ORDINANZA N. 117
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione
Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale),
promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 2001 dal Tribunale di Orvieto nel
procedimento civile promosso da Giulii Capponi Gino
contro
Visti gli atti di costituzione di Gino Giulii Capponi, dell’ASL n. 4 di Terni e della Regione
Umbria;
udito nella camera di
consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di una controversia di lavoro
promossa da un ex direttore generale di un’azienda unità sanitaria
locale nei confronti dell’azienda stessa e della Regione Umbria, il Tribunale di Orvieto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione,
dell’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20
gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte
in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso a
quella data;
che in punto di fatto il giudice a
quo deduce che il ricorrente era stato nominato direttore generale
dell’azienda sanitaria n. 4 della Regione Umbria, poi soppressa mediante
incorporazione nell’azienda sanitaria n. 5 che aveva assunto il n. 4, e che, a
seguito di tale soppressione,
che il ricorrente, nell’impugnare il
provvedimento suddetto, aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare
l’insussistenza dell’impossibilità sopravvenuta, con conseguente condanna della
Regione al pagamento degli importi che egli avrebbe avuto diritto a percepire
in caso di normale continuazione del rapporto di lavoro;
che secondo il Tribunale la
questione di legittimità costituzionale della norma impugnata é comunque
rilevante, benchè
che, sotto il profilo della non
manifesta infondatezza, il Tribunale osserva che la norma in esame si pone in
contrasto con entrambi gli invocati parametri costituzionali: con l’art. 117 Cost., perchè, essendo il contratto stipulato tra il
direttore generale e
che si é costituito in giudizio il
funzionario ricorrente, chiedendo l’accoglimento della questione;
che si sono costituite in giudizio,
altresì,
Considerato che, successivamente
alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, é
stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), il cui articolo
che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Orvieto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Massimo VARI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.