Ordinanza n. 166 del 2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 166

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), promosso con ordinanza emessa l’11 aprile 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Cittadella, del Consorzio operatori "Grand’Affi shopping center" ed altra e Holding dei giochi s.r.l. e del Comune di Affi ed altri, nonchè l’atto di intervento della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di più giudizi riuniti proposti dal Comune di Cittadella nei confronti della Provincia di Padova, dal Consorzio operatori "Grand’Affi shopping center" e da numerosi operatori commerciali, nonchè dai Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese nei confronti della Provincia di Verona, e dal Comune di Soave nei confronti della medesima Provincia - avverso i provvedimenti delle Province di Padova e di Verona di diniego delle istanze con le quali i Comuni di Cittadella e di Soave chiedevano il riconoscimento quale "città d’arte" ai fini della deroga agli orari di vendita al dettaglio, e delle istanze presentate dagli altri Comuni per ottenere, ai medesimi fini, il riconoscimento di Comuni a prevalente economia turistica - il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza in data 11 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale del Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita);

che l’art. 2 della citata legge regionale detta i criteri per la individuazione, da parte delle Province, alle quali il precedente articolo 1 delega le relative funzioni, dei Comuni a prevalente economia turistica ai fini delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall’art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che, analogamente, l’articolo 3 stabilisce i requisiti in base ai quali devono essere individuate, ai medesimi fini e sempre da parte delle Province, le città d’arte;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate contrasterebbero, in primo luogo, con l’art. 117 della Costituzione, giacchè la materia del commercio non rientrerebbe fra quelle per le quali le Regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa concorrente e il d.lgs. n. 114 del 1998, all’art. 12, avrebbe affidato alle Regioni solo il compito amministrativo di individuare i Comuni e i periodi dell’anno ai fini della deroga all’obbligo di chiusura, non anche l’esercizio di una potestà legislativa;

che, prosegue il remittente, quand’anche si volesse riconoscere alle Regioni una potestà legislativa in materia, la stessa sarebbe stata esercitata, in concreto, in modo irragionevole e privo di coerenza interna e comunque in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che l’art. 2 attribuisce il carattere di pre-requisiti, preclusivi cioé della valutazione della sussistenza degli altri requisiti previsti dalla medesima disposizione, ad elementi, quali il numero dei posti-letto in strutture alberghiere ed extra-alberghiere e quello della ubicazione in territorio montano, litoraneo, lacuale o termale, che non sarebbero razionali, coerenti con la finalità perseguita e che irragionevolmente precluderebbero la possibilità del riconoscimento del carattere di comune ad economia prevalentemente turistica a comuni ubicati in pianura;

che, analogamente, l’art. 3 irragionevolmente attribuirebbe rilievo preclusivo della valutazione della sussistenza delle altre condizioni ivi previste, ad un requisito, quello del numero dei posti-letto esistenti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ininfluente ai fini del riconoscimento della qualità di città d’arte;

che inoltre, osserva il giudice a quo, entrambe le disposizioni irragionevolmente disconoscerebbero la possibilità che il requisito dei posti-letto possa sussistere con riferimento ad un ambito più ampio del territorio di un solo Comune, omettendo di considerare la realtà dei comprensori turistici;

che, infine, ad avviso del remittente, sarebbe leso il principio dell’affidamento, dal momento che l’applicazione delle disposizioni censurate, in un contesto normativo nazionale volto a favorire la liberalizzazione delle attività di commercio, avrebbe portato a negare ai Comuni ricorrenti una qualità loro riconosciuta da tempo sulla base della previgente normativa;

che si sono costituiti nel presente giudizio il Comune di Cittadella, il Consorzio operatori "Grand’Affi shopping center" e due degli operatori commerciali ricorrenti nel giudizio principale, i quali, sulla base di argomentazioni largamente coincidenti con quelle del remittente, chiedono che la questione sia accolta;

che anche i Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese si sono costituiti nel presente giudizio, con una memoria nella quale, oltre a ricordare che la qualità di Comuni ad economia turistica era stata loro riconosciuta fin dal 1983 e che sulla loro istanza si era avuto il parere favorevole dell’associazione dei consumatori turismo e della locale Azienda di promozione turistica, svolgono argomentazioni adesive a quelle contenute nella ordinanza di rimessione e chiedono l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 62 del 1999;

che é intervenuta la Regione Veneto, la quale, contestando la premessa dalla quale muove il remittente, che cioé le Regioni a statuto ordinario siano prive di potestà legislativa in materia, sia pure di attuazione, chiede che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), é prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione all’asserita insussistenza di potestà legislativa regionale, sia pure di attuazione, nella materia del commercio, invocando come parametro l’articolo 117 della Costituzione;

che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di remissione, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, essendo stata modificata una delle disposizioni costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente affinchè proceda ad un nuovo esame della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo (cfr. ordinanze n. 80, n. 76, n. 73, n. 72, n. 60, n. 26, n. 14, n. 13 e n. 9 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.