SENTENZA N. 155
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla
Federazione Radio Televisione ed altri contro l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di costituzione della Federazione Radio
Televisione ed altri, della R.T.S.
Radio Televisione Senese s.r.l. ed altre, del Coordinamento AER-ANTI-CORALLO ed
altra nonchè l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 29 gennaio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi gli avvocati Claudio Chiola per la Federazione Radio Televisione ed altri, Felice Vaccaro per la R.T.S. Radio Televisione Senese s.r.l. ed altre, Eugenio Porta per il Coordinamento AER-ANTI-CORALLO ed altra e l’Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ordinanza del 20 dicembre 2000 - nel corso di un
giudizio promosso dalla Federazione Radio Televisione e da alcune emittenti
radiotelevisive avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione n. 29 del
1° marzo 2000 in tema di "Disposizioni di attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai
mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali,
provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000" e della
successiva deliberazione n. 200 del 22 giugno 2000 in tema di
"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non
elettorali" adottate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica) per contrasto con gli artt.
3, 21 e 42 della Costituzione.
2. ¾ Il giudice rimettente premette che le deliberazioni
impugnate costituiscono mera attuazione, e per alcuni
aspetti mera riproduzione, delle norme della legge n. 28 del 2000 sicchè la questione é rilevante.
3. ¾ Nel merito, il Tar ritiene che
la disciplina della "comunicazione politica" radiotelevisiva - come
delineata agli artt. 2 e 4 della legge n. 28 del 2000
- non fisserebbe "limiti" all'esercizio di specifiche attività, ma
renderebbe il mezzo radiotelevisivo funzionale all'interesse per il quale é
stato posto il limite, e ciò in contrasto con il riconoscimento della libertà
dei mezzi di diffusione garantita dall'art. 21 della
Costituzione. Inoltre, le disposizioni impugnate non terrebbero conto che
l'emittente privata, in quanto "impresa di opinione",
sarebbe titolare di un'autonoma posizione soggettiva tutelata dall'art.21 della Costituzione, e, nonostante abbia la
"paternità" del programma trasmesso, la esproprierebbero del diritto
di "manifestare una propria identità politica".
Secondo il giudice rimettente, sottrarre ad imprese di opinione la libertà di cronaca politica e la relativa
capacità di valutazione avrebbe il significato di vanificare l'importanza di
quel regime pluralistico c.d. "esterno" dell'informazione
radiotelevisiva, esplicazione del più generale principio del pluralismo al
quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 826 del 1988,
ha riconosciuto valore centrale in un ordinamento democratico. Così come
privare le singole emittenti della libertà di esprimere le proprie opinioni
politiche, da un lato, svuoterebbe di contenuti la liberalizzazione del settore
radiotelevisivo e, dall'altro, realizzerebbe un livellamento
"funzionale" di tutte le emittenti radiotelevisive, sia della RAI - che non é pubblica ma svolge servizio pubblico -
che di quelle private, rendendo in tal modo irragionevole l'esistenza stessa di
un regime radiotelevisivo misto pubblico-privato.
3.1. ¾ L'art.7 della legge n. 28
del 2000, ad avviso del Tar, violerebbe invece l'art.
3 della Costituzione, in quanto, diversamente da quanto previsto per la stampa
periodica, stabilisce limitazioni alla propaganda elettorale per le imprese del
settore radiotelevisivo realizzando un'ingiustificata disparità di trattamento,
in violazione del canone di eguaglianza.
3.2. ¾ Un’ultima censura di costituzionalità riguarda infine
la disposizione in tema di "messaggi politici autogestiti".
L'art. 4, comma 3, lettera b) stabilisce che, durante la campagna
elettorale, i messaggi in questione - consistenti nell'esposizione di un
programma o di un’opinione politica per un tempo tra uno e
tre minuti - devono essere trasmessi "gratuitamente" dalle
emittenti nazionali, mentre per le emittenti locali, a norma del successivo
quinto comma dello stesso art. 4, é previsto un rimborso da parte dello Stato.
Pertanto ad avviso del rimettente, tale disciplina
arrecherebbe un arbitrario svantaggio alle emittenti nazionali, privo di ogni
plausibile fondamento giuridico, e risulterebbe immotivatamente
in contrasto con l'art. 42 della Costituzione perchè
imporrebbe atti ablatori della proprietà privata senza la corresponsione di un
indennizzo.
4. ¾ Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é
intervenuto nel giudizio, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
In via preliminare, rileva la genericità della denuncia di incostituzionalità, in quanto il rimettente non avrebbe
individuato le specifiche norme della legge censurata contrastanti con le
disposizioni costituzionali assunte a parametro.
Nel merito, deduce che la ricostruzione interpretativa
effettuata dal giudice a quo non sarebbe conforme alla realtà normativa
espressa negli artt. 2 e 4 della legge n. 28 del
2000, i quali si limiterebbero ad assicurare parità di condizioni
nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nei
programmi di comunicazione politica. Quest'ultima
tipologia di programmi sarebbe, a norma del comma 2 dell'art. 2, distinta dai
programmi di "informazione", ai quali non si applicherebbero le
regole in tale disposizione contenute. Per tale ragione, all'emittente privata
non sarebbe affatto negata la possibilità di manifestare la propria identità
politica.
Infondato sarebbe, altresì, il dubbio di legittimità
derivante dal raffronto con la disciplina prevista per la stampa. Al riguardo,
la giurisprudenza costituzionale avrebbe riconosciuto la specificità
dell'informazione radiotelevisiva dalla quale discende l'inapplicabilità dello
stesso regime stabilito per le altre tipologie di comunicazione.
Infine, la difesa erariale deduce la manifesta infondatezza
della censura di disparità di trattamento tra
emittenti nazionali e locali con riferimento al regime del rimborso per i
messaggi politici autogestiti, in quanto la legge
avrebbe tenuto conto della diversa consistenza economica delle grandi emittenti
nazionali rispetto alle locali e questo giustificherebbe il diverso regime.
4.1. ¾ Nella memoria depositata in prossimità
dell'udienza pubblica, la difesa erariale ribadisce la
genericità delle censure.
Inoltre, secondo l'interveniente, la funzione dei programmi di informazione non sarebbe privata del suo significato a
causa dell'introduzione di "distinti" momenti di comunicazione
politica, in quanto, mentre l'informazione costituisce espressione della
libertà di opinione e quindi caratterizzerebbe la posizione dell'impresa
radiotelevisiva, l'accesso paritario in trasmissioni televisive, quali le
tribune politiche, non connoterebbe la posizione politica dell'emittente.
La difesa erariale richiama, infine, la sentenza n. 161 del 1995,
per sostenere che la libertà tutelata dall'art.21
della Costituzione renderebbe necessario assicurare la pluralità di fonti, il
libero accesso alle stesse e l'assenza di ingiustificati
ostacoli legali, che sarebbero appunto garantiti dall'obbligo di consentire la
parità di accesso.
5. ¾ Si sono costituite in giudizio le parti ricorrenti del giudizio principale chiedendo l'accoglimento delle questioni
di costituzionalità sollevate e facendo proprie le argomentazioni del
Tribunale.
In particolare, secondo le parti private, le disposizioni
censurate realizzerebbero un assoluto livellamento "funzionale" di
tutte le emittenti radiotelevisive, sia di quella che svolge il servizio
pubblico che di quelle private, rendendo in tal modo irragionevole l'esistenza
stessa di un regime radiotelevisivo "misto" pubblico-privato.
Questo livellamento manifesterebbe profili di illegittimità
nel periodo non elettorale, durante il quale non sarebbe giustificato dall'esigenza
di tutelare il libero e consapevole formarsi della volontà degli elettori. In
tale contesto, si osserva, appare evidente
l'irragionevole discriminazione tra il regime imposto alle imprese emittenti e,
quello, totalmente libero, assicurato alle imprese editoriali.
Il confronto tra così differenti discipline, rispettivamente
per la stampa e per la radiodiffusione, si caratterizzerebbe per i suoi effetti
pesantemente discriminatori del regime imposto all'emittenza
privata, a fronte dell'assenza di ogni benchè minimo vincolo per la stampa.
5.1. ¾ Nelle memorie difensive, depositate in prossimità
dell'udienza pubblica, le parti private ribadiscono
che le prescrizioni imposte ad una "impresa di opinione" sarebbero
incompatibili con la libertà di espressione sancita dall'art. 21 della
Costituzione e con gli indirizzi oramai uniformi della giurisprudenza
costituzionale sulla netta distinzione tra pluralismo "esterno"
riguardante le emittenti private e pluralismo "interno" che interessa
il servizio pubblico. Inoltre, si pone l'accento sulla mancanza di precise
modalità relative alla partecipazione di soggetti
politici ai programmi di informazione; programmi che l'ultima proposizione del
comma 2 dell'art. 2 della legge n. 28 del 2000 esclude dal novero di quelli che
sono soggetti alla disciplina de qua.
Si sottolinea, ancora, la disparità
di trattamento che la legge n. 28 del 2000 determinerebbe tra l'emittenza radiotelevisiva e la stampa periodica. Quest'ultima sarebbe soggetta ad un
disciplina fondata sulla libera concorrenza nel mercato tra le diverse
imprese editoriali, mentre le emittenti radiotelevisive private sarebbero
sottoposte ad una rigida regolamentazione.
6. ¾ All'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato e le parti private hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. ¾ Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in
epigrafe, riguardano gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), in riferimento agli
artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
Il giudice a quo dubita in particolare della
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 della predetta legge nelle parti in cui, imponendo alle
emittenti radiotelevisive di assicurare la "parità" tra le varie
forze politiche nei programmi di "comunicazione politica" durante le
campagne elettorali e nei periodi non elettorali, impedirebbero alle emittenti
stesse, in violazione degli artt. 3 e 21 della Costituzione, di qualificarsi attraverso
l'affermazione di propri orientamenti, "espropriando" così il loro
diritto a manifestare una propria identità politica.
Inoltre l'art. 7 della stessa legge si porrebbe in contrasto,
secondo il giudice a quo, con l'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo che stabilendo limitazioni alla propaganda elettorale, le quali invece
non sono previste per la stampa periodica,
introdurrebbe un'irragionevole discriminazione in danno delle imprese
radiotelevisive.
Infine, il Tar censura l'art. 4,
commi 3 lettera b) e 5, della medesima legge nella parte in cui,
prevedendo che durante la campagna elettorale i
messaggi politici autogestiti debbono essere
trasmessi gratuitamente dalle emittenti nazionali, mentre alle emittenti locali
é riconosciuto un rimborso da parte dello Stato, violerebbe l'art. 42 della
Costituzione.
2. ¾ Le questioni prospettate non sono fondate.
Il nucleo argomentativo
dell'ordinanza di rimessione é che la disciplina
della comunicazione politica radiotelevisiva, delineata
dagli artt. 2 e 4 della legge 22 febbraio 2000, n.
28, implica la "piena funzionalizzazione"
del mezzo radiotelevisivo, dal momento che all'emittente privata é negata, in
ragione della necessaria parità tra le varie forze politiche, la possibilità di
manifestare una propria identità politica, in contrasto con il riconoscimento
della libertà dei mezzi di diffusione garantita
dall'art. 21 della Costituzione.
Tale ordine argomentativo non
appare però condivisibile. In proposito va innanzi tutto rilevato che l'art. 1
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato), ispirandosi peraltro alla precedente legge 14 aprile 1975,
n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dopo
aver ribadito che "la diffusione di programmi
radiofonici e televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere
di preminente interesse generale", espressamente dispone che il
pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della informazione,
l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose "rappresentano i principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e
privati". Principi alla cui osservanza sono
dunque tenuti, alla luce delle pronunce di questa Corte, anche gli imprenditori
privati, che operano nel settore, proprio in quanto "soggetti in grado di
concorrere insieme al servizio pubblico nella realizzazione dei valori
costituzionali posti a presidio dell'informazione radiotelevisiva (v. artt. 1 e 2 della legge n. 223 del
1990)" (sentenza n. 112 del 1993).
Fin dalle prime decisioni di questa Corte emerge che é
giustificato l'intervento del legislatore diretto a regolare, durante la
campagna elettorale, la concomitante e più intensa partecipazione di partiti e
cittadini alla propaganda politica (cfr. sentenza n. 48 del 1964). E nella successiva giurisprudenza
costituzionale si é ripetutamente affermato che, fermo restando che i mezzi di informazione di massa sono tenuti alla parità di
trattamento nei confronti dei soggetti politici (sentenza n. 161 del 1995),
i principi fondanti del nostro Stato "esigono che la nostra democrazia sia
basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso
la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale"
(sentenza n. 112
del 1993). Proprio da qui deriva "l'imperativo costituzionale"
che "il diritto all'informazione", garantito dall'art. 21 della
Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra
l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie
-così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni
avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti-
sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla
completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione
erogata (sentenza n.
112 del 1993).
Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del
cittadino appare dunque, alla luce delle ricordate
pronunce, tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori
costituzionali primari, che non sono tanto quelli -come sostiene la difesa
delle parti private- alla "pari visibilità dei partiti", quanto
piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui
in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione
elettorale, il sistema democratico. E' in questa prospettiva di necessaria
democraticità del processo continuo di informazione e
formazione dell'opinione pubblica, che occorre dunque valutare la congruità del
bilanciamento tra principi ed interessi diversi attuato dalla disciplina
censurata mediante la previsione di modalità e forme della "comunicazione
politica". Attraverso di esse infatti, proprio al
fine specifico di consentire -in ogni tempo e non solo nei periodi elettorali-
la più ampia informazione del cittadino per formare la sua consapevolezza
politica, si esplica la libertà di espressione delle singole emittenti private.
Ed é in questa stessa prospettiva che deve essere valutato se il c.d. pluralismo "esterno" dell'emittenza privata sia sufficiente a garantire, in ogni
caso, la completezza e l'obiettività della comunicazione politica, o se invece
debbano concorrere ulteriori misure sostanzialmente ispirate al principio della
parità di accesso delle forze politiche e dei rispettivi candidati, tenendo
presente che nei principali Paesi europei la disciplina della comunicazione
politica, in questi ultimi anni, si é orientata, pur nell'inevitabile diversità
dei criteri ispiratori, su modelli di regolazione degli spazi radiotelevisivi
caratterizzati in generale dalla regola della parità di chances.
2.1. ¾ In questo quadro, il primo dubbio di costituzionalità
che l'ordinanza di rimessione solleva riguarda l'obbligo
imposto dall'art. 2, comma 2, della legge censurata alle singole emittenti di
predisporre appositi programmi di "opinioni e
valutazioni politiche", da organizzare in forma particolare, e nei quali
deve essere appunto assicurata la parità di accesso tra i diversi
soggetti partecipanti.
A questo proposito va tenuto presente che l'attuale sistema
radiotelevisivo misto pubblico-privato é governato
dal cosiddetto "principio della concessione" (sentenza n. 112 del
1993), dal quale derivano, tra l'altro, obblighi incidenti sull'esercizio
dell'attività radiotelevisiva, come quelli, ad esempio, che impongono alle
emittenti private in ambito locale di dedicare un certo numero di ore settimanali all'informazione su problematiche sociali
(art. 5 della legge 27 agosto 1993, n. 323), oppure quelli che impongono alle
emittenti private nazionali di trasmettere quotidianamente i telegiornali e di
mandare in onda programmi per non meno di dodici ore giornaliere (art. 20 della
legge n. 223 del 1990). Si tratta di obblighi di facere, che gravano sugli imprenditori privati del
settore, in quanto la concessione, per ciò che riguarda gli aspetti relativi ai
controlli sull'attività erogata e sull'organizzazione dell'impresa,
"costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facoltà e di
doveri connessi alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione
del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata, nonchè ai correlativi limiti posti a tutela di beni
d'interesse generale" (sentenza n. 112 del 1993).
In questa ottica, quindi,
l'effettuazione di quelli che il giudice a quo definisce
<<programmi politici "paritari">> si concretizza
essenzialmente in un'attività che deve rispettare precisi limiti
"modali", cioé inerenti alle modalità di
svolgimento di queste trasmissioni; limiti i quali attengono specificamente ai
profili organizzativo-imprenditoriali dell'iniziativa
economica, anzichè a quelli contenutistici
dell'attività di manifestazione del pensiero. Ed invero, le norme censurate
prevedono l'obbligo di predisporre nel quadro della
programmazione -in attuazione del dovere di assicurare, in condizioni di
parità, a tutti i soggetti politici l'"accesso" all'informazione ed
alla comunicazione politica- specifiche e assai limitate nel tempo tipologie di
trasmissioni ("tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione
in contraddittorio di candidati e di programmi politici, confronti, interviste
e ogni altra forma nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di
opinioni e valutazioni politiche"), nel cui ambito deve essere
rigorosamente osservato il criterio della partecipazione in contraddittorio e
del confronto dialettico tra i soggetti intervenienti,
secondo il canone della pari opportunità. Ma é un obbligo che incide su
modalità organizzative, che non toccano la libertà di espressione,
se non sotto il profilo del dovere di osservanza di un comportamento neutrale
ed imparziale.
Si tratta peraltro di doveri che discendono dal prospettato
regime di concessione, ordinato appunto alla regolazione di facoltà e doveri a
tutela di un interesse costituzionale generale -quale é appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà
del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non
irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione
delle singole emittenti private.
2.2. ¾ In ogni caso non é esatto ritenere che in questo modo
si pervenga -come sostiene l'ordinanza di rimessione-
ad <<espropriare in toto di ogni manifestazione "politica" le emittenti
private>>. Ed infatti l'art. 2, comma 2, della
legge censurata, stabilendo espressamente che le disposizioni che regolano la
comunicazione politica radiotelevisiva "non si applicano alla diffusione
di notizie nei programmi di informazione", preclude che in questi
programmi, che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i
più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva, all'emittente possano essere
imposti limiti, che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica.
L'espressione "diffusione di notizie" va pertanto intesa, del resto
secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva
quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto
narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla
esclusiva responsabilità della testata.
Tanto é sufficiente, quindi, ad escludere ogni paventata
forma di "funzionalizzazione" del mezzo
radiotelevisivo o di "espropriazione" della identità
politica delle singole emittenti private ed a consentire invece ad ognuna di
esse di fare emergere, anche attraverso le proprie analisi e considerazioni di
ordine politico, l'immagine propria di un'impresa di tendenza. Vero é, a questo
proposito, che durante le campagne elettorali sono previsti,
negli artt. 4 e 5, criteri limitativi sia in ordine alla comunicazione politica radiotelevisiva,
sia in ordine ai programmi di informazione: si tratta peraltro di prescrizioni,
che nella loro rigorosa previsione appaiono tutte ispirate dal ragionevole
intento di prevenire in ogni modo qualsiasi influenza, anche "in forma
surrettizia", sulle libere e consapevoli scelte degli elettori, in momenti
particolarmente delicati della vita democratica del Paese.
In considerazione di tutto ciò, non é condivisibile
l'affermazione del giudice a quo, secondo cui "l'esigenza di tutela
del processo di formazione della consapevolezza
politica dell'elettore" sarebbe soddisfatta più agevolmente, anzichè da una rigida disciplina di settore, dal
"libero concorso di differenti voci informative". Questa tesi
evidentemente evoca il c.d. pluralismo "esterno", che certamente
costituisce uno degli "imperativi" elaborati dalla giurisprudenza
costituzionale in materia; in proposito, peraltro, va ricordato che esso non
può dirsi realizzato per il solo fatto che vi sia concorso fra un polo pubblico
e un polo privato, il quale detenga una posizione dominante nel settore dell’emittenza privata (sentenza n. 826 del 1988),
giacchè in questo modo non si
verifica l’accesso al sistema radiotelevisivo del "massimo numero
possibile di voci diverse" (sentenza n. 112 del 1993).
Ma in ogni caso il pluralismo esterno può risultare
insufficiente –in una situazione in cui perdura la sostanziale limitazione
delle emittenti- a garantire la possibilità di espressione delle opinioni
politiche attraverso il mezzo televisivo. Proprio a questo fine le norme
censurate, imponendo un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi,
richiedono, nel caso di trasmissioni di comunicazione politica, modalità che assicurino il pluralismo sostanziale mediante la garanzia
della parità di chances offerta ai soggetti intervenienti.
3. ¾ Un'ulteriore censura
riguarda l'art. 7 della stessa legge, sotto il profilo della disparità di
trattamento in danno del settore radiotelevisivo, poichè
per la stampa periodica non sono previste limitazioni così incisive in ordine
alla propaganda elettorale.
La prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione però
non sussiste, in quanto emittenza radiotelevisiva e
stampa periodica hanno regimi giuridici nettamente diversi -così da impedire
l'individuazione di un tertium comparationis adeguato- in
relazione alle loro differenti caratteristiche: "nel settore della
stampa non c'é alcuna barriera all'accesso, mentre nel settore televisivo la
non illimitatezza delle frequenze, insieme alla considerazione della
particolare forza penetrativa di tale specifico strumento di comunicazione
impone il ricorso al regime concessorio"
(sentenza n. 420
del 1994). In ogni caso la disomogeneità dei mezzi in comparazione é tale
da escludere qualsiasi disparità di trattamento, poichè
é noto e costante, nella giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento
della peculiare diffusività e pervasività
del messaggio televisivo (sentenze n. 225 del 1974, n. 148 del 1981, n. 826 del 1988),
così da giustificare l'adozione, soltanto nei confronti della
emittenza radiotelevisiva, di una rigorosa
disciplina capace di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella
formazione della volontà degli elettori.
4. ¾ L'ultima censura, infine, riguarda il diverso
regime cui sono soggetti i "messaggi politici autogestiti", la cui trasmissione durante le campagne
elettorali, mentre per le emittenti locali prevede un rimborso da parte dello
Stato (cfr. art. 4, comma 5,
della legge n. 28 del 2000), deve invece essere gratuita per le emittenti
nazionali (cfr. art. 4,
comma 3, lettera b della medesima legge), in violazione, secondo
l'ordinanza di rimessione, dell'art. 42 della
Costituzione, sotto il profilo che "gli atti ablatori della proprietà
privata postulino la corresponsione di un indennizzo, il quale non potrebbe non
interessare anche l'ipotesi dell'esproprio di spazi radiotelevisivi
privati".
Al riguardo va osservato che é del tutto inesatto, in questo caso, il riferimento all'"esproprio" di spazi radiotelevisivi privati, giacchè per le emittenti nazionali, esclusa la concessionaria del pubblico servizio, la trasmissione dei predetti messaggi non rappresenta certo un obbligo, ma solo una scelta evidentemente dipendente da complessive valutazioni di carattere imprenditoriale intorno all'offerta dei programmi. D'altra parte, stante la rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra emittenti ad ambito nazionale ed emittenti ad ambito locale ed in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per queste ultime, appare del tutto giustificata la previsione di un rimborso da parte dello Stato delle loro spese per la trasmissione di messaggi autogestiti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la
parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 21 e
42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.