ORDINANZA N. 137
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come
modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995,
n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria
della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.
432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria
della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promosso
con ordinanza emessa l’1 febbraio 2000 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Olimpia s.r.l. e Alessandra s.a.s.,
iscritta al n. 608 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza
emessa l’1 febbraio
che il giudice rimettente é
investito della trattazione di una causa nella quale le parti costituite non
sono comparse alla prima udienza, con la conseguente necessità, secondo la
disposizione impugnata, di fissare una nuova udienza della quale il cancelliere
deve dare comunicazione alle parti;
che il giudice a quo,
ricordate le ordinanze n. 7 e n. 107 del 1997
con le quali
che, secondo il giudice a quo,
la mancata comparizione delle parti, comportando la fissazione di una nuova
udienza, crea "effetti distorti" tra cui il non trascurabile effetto
di prolungare i tempi del singolo processo, producendo un numero rilevante di
processi destinati alla successiva cancellazione della causa dal ruolo, epilogo
che il più delle volte discende da soluzioni stragiudiziali raggiunte dalle
parti;
che il giudice a quo, richiamate
le statistiche ufficiali del Ministero della giustizia dalle quali si ricava
che solo un numero esiguo di cause vengono definite con sentenza, rileva che tale
dato conferma che spesso i giudici fissano un’udienza al solo scopo di prendere
atto, attraverso il provvedimento di cancellazione, che le parti sono
addivenute ad una definizione stragiudiziale della lite;
che secondo il giudice a quo,
una tale massa di cause che "gira a vuoto" sui ruoli dei giudici –
anche in considerazione del fatto che é non infrequente il caso in cui le
comunicazioni di cancelleria non vanno a buon fine e devono essere reiterate –
determina un rallentamento delle altre cause la cui trattazione viene
dilazionata, mentre l’eliminazione dal carico di lavoro degli ausiliari del
giudice degli avvisi di fissazione della nuova udienza e l’anticipata
cancellazione delle cause consentirebbe una maggior concentrazione delle
risorse disponibili in attività più utili per il perseguimento della
ragionevole durata dei processi;
che, come rileva ancora il giudice a
quo, mentre prima dell’introduzione del principio costituzionale della
ragionevole durata il legislatore godeva di ampia discrezionalità nella scelta
delle norme processuali, dopo la novella la scelta legislativa risulta
vincolata e costituzionalmente orientata all’adozione di strumenti che non solo
non ritardino la conclusione di ogni singolo processo, ma valgano ad accelerare
per quanto possibile "la conclusione di tutti i processi";
che, sempre come osserva il
rimettente, la scelta del legislatore non appare frutto del bilanciamento della
durata ragionevole con altri interessi di rango costituzionale, in particolare
col diritto di difesa delle parti che potrebbe risultare compresso ove si
prevedesse la cancellazione automatica della causa dal ruolo anche qualora
ricorrano ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dal momento che il rischio
per la parte é costituito invece dalla propria mancata comparizione nonostante
la comparizione della controparte, ipotesi nella quale non é previsto alcun
differimento dell’udienza nè alcun avviso, ed in ogni
caso dalla possibilità di riassumere la causa nel congruo termine di un anno;
che é intervenuto nel giudizio di
legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla
Corte di dichiarare la questione infondata;
che l'Avvocatura, dopo aver
ricordato che la disposizione impugnata ha la finalità di evitare che assenze
casuali alle udienze implichino l’adozione di provvedimenti (la cancellazione
della causa dal ruolo) forieri di gravosi oneri per le parti, osserva che la
disciplina in essere non confligge col principio
della ragionevole durata, anche perchè la nuova udienza dovrebbe, di regola,
importare un prolungamento della durata del processo di soli quindici giorni,
secondo l’art. 81 disp. att.
cod. proc. civ.;
che, come rileva ancora
l'Avvocatura, il rimettente ha posto a base dell'ordinanza considerazioni
attinenti alla gestione delle risorse umane e materiali della giustizia,
profili di ordine organizzativo rimessi alla discrezionalità del legislatore ed
estranei alla garanzia di cui all'art. 111 Cost.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 181 del codice procedura
civile, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18
ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.
432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo), nella parte in cui prevede che, se nessuna delle parti compare alla
prima udienza, il giudice deve fissare una nuova udienza della quale va data
comunicazione alle parti costituite e che il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo solo se nessuna delle parti compare alla nuova udienza;
che secondo il rimettente la
disposizione viola l'art. 111 della Costituzione, così come modificato
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei
principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), perchè la
disposizione non assicura la ragionevole durata del singolo processo e dei
processi civili in genere;
che questa Corte ha già esaminato
altre questioni di legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata
sollevate in relazione al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost., ritenendole manifestamente infondate poichè "il legislatore, nel regolare il funzionamento
del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicchè
le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente
irragionevoli" e che "i lamentati inconvenienti di fatto derivanti
dall’applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di questioni
di legittimità costituzionale" (ordinanza n. 7 del 1997);
che, successivamente, la questione é
stata riproposta in riferimento all’art. 111 Cost. nel testo novellato, ma
questa Corte – ordinanza n. 32 del 2001
– ha ritenuto "che l’introduzione nella Costituzione del nuovo testo
dell’art. 111 non produce modifiche all’orientamento di questa Corte sul punto,
dal momento che l’esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei
processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, ragionevole
in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, primo fra
tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito
dall’art. 24 Cost." ;
che il legislatore deve quindi
ritenersi in possesso di un’ampia discrezionalità correttamente esercitata e
che gli altri problemi prospettati dal giudice a quo riguardano profili
meramente organizzativi della giustizia e non coinvolgono principi di
legittimità costituzionale;
che perciò la questione sollevata é
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 del codice di
procedura civile, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e
sulla disciplina transitoria della L. 26 novembre
1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20
dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo), sollevata in riferimento all’art. 111 della
Costituzione dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.