregiudicherebbero il suo diritto al lavoro, e, in particolare, il suo diritto alla retribuzione e alla stabilità del posto di lavoro;

che in tutti giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il remittente solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del testo unico sull’immigrazione, nella parte in cui stabilisce che il prefetto deve disporre automaticamente l’espulsione dello straniero, una volta accertata l’esistenza dei presupposti previsti, e non gli consente di prendere in considerazione situazioni personali attuali dello straniero che ne legittimerebbero la permanenza in Italia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con l’ordinanza n. 146 del 2002, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

che il remittente non adduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2002.