Ordinanza n. 185 del 2002

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ORDINANZA N. 185

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso, con ordinanza emessa l’11 aprile 2001, dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra Zanon Paola e il Ministero del tesoro ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione dell’INPDAP nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l’avvocato Maria Ravano Marini per l’INPDAP e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da una dipendente del Ministero delle finanze contro il Ministero del tesoro e l’INPDAP, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pensione e la condanna dell'INPDAP a corrisponderla, il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 11 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), "nella parte in cui, modificando l’art. 68, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti al giudice ordinario".

Considerato che, secondo il giudice remittente, mentre il citato art. 68, come modificato dall’art. 33 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, faceva salva la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, l’art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998, attribuendo al giudice ordinario le controversie di lavoro senza eccettuare le controversie pensionistiche già rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti e, quindi, devolvendole al giudice ordinario, avrebbe ecceduto dai limiti della delega di cui all’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

che, in considerazione della natura regolatrice della giurisdizione attribuita all’art. 29 citato e del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la sua abrogazione ad opera del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta in linea di principio un nuovo giudizio di rilevanza da parte del remittente;

che l’affermazione del giudice remittente che solo l’espressa salvezza contenuta nell’art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993, aveva l’efficacia di mantenere ferma la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica é dovuta ad una lettura incompleta e metodologicamente non corretta della normativa in materia;

che il giudice remittente, infatti, ha omesso di valutare che l’espressa affermazione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti era correlativa all’altrettanto espressa indicazione delle controversie previdenziali ed assistenziali come rientranti tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario;

che, adottata dal legislatore del 1998 una tecnica legislativa diversa con la scomparsa dell’elenco dettagliato dei tipi di controversie devolute al giudice ordinario, non vi era più ragione di far salve le attribuzioni della Corte dei conti;

che, soprattutto, il giudice remittente non ha tenuto presente l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), il quale regola lo svolgimento dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti presupponendone con ciò la giurisdizione;

che il giudice a quo é incorso quindi in errore sul presupposto interpretativo, ritenendo che la norma impugnata abbia attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

che la questione é pertanto manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.