SENTENZA N. 197
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di
maternità per le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 9
ottobre 2000 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Milani Smaniotto Ida e l’Istituto
Nazionale per
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica
del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;
udito l’avvocato Pilerio Spadafora per l’INPS.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 9
ottobre
Il giudice rimettente precisa che la ricorrente, coltivatrice
diretta, lamenta la mancata corresponsione da parte dell’INPS dell’indennità
economica di maternità nei due mesi precedenti il parto, avvenuto al settimo
mese di gravidanza, avendo l’Istituto previdenziale liquidato solo l’indennità relativa ai tre mesi successivi al parto; ed inoltre che la
ricorrente invoca l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 1999,
la cui portata si ritiene estensibile anche alle lavoratrici autonome, a favore
delle quali é stata prevista l’indennità di maternità.
Il giudice a quo, dopo aver affermato che la citata
sentenza, con la quale é stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri), non é applicabile alla fattispecie, poichè la
ricorrente non é una lavoratrice subordinata ma una coltivatrice diretta,
soggetta quindi alle disposizioni della legge n. 546 del 1987, precisa che non
può nemmeno applicarsi la successiva legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), avendo questa
disciplinato le ipotesi di parti prematuri con esclusivo riferimento all’art. 4
della legge n. 1204 del 1971 e, quindi, alle lavoratrici subordinate.
Il rimettente sottolinea che la
formulazione letterale dell’art. 3 della legge n. 546 del 1987, così come
quella dell’art. 4, lettera c) , della legge n. 1204 del 1971, risulta
rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza
dell’indennità, senza prevedere una decorrenza diversa per il caso di parto
prematuro.
Tale norma, ad avviso del giudice a quo, determina tuttavia
una disparità di trattamento non già per il raffronto tra la disciplina delle
lavoratrici subordinate e quella delle coltivatrici dirette, la cui diversità é
stata più volte ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 181 del 1993, 364 del 1995 e 3 del 1998),
bensì per la comparazione, nell’ambito della medesima categoria delle
coltivatrici dirette, tra quelle che partoriscono prematuramente e quelle che partoriscono a termine. Sussisterebbe, inoltre, un contrasto
con l’art. 31 della Costituzione, che impone la protezione della maternità e
del minore, anche con misure economiche.
Il Tribunale rimettente osserva poi che la violazione dei
precetti costituzionali non é esclusa dal rilievo secondo cui per la categoria
di lavoratrici, cui appartiene la ricorrente, non sussiste l’obbligo di astensione dal lavoro nel periodo in esame. Con la
sentenza n. 3
del 1998
L’indennità economica di maternità costituisce un presupposto
legislativamente previsto nella misura predeterminata
di cinque mesi per consentire anche alla lavoratrice non subordinata
l’assolvimento della funzione materna, indipendentemente dall’insussistenza
dell’obbligo di astensione dal lavoro in tale periodo,
in quanto la lavoratrice é libera di scegliere se svolgere la funzione
familiare conciliandola con la contemporanea cura dell’attività lavorativa.
Poichè l’indennità di maternità assolve all’indicata funzione anche per le coltivatrici
dirette, non vi può essere una diversità di tutela economica tra le ipotesi di
parto prematuro e di parto a termine.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si é costituito
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Osserva anzitutto l’INPS che l’indennità economica per le
lavoratrici autonome, prevista dalla legge n. 549 del 1987, é collegata
direttamente ai periodi di gravidanza e puerperio ed é volta a garantire una
continuità di reddito in tali periodi, disincentivando un’eventuale propensione
a continuare l’attività lavorativa, pur rimessa alla scelta della donna, ed
indennizzando la lavoratrice per la possibile diminuzione della capacità di
guadagno.
Con la sentenza n. 181 del 1993,
Ad avviso dell’INPS, la riduzione o l’annullamento del
periodo indennizzabile, che si verifica in modo
imprevisto nell’ipotesi di parto prematuro, non comporterebbe lesione di
interessi costituzionalmente protetti, poichè quando
la gestazione si interrompe anticipatamente, prima che essa giunga in uno stato
avanzato, non si determina la presumibile riduzione del reddito, non essendo
rimasto impedito lo svolgimento della normale attività lavorativa.
Del resto, l’esistenza di un siffatto danno non é stata
nemmeno dedotta dalla ricorrente, nè prospettata dal
rimettente, che ha posto la questione sotto il profilo della disparità di
trattamento che si determinerebbe, nell’ipotesi di parto prematuro, a causa
della minor durata dell’indennizzo economico.
In definitiva, i casi di parto prematuro e di parto a termine
darebbero luogo a situazioni obiettivamente diverse, che ricevono trattamenti
economici differenziati in conseguenza della
corrispondente minore durata del periodo che il legislatore ha ritenuto di
dover tutelare.
Non deve trascurarsi che l’assistenza alla prole nata
prematuramente é comunque tutelata dalla possibilità
per le lavoratrici autonome di modulare l’impegno lavorativo, ricevendo il
sostegno economico post partum.
Se si accogliesse una diversa interpretazione, l’indennità economica si trasformerebbe in un assegno una tantum, collegato esclusivamente all’evento del parto, che diverrebbe l’unico evento tutelato.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Treviso dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge 29 dicembre
1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte
in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta, l’indennità giornaliera sia corrisposta, oltre che per i tre
mesi successivi alla data effettiva del parto, anche per il periodo non goduto
prima del parto, fino al raggiungimento della durata complessiva di mesi
cinque.
Tale norma, ad avviso del giudice a quo, darebbe luogo
ad una disparità di trattamento tra le coltivatrici dirette che partoriscono
prematuramente e quelle che partoriscono a termine;
sussisterebbe, inoltre, un contrasto con l’art. 31 della Costituzione, che
impone la protezione della maternità e del minore, anche con misure economiche.
2. – La questione é infondata, nei sensi di seguito
precisati.
3. – Il legislatore, con la legge n. 546 del
Nell’ipotesi di parto prematuro, mentre per le lavoratrici
subordinate é stata prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) la
possibilità che "i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto", analoga disposizione, come osservano sia il
giudice rimettente che l’INPS, non é stata emanata in relazione alle
lavoratrici autonome.
Una siffatta disposizione é ora contenuta nell’art. 68 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il quale, eliminando
il riferimento sia alla data presunta del parto che a quella effettiva,
attribuisce l’indennità "per i due mesi antecedenti la data del parto e
per i tre mesi successivi alla stessa". Onde attualmente,
nell’ipotesi di parto prematuro, l’indennità é comunque corrisposta per
complessivi cinque mesi, indipendentemente dalla durata della gestazione.
Benchè la citata norma, entrata in
vigore dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, non possa trovare diretta applicazione nel
giudizio a quo, tuttavia essa obbliga l’interprete ad una opzione
ermeneutica conforme all’evoluzione del sistema normativo.
Tale evoluzione si pone del resto in continuità con i
principi ripetutamente affermati da questa Corte in ordine
alla tutela della maternità. Si é infatti più
volte osservato che gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano
come il fondamento della protezione sia ormai ricondotto alla maternità in
quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo
svolgimento di un’attività di lavoro subordinato (da ultimo, sentenza n. 405 del 2001);
ed inoltre che le differenti modalità del trattamento di maternità possono
trovare giustificazione solo nella specificità delle situazioni lavorative,
identico essendo il bene da tutelare (sentenza n. 361 del 2000).
Infatti, l’indennità di maternità, pur se diversamente disciplinata in relazione alle differenti attività lavorative ed in
ragione delle peculiarità proprie di ciascuna categoria di lavoratrici, assolve
sempre alla medesima duplice funzione, che consiste nel tutelare la salute
della donna e del bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato
di bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita (tra le
tante, si vedano le sentenze n. 310 del 1999
e n. 3 del 1998).
Con particolare riferimento alle
lavoratrici autonome e alle libere professioniste, si é poi affermato che la
corresponsione dell’indennità di maternità non é collegata all’effettiva
astensione dal lavoro, non potendo sussistere un obbligo in tal senso, in
considerazione delle modalità di svolgimento di tale attività lavorativa,
rimesse alla determinazione della donna.
L’applicazione di tali principi obbliga quindi ad interpretare la denunciata norma nel senso, conforme a Costituzione, che l’indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le
lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2002.