ORDINANZA N. 182
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 1, 5, comma 1,
lettera c, e 12, comma 1, della legge della Regione Umbria, riapprovata
il 30 luglio 2001, recante "Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 agosto 2001,
depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001.
Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria;
udito nella camera di consiglio
del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che con ricorso notificato il 17 agosto 2001
e depositato in cancelleria il successivo 24 agosto, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale
degli articoli 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c,
e 12, comma 1, della delibera legislativa della Regione Umbria "Tutela
sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici", già approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
21 maggio 2001 e – a seguito di rinvio governativo – riapprovata, a maggioranza
assoluta, con modificazioni, nella seduta del 30 luglio 2001;
che l’art. 2, comma 1, della
delibera legislativa – il quale introduce il "principio di giustificazione",
richiedendo ai gestori ed ai concessionari la dimostrazione delle ragioni
obiettive della indispensabilità degli impianti che producono emissioni
elettromagnetiche ai fini della operatività del servizio – violerebbe, ad
avviso dell’Avvocatura, l'art. 97 della Costituzione e il principio generale di
ragionevolezza, giacchè, non avendo la Regione il
potere di valutare l’indispensabilità degli impianti nè
il carattere obiettivo delle ragioni addotte, la previsione normativa sarebbe
del tutto inutile, risolvendosi nella imposizione al privato di formalità
onerose che non preludono a nessun controllo o ad interventi da parte
dell'amministrazione competente;
che l’art. 5, comma 1, lettera c,
della delibera legislativa, là dove attribuisce alla Giunta regionale il potere
di fissare, con regolamento, i criteri per l’elaborazione e l'attuazione dei
piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione, sarebbe incostituzionale perchè la
materia é riservata allo Stato: siccome l’art. 4, comma 4, della legge 22
febbraio 2001, n. 36 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento, eventuali spazi di attribuzione regionale potrebbero essere desunti
solo dall’emanando d.P.C.m., mentre non sarebbe
consentito che la Regione provveda prima che lo Stato abbia fissato i livelli
consentiti di inquinamento ed i criteri per porvi rimedio; e ciò in quanto si
versa in una materia – osserva l’Avvocatura – che richiede necessariamente una
disciplina uniforme su tutto il territorio dello Stato, in modo che sia
adeguatamente tutelato l'interesse nazionale che l’art. 127, terzo comma, della
Costituzione pone come limite al potere legislativo delle Regioni;
che l’art. 12, comma 1, della
delibera legislativa oggetto di impugnativa impone la procedura di valutazione
di impatto ambientale "nei casi previsti dal regolamento di cui all’art.
5"; e che, ad avviso del ricorrente, la fonte dell'attribuzione regionale
non può essere il regolamento richiamato, perchè
sulla valutazione d’impatto ambientale la competenza apparterrebbe allo Stato,
anche ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera a, della legge 31 luglio
1997, n. 249, che attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle
telecomunicazioni il potere, sentite le Regioni, di fissare la localizzazione
degli impianti con un piano articolato che consenta di realizzare i molteplici
obiettivi fissati nella stessa norma: sarebbe escluso, pertanto, che ogni
Regione possa valutare autonomamente le determinazioni del piano con la
possibilità che ne derivi un danno anche ad altre Regioni;
che nel giudizio dinanzi alla Corte
si é costituita la Regione Umbria, chiedendo che le sollevate questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate, in
particolare osservando che la delibera legislativa impugnata persegue
essenzialmente due obiettivi: da un lato, quello della tutela della salute
della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, dall’altro, quello della salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio, nel rispetto del principio comunitario di precauzione e dei principi
fondamentali dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36. In questa prospettiva
si giustificherebbe l’art. 2 della delibera legislativa impugnata, il quale
mira ad una maggiore responsabilizzazione
dell’imprenditore, tendendo a raccogliere elementi conoscitivi non soltanto
sull’adeguatezza dell’impianto, ma anche sulla sua necessità rispetto allo
scopo perseguito;
che infondata sarebbe anche la
censura rivolta all’art. 5: sia perchè dal combinato
disposto degli artt. 4, comma 1, lettera d, e
9, comma 2, della legge n. 36 del 2001 risulterebbe
che la riserva allo Stato della determinazione dei criteri si riferisce
esclusivamente ai piani di risanamento degli elettrodotti; sia perchè l’intervento regionale non potrebbe essere
subordinato alla preventiva emanazione del previsto d.P.C.m.,
posto che altrimenti si riconoscerebbe allo Stato il potere di rinviare sine die
l’emanazione di una disciplina di rilevante importanza per la materia cui si
riferisce, così precludendosi alle Regioni di esercitare il proprio potere
normativo;
che, infine, la questione di
costituzionalità avente ad oggetto l’art. 12 muoverebbe da un’inesatta
ricostruzione del sistema, giacchè non terrebbe conto
nè dell’art. 2-bis, comma 2, del decreto legge
1° maggio 1997, n. 115, nè del fatto che la procedura
di valutazione di impatto ambientale, essendo diretta alla corretta gestione
del territorio, appartiene alla materia urbanistica nella sua accezione più
ampia;
che, in prossimità della camera di
consiglio, la difesa della Regione Umbria ha depositato una memoria, nella
quale, oltre a ribadire le precedenti conclusioni di merito, eccepisce l’improcedibilità del ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri alla luce dell’intervenuta modificazione dell’art. 127 della
Costituzione.
Considerato che l’art. 8 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione) ha sostituito interamente l’art. 127 della
Costituzione, il quale stabilisce, ora, al primo comma, che "il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione";
che é stata dunque soppressa la fase
del controllo governativo sulla legge regionale deliberata ma non ancora
promulgata, che si esplicava mediante il rinvio della legge al Consiglio
regionale e la successiva eventuale impugnazione della stessa davanti a questa
Corte, sulla base di motivi già enunciati nel rinvio, con effetto preclusivo
della promulgazione fino all’esito del giudizio: onde oggi l’unica ipotesi,
prevista dalla Costituzione, di giudizio di legittimità costituzionale promosso
in via principale nei confronti della legge regionale é quella del giudizio
instaurato dal Governo con l’impugnazione della legge già promulgata e pubblicata;
che, pertanto, per effetto della
indicata modificazione della norma costituzionale, come questa Corte ha già
statuito, i ricorsi in precedenza introdotti, ai sensi del testo originario
dell’art. 127 della Costituzione, nei confronti di deliberazioni legislative
regionali, sono divenuti improcedibili, mentre resta
salva la facoltà del Governo di promuovere nei confronti della legge regionale,
una volta promulgata e pubblicata, questione di legittimità costituzionale nei
termini previsti dal nuovo testo del medesimo art. 127 (sentenza n. 17 del 2002;
ordinanza n. 65
del 2002): così consentendosi, fra l’altro, la prospettazione
della questione, se del caso, alla luce anche dei nuovi parametri costituiti
dalle altre disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, a
loro volta modificate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi del testo originario dell’art. 127 della Costituzione, deve essere dichiarato improcedibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile
il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.