ORDINANZA N. 165
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero AlbertoCAPOTOSTI"
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n.
19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), promosso con ordinanza emessa
il 17 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
della Regione Piemonte;
udito nella camera di
consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte, nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento del
provvedimento del Comune di Domodossola che intimava alla ricorrente la
riduzione in pristino della modifica di destinazione d’uso di un appartamento,
da direzionale a residenziale, realizzata senza esecuzione di
opere edilizie, con ordinanza emessa il 17 gennaio e pervenuta il 7
agosto 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8
della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di
edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela
ed uso del suolo"), secondo il quale "costituisce mutamento di
destinazione d’uso, subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere
edilizie", tra le altre, dalla destinazione d’uso direzionale a quella
residenziale;
che la questione é posta in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione al principio
fondamentale della legislazione statale contenuto nell’art. 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), secondo cui la variazione della destinazione d’uso degli immobili,
se eseguita senza opere edilizie, potrebbe essere soggetta al massimo a
semplice autorizzazione;
che il giudice a quo ricorda
che analoga questione, da esso stesso sollevata nel 1992, ed avente ad oggetto
la disposizione della legge regionale del 1977 allora vigente in materia, con
la sentenza n.
498 del 1993 di questa Corte era stata dichiarata inammissibile, in quanto
l’art. 25 della legge n. 47 del 1985, indicata come norma interposta anche nel
presente giudizio, essendo successiva e gerarchicamente sovraordinata,
aveva implicitamente abrogato quella regionale con essa confliggente;
che nel caso in esame, però, non
potrebbe farsi applicazione degli stessi principi allora enunciati, perchè la legge regionale n. 19 del 1999, recante la
disposizione impugnata, é successiva alla detta legge statale n. 47 del 1985;
che la questione, secondo il giudice
a quo, é rilevante in quanto dalla sua risoluzione dipende la
legittimità del provvedimento ripristinatorio
impugnato, che sarebbe precluso all’amministrazione qualora l’intervento non
fosse soggetto a concessione edilizia;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente
della Giunta della Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;
che, anzitutto, la Regione eccepisce
il difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la sommarietà e l’incertezza
degli elementi in fatto offerti dalla ordinanza di remissione non
consentirebbero di valutare la pregiudizialità della questione;
che, secondo la
regione, la normativa dettata dallo stesso
art. 8 della legge regionale denunciata attribuirebbe ai
comuni la
facolta' di subordinare a semplice
autorizzazione, rilasciata anche
per silenzio assenso, taluni mutamenti di destinazione
d'uso, ed,
inoltre, non sottoporrebbe a concessione ne' ad
autorizzazione i
mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita'
non
superiori a 700 m3 che siano compatibili con le norme di attuazione
del piano regolatore generale e degli strumenti esecutivi.
Considerato che la questione di
legittimita' costituzionale
dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19,
viene sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
contrasto con un principio fondamentale della legislazione
statale
(peraltro ricavato da una disposizione, l'art.
25, ultimo comma,
della legge n. 47 del 1985, che e'
stata oggetto di successive
modifiche ad opera dell'art. 4, comma 20, del d.l. n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
493 del 1993, e
dell'art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996 - modifiche di cui
il remittente non da'
conto - , e da ultimo e' stata abrogata
dall'art. 136 del d.lgs.
6 giugno 2001, n. 378, e trasfusa
nell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con d.P.R.
6 giugno
2001, n. 380);
che,
successivamente all'emanazione
dell'ordinanza di
rimessione, e' stata
promulgata ed e' entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della
parte seconda della Costituzione), il cui
art. 3 ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, in
via del tutto preliminare, stante il
mutamento della norma costituzionale invocata
come parametro di
giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un
nuovo esame dei termini della questione
(cfr. ordinanze n. 382 del
2001, n. 14, n. 76 e n. 117 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Massimo VARI, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.