Ordinanza n. 167 del 2002

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ORDINANZA N. 167

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione di cui all’articolo 707 del codice penale, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con ordinanza in data 13 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che essi siano riuniti a procedimenti per delitti ovvero siano connessi a procedimenti per delitti, ancorchè non riuniti;

che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata contrasterebbe con i citati parametri costituzionali, "avuto riguardo alla necessità di effettiva ed adeguata difesa tecnica anche nella materia contravvenzionale, che può implicare e spesso implica problemi giuridici di difficoltà non dissimile a quella dei processi riguardanti i delitti";

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la possibilità di avvalersi di una difesa tecnica adeguata può incidere concretamente in modo decisivo sullo svolgimento e sull’esito del processo.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il cui articolo 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;

che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice remittente, perchè valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.