Ordinanza n. 190 del 2002

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ORDINANZA N. 190

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) e della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di costituzione della parte privata del giudizio principale;

udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dalla agenzia di viaggi H.I.T. - Holding Italiana Turismo s.p.a. nei confronti della Regione Emilia-Romagna e delle Province di Ferrara e di Bologna, per ottenere l’annullamento di due note di dette Province datate, rispettivamente, 19 e 24 maggio 1999, con le quali era stata rigettata la richiesta di autorizzazione ad operare nei rispettivi territori provinciali "anche senza il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le filiali di agenzie di viaggio" dalla legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, con ordinanza in data 18 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della citata legge regionale, deducendone il contrasto con gli artt. 41, 117, in relazione all’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta giuridica), e 120 della Costituzione, nonchè con gli artt. 30, 52 e 59 del trattato dell’Unione europea;

che con la medesima ordinanza il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), in riferimento agli artt. 11, 41, 117, in relazione all’art. 9 della legge n. 217 del 1983, e 120 della Costituzione;

che il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta la sentenza di questa Corte n. 362 del 1998, la ricorrente, che svolge attività di agenzia di viaggi in forza di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma, aveva comunicato alle Province di Bologna e Ferrara che non si considerava più tenuta, per esercitare la propria attività anche in quei territori provinciali, a munirsi di ulteriori autorizzazioni, nè a versare ulteriori depositi cauzionali, nè a corrispondere una nuova tassa di concessione, nè ad assumere, o mantenere, un direttore tecnico addetto in via esclusiva alle singole filiali;

che con le note impugnate dinanzi al TAR sia la Provincia di Ferrara che quella di Bologna avevano respinto tali pretese, richiamando le disposizioni, all’epoca ancora vigenti, della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23, che assoggettavano ad autorizzazione regionale e ai connessi adempimenti anche l’apertura di filiali di agenzie principali già autorizzate;

che, in particolare le disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 1997 che, ad avviso del giudice a quo, avendo contenuto analogo a quelle della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la citata sentenza n. 362 del 1998, incorrerebbero nelle medesime censure di illegittimità costituzionale, sarebbero le seguenti:

- art. 5, comma 1, nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione anche le filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

- art. 6, comma 1, lettera g), nella parte in cui prevede che nell’autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;

- art. 6, comma 3, nella parte in cui regola le modificazioni dell’autorizzazione rilasciata alle filiali;

- art. 8, commi 4 e 6, nella parte in cui prevede che il direttore tecnico debba prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale;

che la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, é censurata nella parte in cui stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra Regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza ed a pagare la relativa tassa di concessione regionale;

che si é costituita in giudizio la parte privata del giudizio principale, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, con argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell’ordinanza di rimessione;

che in prossimità della camera di consiglio la parte privata ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ricorda che questa Corte con la sentenza n. 339 del 2001 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di leggi della Regione Veneto e della Regione Abruzzo, del tutto analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 339 del 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la citata disposizione;

che, in ordine alle censure che investono le surrichiamate disposizioni della legge regionale n. 23 del 1997, devono essere restituiti gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza, essendo stata approvata e promulgata la legge della Regione Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo"), attualmente in vigore, la quale ha innovato alla disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo sotto tutti i profili che il Tribunale amministrativo regionale ha sottoposto all’esame di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli articoli 11, 41, 117, in relazione all’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta giuridica), e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) ordina la restituzione al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.