Ordinanza n. 96 del 2002

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ORDINANZA N. 96

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 2000 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, il 17 e il 30 gennaio 2001 dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 154, 264 e 265 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 e 16, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione di Loredana Martini, nonchè gli atti di intervento della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in composizione monocratica, ed il Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze, con tre ordinanze del 24 novembre 2000, del 17 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2001, sollevano questione di legittimità costituzionale: il primo giudice, degli artt. 2, 3 e 4 (recte: comma 2 e comma 4), e, il secondo giudice, degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2 lettera d), della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), in riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del Tribunale di Lucca, le norme impugnate, nella parte in cui individuano le opere e gli interventi soggetti a concessione edilizia (artt. 2 e 3), ovvero ad <<attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali>>, riconducendo fra questi ultimi (art. 4, comma 2 lettera d), anche quelli di <<ristrutturazione edilizia>>, violerebbero l'art. 117 della Costituzione, in quanto si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), il quale subordina a concessione ogni attività che comporta trasformazione edilizia;

che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate, sottraendo gli interventi in oggetto all'applicazione delle sanzioni penali stabilite dall'art. 20 della legge 5 agosto 1985, n. 47, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato nella materia penale e recherebbero vulnus sia all'art. 25 della Costituzione, sia all'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra identiche condotte, tenute in differenti regioni;

che, ad avviso del Gip del Tribunale di Firenze, le disposizioni censurate, stabilendo una disciplina delle ristrutturazioni edilizie totalmente difforme rispetto a quella prevista dall'art. 9 della legge n. 47 del 1985, violerebbero l'art. 117 della Costituzione e, inoltre, per le argomentazioni svolte dal Tribunale di Lucca, si porrebbero in contrasto sia con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sia con gli artt. 3 e 5 della Costituzione;

che in tutti i giudizi é intervenuta la Regione Toscana, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che, negli atti di intervento e nelle memorie depositate in prossimità della camera di consiglio, di contenuto in larga misura coincidente, la Regione ha insistito, affinchè la Corte ordini la restituzione degli atti ai giudici a quibus per il riesame della rilevanza delle questioni, alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 117 della Costituzione;

che in uno dei giudizi promossi dal Gip del Tribunale di Firenze si é altresì costituita la parte privata, chiedendo, nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la Corte, in considerazione della modifica del quadro normativo di riferimento, disponga la restituzione degli atti per il riesame della perdurante rilevanza della questione.

Considerato che l'identità delle norme impugnate e dei parametri costituzionali invocati, nonchè la sostanziale coincidenza di alcune delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, comma 2 e comma 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117 della Costituzione ed in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia;

che, indipendentemente dall'intervenuto mutamento della legislazione statale concernente la materia in oggetto, successivamente alla pronuncia di tutte le ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, si impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinchè essi riesaminino i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2002, n. 14 del 2002, n. 13 del 2002 e n. 9 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, e al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2002.