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ORDINANZA N. 165

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

- Massimo       VARI   Presidente

- Riccardo       CHIEPPA       Giudice

- Gustavo         ZAGREBELSKY        "

- Valerio          ONIDA                       "

- Carlo MEZZANOTTE          "

- Fernanda       CONTRI         "

- Guido            NEPPI MODONA     "

- Piero AlbertoCAPOTOSTI"

- Annibale        MARINI         "

- Franco          BILE                           "

- Giovanni Maria FLICK         "

- Francesco     AMIRANTE   "

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento del provvedimento del Comune di Domodossola che intimava alla ricorrente la riduzione in pristino della modifica di destinazione d’uso di un appartamento, da direzionale a residenziale, realizzata senza esecuzione di opere edilizie, con ordinanza emessa il 17 gennaio e pervenuta il 7 agosto 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), secondo il quale "costituisce mutamento di destinazione d’uso, subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie", tra le altre, dalla destinazione d’uso direzionale a quella residenziale;

che la questione é posta in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione al principio fondamentale della legislazione statale contenuto nell’art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), secondo cui la variazione della destinazione d’uso degli immobili, se eseguita senza opere edilizie, potrebbe essere soggetta al massimo a semplice autorizzazione;

che il giudice a quo ricorda che analoga questione, da esso stesso sollevata nel 1992, ed avente ad oggetto la disposizione della legge regionale del 1977 allora vigente in materia, con la sentenza n. 498 del 1993 di questa Corte era stata dichiarata inammissibile, in quanto l’art. 25 della legge n. 47 del 1985, indicata come norma interposta anche nel presente giudizio, essendo successiva e gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella regionale con essa confliggente;

che nel caso in esame, però, non potrebbe farsi applicazione degli stessi principi allora enunciati, perchè la legge regionale n. 19 del 1999, recante la disposizione impugnata, é successiva alla detta legge statale n. 47 del 1985;

che la questione, secondo il giudice a quo, é rilevante in quanto dalla sua risoluzione dipende la legittimità del provvedimento ripristinatorio impugnato, che sarebbe precluso all’amministrazione qualora l’intervento non fosse soggetto a concessione edilizia;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

che, anzitutto, la Regione eccepisce il difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la sommarietà e l’incertezza degli elementi in fatto offerti dalla ordinanza di remissione non consentirebbero di valutare la pregiudizialità della questione;

che,  secondo  la  regione, la normativa dettata dallo stesso
art. 8  della  legge  regionale denunciata attribuirebbe ai comuni la
facolta'  di  subordinare a semplice autorizzazione, rilasciata anche
per  silenzio  assenso,  taluni  mutamenti di destinazione d'uso, ed,
inoltre,  non  sottoporrebbe  a  concessione  ne' ad autorizzazione i
mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita' non
superiori  a  700 m3 che siano compatibili con le norme di attuazione
del piano regolatore generale e degli strumenti esecutivi.

Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 8  della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19,
viene  sollevata  in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
contrasto  con  un  principio fondamentale della legislazione statale
(peraltro  ricavato  da  una  disposizione,  l'art. 25, ultimo comma,
della  legge  n. 47  del  1985,  che  e'  stata oggetto di successive
modifiche  ad  opera dell'art. 4, comma 20, del d.l. n. 398 del 1993,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 493  del  1993,  e
dell'art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996 - modifiche di cui
il  remittente  non  da'  conto  -  ,  e  da ultimo e' stata abrogata
dall'art. 136   del   d.lgs.   6 giugno   2001,  n. 378,  e  trasfusa
nell'art. 10,  comma 2, del testo unico approvato con d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380);

che,   successivamente   all'emanazione   dell'ordinanza   di
rimessione,  e'  stata  promulgata  ed  e' entrata in vigore la legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione),  il  cui  art. 3  ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che  pertanto,  in  via  del  tutto  preliminare,  stante  il
mutamento  della  norma  costituzionale  invocata  come  parametro di
giudizio,  si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice  remittente  per  un  nuovo esame dei termini della questione
(cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 14, n. 76 e n. 117 del 2002).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

 

Massimo VARI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.