Ordinanza n. 115 del 2002

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ORDINANZA N.115

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, <<nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di interloquire sulla scelta del rito abbreviato condizionato formulata dall’imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonchè di esercitare pienamente il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini da tale scelta derivanti>>;

che il giudice a quo premette che all’udienza del 6 marzo 2001 la difesa aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinata alla acquisizione di documenti e alla audizione del consulente medico-legale, e che il pubblico ministero aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’organo della pubblica accusa di interloquire su tale richiesta e di effettuare le <<ulteriori indagini eventualmente necessarie all’esito della attività introdotta dalla difesa>>;

che il rimettente rileva che l’ambito dei poteri attribuiti al pubblico ministero risulta notevolmente ridotto dalla nuova disciplina del giudizio abbreviato, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479;

che infatti tale disciplina, da un lato, sottrae al pubblico ministero il potere di prestare il proprio consenso al rito e gli riconosce la mera facoltà di sollecitare il giudice ad esercitare i poteri istruttori previsti dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., nonchè, nel caso di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, "il solo diritto alla controprova"; dall'altro, gli consente di proporre appello avverso le sentenze di condanna solo nel caso di modifica del titolo del reato e limita il suo potere di contestazione ai casi in cui la diversità o la novità del fatto emerga dalle integrazioni probatorie;

che, a giudizio del rimettente, la mancata attribuzione al pubblico ministero del potere di interloquire sull'ammissione del rito si porrebbe in contrasto con i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità tra le parti, enunciati dall'art. 111 Cost., nonchè con l'art. 97 Cost., in quanto la disciplina censurata, consentendo la riduzione della pena anche quando si renda necessaria un'attività di integrazione probatoria, a scapito delle finalità di speditezza e di economia processuale che costituiscono i presupposti del giudizio abbreviato, comporterebbe per l'imputato vantaggi ingiustificati rispetto ai fini ai quali dovrebbero essere preordinati;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata sulla base delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2001.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale concerne l'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria e non prevede un suo autonomo potere di iniziativa probatoria;

che una questione analoga sollevata sulla base delle medesime censure e in riferimento ai medesimi parametri, sia pure in relazione alla disciplina del giudizio abbreviato non condizionato di cui all’art. 438, comma 1, cod. proc. pen., é stata dichiarata infondata con la sentenza n. 115 del 2001;

che, in particolare, in tale pronuncia la Corte ha affermato che <<il potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato riprodurrebbe i profili di illegittimità costituzionale derivanti dal sacrificio del diritto dell'imputato alla riduzione di pena>> e che <<il principio del contraddittorio tra le parti, enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non é evocabile in relazione ad una disciplina che attiene alle forme introduttive del giudizio abbreviato>>;

che inoltre nella già menzionata sentenza la Corte ha precisato che <<la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria per "controbilanciare" il diritto dell'imputato al giudizio abbreviato>> non costituisce una <<irragionevole discriminazione tra le parti>>, avendo il pubblico ministero <<già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale>> (per considerazioni sostanzialmente analoghe, v. anche ordinanza n. 421 del 2001);

che in quella occasione la Corte ha anche rilevato, da un lato, che <<l’attribuzione all’imputato della facoltà di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un’integrazione probatoria é coerente con la posizione di tale soggetto processuale che si trova ad affrontare il rischio di un giudizio (e di una possibile conseguente condanna) basato sugli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto riconosciuta la facoltà di chiedere l’acquisizione di nuovi ed ulteriori elementi di prova>>; dall’altro che, tenuto conto del ruolo svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, non é irragionevole la scelta del legislatore di riconoscergli solo il diritto all’ammissione di prova contraria a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., cioé di quella prova destinata a negare, anche indirettamente, i medesimi fatti oggetto della integrazione probatoria chiesta dall’imputato;

che tali argomentazioni valgono a dimostrare la manifesta infondatezza della questione sollevata dal rimettente con specifico riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore