Ordinanza n. 141 del 2002

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ORDINANZA N.141

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale relativo al mancato adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano in materia di commercio ai princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, più precisamente: (a) degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 28, 28-bis, 28-ter, 28-quater, 29 e 33 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 ottobre 1978, n. 68 (Disciplina del commercio); (b) dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 dicembre 1988, n. 55 (Modifiche alla normativa sul commercio: Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del commercio"; Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 "La nuova disciplina del commercio ambulante"; Legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27 "Credito al commercio"); (c) dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 maggio 1991, n. 15 (Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la "Disciplina del commercio" e alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente il "Credito al commercio"); (d) degli artt. 1, 2, comma 2, 3, 5 e 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 dicembre 1994, n. 11 (Modifiche alla disciplina del commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, commi 1 e 2, e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 1995, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente "Disciplina del commercio"); (f) dell’art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1998, n. 1 [Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative collegate (legge finanziaria 1998)], promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo e iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1999.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto che con ricorso notificato il 23 luglio 1999 e depositato il successivo 28 luglio il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano in materia di commercio, e precisamente: (a) degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 28, 28-bis, 28-ter, 28-quater, 29 e 33 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 (Disciplina del commercio); (b) dell’art. 1 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 55 (Modifiche alla normativa sul commercio: Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del commercio"; Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 "La nuova disciplina del commercio ambulante"; Legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27 "Credito al commercio"); (c) dell’art. 1 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 15 (Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la "Disciplina del commercio" e alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente il "Credito al commercio"); (d) degli artt. 1, 2, comma 2, 3, 5 e 11, comma 2, della legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11 (Modifiche alla disciplina del commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, commi 1 e 2, e 4 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente "Disciplina del commercio"); (f) dell’art. 14 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1 [Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative collegate (legge finanziaria 1998)], censurando le suddette disposizioni in riferimento agli artt. 4, 5, 9 e 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

che, sulla premessa secondo cui le disposizioni statali che riordinano la disciplina del settore del commercio devono essere considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui anche le Regioni a statuto speciale (e le Province autonome) sono tenute a conformare la propria legislazione, il ricorrente svolge numerose specifiche censure di merito delle sopra elencate disposizioni normative dettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in materia di commercio, perchè non adeguate, nei termini prescritti dall’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai princìpi introdotti in materia di commercio dalla legislazione statale e in particolare dagli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), chiedendo pertanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni provinciali;

che si é costituita nel giudizio così promosso la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato;

che successivamente la Provincia autonoma ha depositato una memoria nella quale si osserva che, pendente il giudizio costituzionale, sono intervenute due modifiche normative di rilievo: (a) l’entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa provinciale della materia, costituita dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 febbraio 2000, n. 7 (Nuovo ordinamento del commercio), che ha tenuto conto dei princìpi contenuti nel decreto legislativo n. 114 del 1998, e (b) l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che – con l’art. 3, recante il nuovo art. 117 della Costituzione – riserva alle Regioni la competenza esclusiva in materia di commercio, e che stabilisce (art. 10) l’applicazione delle nuove disposizioni anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto attribuiscono forme di autonomia maggiori di quelle preesistenti;

che per le suddette ragioni la Provincia ha concluso nel senso del superamento della controversia, per effetto delle nuove disposizioni costituzionali, e comunque della cessazione della materia del contendere, stante l’intervenuto adeguamento della normativa provinciale ai princìpi della legislazione statale;

che in data 8 febbraio 2002 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto con il quale, rilevata l’approvazione e promulgazione della nuova disciplina di cui alla legge provinciale n. 7 del 2000, su conforme deliberazione del 25 gennaio 2002 del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha a sua volta depositato, in data 11 febbraio 2002, atto di accettazione della rinuncia, contestualmente allegando la conforme deliberazione del 28 gennaio 2002 della Giunta provinciale di Bolzano.

Considerato che, a norma dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.