Ordinanza n. 181 del 2002

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ORDINANZA N. 181

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 4 ordinanze emesse in data 30 maggio e 1° giugno 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 763 al n. 766 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con quattro ordinanze di analogo contenuto in data 30 maggio e 1° giugno 2001 (r.o. da n. 763 a n. 766 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non é possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo";

che in tutte le ordinanze, il remittente premette di essere chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che il giudice a quo deduce la violazione dell’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione da parte della disposizione censurata, in quanto essa consentirebbe al questore di adottare la misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza anche per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, e cioé per un evento accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti organizzativi e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;

che, in particolare, ad avviso del remittente, la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l’immediata esecuzione dell’espulsione dello straniero con accompagnamento coatto alla frontiera non integrerebbe "un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l’intervento limitativo della libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza";

che in tutti giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o non fondata;

che, nell’imminenza della camera di consiglio, la difesa erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali, rilevato che la questione di legittimità costituzionale é già stata risolta da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la declaratoria di manifesta infondatezza.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione sollevata riguarda l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale il giudice a quo denuncia il contrasto con l’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, poichè, consentendo al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non é possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all’autorità di polizia di adottare tale misura anche per un evento accidentale, non addebitabile allo straniero, ovviabile con congrui strumenti organizzativi e, in ogni caso, inidoneo a giustificare il sacrificio della libertà personale;

che le ordinanze di rimessione non descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse nè riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza;

che, come questa Corte ha già rilevato nell’ordinanza n. 386 del 2001, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti l’una dall’altra, ciascuna delle quali é di per sè idonea a determinare il trattenimento, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.