Ordinanza n. 157 del 2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.157

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l’assetto e l’uso del territorio"), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1999 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'Associazione italiana per il W.W.F. contro il Comune di Tambre d'Alpago ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'Associazione italiana per il W.W.F., nonchè l'atto di intervento della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli Avvocati Andrea Pavanini per l'Associazione italiana per il W.W.F., Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 1998, n. 668, con cui era stato respinto l’appello promosso avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto di dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte dell’Associazione italiana del W.W.F., dovendosi definire la fase rescissoria, lo stesso Consiglio di Stato ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall’art. 12 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l’assetto e l’uso del territorio");

che oggetto del giudizio di primo grado era stata l’approvazione tacita di una deliberazione del Consiglio comunale di Tambre d’Alpago del 14 febbraio 1987, recante "presa d’atto dell’approvazione del piano particolareggiato della Palantina";

che la configurabilità di tale approvazione tacita derivava dalla applicazione della normativa denunciata, la quale poneva un termine perentorio per l’avocazione del piano da parte dell’ente preposto al controllo urbanistico, all’inutile trascorso del quale il piano diveniva esecutivo, configurandosi così una forma di silenzio-assenso;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la disposizione sospettata di incostituzionalità, pur se successivamente abrogata, in considerazione del periodo in cui ha prodotto effetti, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in contestazione, sia per decidere la questione della tempestività del ricorso di primo grado, sia per decidere in caso di accoglimento della censura in rito dell’appellante, sui motivi di merito incentrati sulla carenza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso;

che sulla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’istituto del silenzio-assenso, se applicato a procedimenti di elevata discrezionalità, come in materia di pianificazione, inciderebbe sull’essenza stessa della competenza regionale; inoltre lo stesso giudice a quo invoca l’orientamento della Corte (sentenza n. 404 del 1997), che, nell’escludere la fondatezza della questione con riferimento agli interventi pianificatori di carattere attuativo ed esecutivo, ha sottolineato che detti principi non si riferiscono "alle altre forme particolari ed eccezionali di interventi pianificatori, che assumono la sostanziale valenza di strumenti urbanistici generali per la capacità di costituire variante agli strumenti stessi";

che infine, posto che il piano particolareggiato in questione riguarda immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, dovrebbe operare il principio fondamentale della necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell’Amministrazione preposta al vincolo non può avere valore di assenso (con richiamo a sentenze n. 404 del 1997; n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988);

che nel giudizio avanti alla Corte é intervenuta la Regione Veneto, che ha concluso per la inammissibilità della questione sollevata, poichè formulata in via ipotetica ed astratta e priva di rilevanza, sia ai fini del giudizio sulla tempestività del ricorso, sia in relazione all’accertamento dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso; nel merito conclude per la infondatezza della questione;

che in particolare la Regione sottolinea come la normativa in questione costituirebbe diretta applicazione di un principio affermato da una norma statale; più specificamente, dall’art. 25, comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e che essa non interferirebbe sulla materia dei vincoli ambientali, siano essi apposti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), ovvero ai sensi dell’art. 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

che nel giudizio si é costituita l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS, ricorrente nel giudizio a quo, la quale eccepisce la inammissibilità per carenza di rilevanza della questione, atteso che la procedura tacita di approvazione dei piani particolareggiati troverebbe applicazione nella sola ipotesi della approvazione di piani attuativi, che non siano in variante rispetto al piano regolatore e non, come nel caso di specie, nel caso di piano particolareggiato adottato in variante allo strumento urbanistico;

che, nel merito, la predetta associazione conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, condividendo le argomentazioni del giudice rimettente;

che, in prossimità della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria, che sottolinea i profili di inammissibilità già eccepiti nell'atto di intervento e conclude per la infondatezza della questione;

che in relazione alla eccepita irrilevanza della questione la Regione interveniente sottolinea un ulteriore profilo, ancorandolo all'interno di una prospettiva temporale, che inizia dalla deliberazione di presa d'atto dell'approvazione del piano particolareggiato (14 febbraio 1987) e si protrarrebbe fino ad oggi;

che in tale spazio temporale la deliberazione n. 59 del 26 marzo 1985 (di adozione del piano particolareggiato) avrebbe validamente operato, producendo effetti irreversibili;

che, nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, anche l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS, ha depositato una memoria in cui ribadisce l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa, concludendo, nel merito, qualora si addivenisse ad una interpretazione diversa, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, sottoposta in via incidentale all’esame della Corte con l’ordinanza del Consiglio di Stato 15 giugno 1999, riguarda l'art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio");

che la questione é proposta sotto il duplice profilo che la norma configura una forma di silenzio-assenso anche in ipotesi di approvazione di piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, in difformità o variante di piano regolatore, ed anche se comprendente immobili sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale;

che nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione é fatto riferimento al solo parametro dell’art. 117 della Costituzione, ma in realtà, nella motivazione sulla non manifesta infondatezza, si argomenta anche, con riferimento implicito al parametro dell’art. 9 della Costituzione, attraverso il richiamo alla previsione della norma denunciata riguardante immobili sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale e al "principio fondamentale, risultante da una serie di norme in materia ambientale, della necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell’amministrazione preposta al vincolo non può avere valore di assenso", con richiamo alle sentenze di questa Corte n. 404 del 1997, n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988, riguardanti, appunto, i profili del silenzio-assenso in materia paesaggistico-ambientale;

che, successivamente all’emanazione della ordinanza di rimessione, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione, innovando anche la ripartizione delle competenze non solo nel settore urbanistico - governo del territorio, ma anche in quello della tutela dell’ambiente e della valorizzazione dei beni ambientali;

che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame dei termini della questione (cfr. ordinanze nn. 14 e 13 del 2002; n. 416

, n. 397 e n. 382 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.