Ordinanza n. 144 del 2002

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ORDINANZA N.144

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale (a) dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione); dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; degli artt. 7 e 142, commi 1, lettere c), e) e f), 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); (b) dell’art. 20, comma 2, e dell’allegato 1, numero 96), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); (c) dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 2001 dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, nel corso dell’esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione relativo ai decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con provvedimento del 19 aprile 2001 la Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, in occasione dell’esame e pronuncia sul visto e sulla registrazione di tre decreti del Presidente della Repubblica adottati in date 21 dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000 e recanti, rispettivamente, disposizioni regolamentari (a) in materia di formazione professionale, a norma dell’art. 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (b) di semplificazione dei procedimenti relativi alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l’artigianato nonchè all’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’albo delle imprese artigiane, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e (c) per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, a norma dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha sollevato questione di costituzionalità di numerose disposizioni, sulla base delle quali, o in svolgimento delle quali, i regolamenti in questione sono stati approvati, e precisamente: quanto al regolamento sopra indicato in (a), dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione); dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; degli artt. 7 e 142, commi 1, lettere c), e) e f), 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 76 – in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della legge delega n. 59 del 1997 -, 117 e 119 della Costituzione; quanto al regolamento sopra indicato in (b), dell’art. 20, comma 2, e dell’allegato 1, numero 96), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in riferimento all’art. 117 della Costituzione; quanto al regolamento sopra indicato in (c), dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione;

che, come ricorda l’atto di rimessione, le medesime questioni erano state già sollevate dalla stessa Sezione del controllo, con tre separati provvedimenti del 10 settembre 1999, 21 ottobre 1999 e 6 aprile 2000, e che, investita dei relativi giudizi (iscritti al r.o. nn. 598/1999, 689/1999 e 290/2000), questa Corte, previa riunione dei giudizi, aveva disposto, con l’ordinanza n. 77 del 2001, la restituzione degli atti alla Corte dei conti, alla stregua dello ius superveniens costituito dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), che, sostituendo – con il suo art. 1, comma 4, lettera a) – l’art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, oltre a mutare specificamente l’oggetto di una delle tre questioni allora sollevate, aveva, più in generale, introdotto una nuova disciplina in tema di efficacia giuridica e di "cedevolezza" dei regolamenti statali emanati nelle materie attribuite alla competenza delle regioni;

che la Corte dei conti solleva nuovamente, con unico provvedimento, le stesse questioni già rimesse all’esame di costituzionalità, soffermandosi sul profilo della persistente rilevanza di esse e in particolare sulla questione di legittimità costituzionale delle norme su cui si basa l’adozione del d.P.R. del 3 settembre 1999, recante il regolamento in materia di imprese artigiane, questione avente a oggetto specificamente la disposizione legislativa nel frattempo modificata;

che sotto questo profilo, ad avviso della Sezione rimettente, la norma sopravvenuta, disponendo che i regolamenti di delegificazione, nelle materie elencate nell’art. 117 della Costituzione, si applicano solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare direttamente la materia, si é limitata a stabilire un termine finale, oltre il quale i regolamenti statali non sono più applicabili: una norma, dunque, che da un lato sarebbe inidonea a "sanare" i regolamenti per cui é questione, e dall’altro non sarebbe rilevante ai fini del decidere, poichè le fonti secondarie oggetto del controllo sono conformi alle disposizioni legislative su cui si basano, mentre é su queste ultime soltanto che é prospettato il dubbio di costituzionalità;

che la modifica legislativa, osserva ancora la Sezione del controllo, avrebbe dovuto dettare essa stessa i principi fondamentali nella materia, anzichè limitarsi a disporre circa il termine finale di efficacia dei regolamenti statali, e che nè il carattere "cedevole" della normativa regolamentare, nè la sostanziale "acquiescenza" delle regioni ai regolamenti in discorso, pur incidendo sull’aspetto pratico, possono – conclude la rimettente – mutare la rilevanza giuridica delle questioni, che pertanto la Corte dei conti solleva, ora, cumulativamente, con unica ordinanza di rimessione;

che é intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando integralmente i contenuti degli atti di intervento e delle memorie già depositati nei tre precedenti giudizi, e osservando che la Corte dei conti non ha impugnato la nuova formulazione dell’art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, limitandosi a darne una lettura riduttiva e omettendo ogni argomento sulla costituzionalità di detta nuova disposizione, ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni nuovamente sollevate.

Considerato che la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato solleva nuovamente, a seguito della precedente ordinanza di questa Corte n. 77 del 2001 di restituzione degli atti per ius superveniens, questione di costituzionalità di numerose disposizioni legislative, specificate in dettaglio nella parte narrativa, sulla base delle quali sono stati adottati i regolamenti di "delegificazione" sottoposti al controllo della rimettente, prospettando diverse censure accomunate tra loro dal profilo della violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni e dell’autonomia di queste ultime, quale delineato dagli invocati artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per avere dette norme autorizzato il Governo a disporre, con fonti regolamentari, in materie attribuite dalla Costituzione alle competenze regionali;

che, successivamente alla proposizione delle sopra dette questioni di costituzionalità, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che tra l’altro ha sostituito, con i suoi artt. 3, 4 e 5, l’intero testo degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, poichè la legge costituzionale anzidetta ha modificato le norme degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, invocati come parametri del giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti alla Sezione del controllo rimettente, per un nuovo esame dei termini delle questioni sollevate (ordinanze n. 26, n. 14, n. 13 e n. 9 del 2002; n. 416, n. 397 e n. 382 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.