Ordinanza n. 112 del 2002

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ORDINANZA N. 112

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) promossi con due ordinanze emesse il 10 marzo 2001 dal Giudice di pace di Rutigliano iscritte ai nn. 341 e 342 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Giudice di pace di Rutigliano, con due distinte ordinanze, entrambe del 10 marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), in riferimento agli artt. 3, 24, e 25, primo comma, della Costituzione;

che i giudizi principali, in precedenza pendenti dinanzi al Pretore di Casamassima, sono stati trasmessi al rimettente dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 479 del 1999;

che, secondo il giudice a quo, le norme citate dovrebbero essere interpretate alla luce del principio stabilito dall'art. 5 del codice di procedura civile e, pertanto, ritenendo che la giurisdizione e la competenza si determinano in relazione alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non dovrebbero avere rilievo, rispetto ad esse, i successivi mutamenti delle situazioni di fatto e normative;

che il trasferimento delle cause della soppressa Pretura di Casamassima al Tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano - e la successiva assegnazione, in virtù di una disposizione di legge, al Giudice di pace di Rutigliano avrebbe determinato, secondo il rimettente, la sottrazione dei giudizi al giudice naturale competente che avrebbe dovuto essere il Giudice di pace di Casamassima;

che inoltre gli artt. 1 e 2 della legge 16 novembre 1999, n. 479, in combinato disposto con gli artt. 42, 47 e 48 del d.lgs.19 febbraio 1998, n. 51, "appaiono in contrasto con l'art. 25 della Costituzione secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" e, altresì, "in palese contrasto con il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione, non meno [che] con l'art. 24 della Costituzione in materia di diritto di azione e difesa";

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione, sostenendo, quanto al primo profilo, che il giudice rimettente non avrebbe motivato in ordine all'astratta configurabilità, nella fattispecie sottoposta al suo esame, della competenza del giudice di pace di Casamassima e, quanto all'altro aspetto, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio del giudice naturale sarebbe leso soltanto quando il giudice é designato in modo arbitrario ed a posteriori, oppure dal legislatore con una norma che introduca una singola eccezione alle regole generali o, ancora, qualora vi sia una violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 25 della Costituzione.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Rutigliano hanno entrambe ad oggetto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 (recte: 2, comma 1) della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, in riferimento ai giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, e rientranti nella competenza per valore del giudice di pace in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, prevede la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio é pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

che l'identità delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;

che, secondo un principio affermato da questa Corte, il trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999 é diretto ad agevolare l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la definizione dei giudizi civili pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del processo civile, i quali, a norma dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, continuano ad essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti (cfr. ordinanza n. 152 del 2001);

che, nell'ambito di tale disciplina, la norma impugnata individua il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori e, poi, trasmessi ai tribunali;

che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poichè, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non é lesa quando il giudice non sia designato in modo arbitrario o a posteriori, oppure direttamente individuato dal legislatore in conformità alle regole generali ovvero, ancora, attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanza n. 159 del 2000, sentenza n. 419 del 1998, ordinanza n. 176 del 1998);

che l'individuazione del giudice competente a decidere determinate controversie é rimessa, entro i limiti dianzi indicati, alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel regolare la fase di transizione tra diverse discipline di ordinamento giudiziario e processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, deroghe fondate su un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (cfr. ordinanza n. 152 del 2001, n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);

che la deroga ai criteri generali di ripartizione della competenza per territorio prevista dalla norma impugnata risponde alla finalità di semplificare l'individuazione del giudice competente a definire i procedimenti già pendenti dinanzi ai pretori, evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento del giudizio, rendendo in tal modo del tutto infondata la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che le esigenze tenute presenti dal legislatore giustificano il diverso trattamento riservato ai giudizi in questione rispetto agli altri pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, escludendo quindi anche la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rutigliano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.