ORDINANZA N. 95
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni
e delle province nonchè della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),
promossi con tre ordinanze emesse il 23 marzo 2001 dalla Commissione tributaria
provinciale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn.
509, 510 e 511 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione del Comune di Valmontone nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con tre distinte
ordinanze analogamente motivate in punto di diritto (r.o.
nn. 509, 510 e 511 del 2001), emesse il 23
marzo 2001,
che il rimettente, nell'escludere
che la rilevanza delle questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens
costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, osserva, nel
merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha
delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla
revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali
vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b) della citata
disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province, i seguenti principi e criteri direttivi:
"1) rideterminazione delle
tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonchè in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di
cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non
potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente ...;
2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi
sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi,
condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi";
che, al riguardo, il giudice a
quo rileva che il legislatore delegato si é conformato ai criteri dettati
dal punto 1 del citato art. 4, comma 4, lettera b), solo per la
determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche permanenti o temporanee; mentre, in relazione alle occupazioni del
soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, "ha ritenuto di essere
completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta",
omettendo, negli artt. 46 e 47 dello stesso decreto
legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i comuni in classi, di
considerare il beneficio economico ritraibile e di
rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50 per cento
rispetto alla tassazione precedentemente in
vigore";
che, pertanto, nel ritenere che i
predetti criteri individuano "delle linee di carattere generale,
applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un
ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le
specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e
condutture", le ordinanze reputano le disposizioni denunciate in contrasto
con l'art. 76 della Costituzione;
che, nel giudizio di cui
all'ordinanza iscritta al R.O. n. 509 del 2001, si é
costituito il Comune di Valmontone, parte resistente
nel processo principale, il quale ha concluso per
l'infondatezza della proposta questione;
che, in tutti i giudizi, é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel rilevare che questioni
analoghe sono state già esaminate e disattese da questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001,
ha concluso per la manifesta infondatezza.
Considerato, in via preliminare, che le ordinanze
prospettano identiche censure avverso le medesime
disposizioni, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi con un'unica pronuncia;
che il rimettente, pur impugnando
anche l'art. 46 del decreto legislativo n. 507 del 1993 ¾ il quale, peraltro,
rimette al successivo art. 47, anch'esso denunciato, la disciplina su cui si
appuntano i dubbi di costituzionalità e cioé quella
della determinazione dei criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo
e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ¾ solleva, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, la medesima questione di
costituzionalità già scrutinata della Corte, dapprima con la sentenza n. 96 del 2001
e, successivamente, con l'ordinanza n. 323 del 2001;
che, in dette occasioni, si é
escluso che l'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993,
contrasti con l'art. 76 della Costituzione, giacchè
si é ritenuto erroneo l'assunto interpretativo ¾ seguito anche dall'attuale
giudice a quo ¾ secondo il quale la legge delega n. 421 del
che, difatti, alla menzionata
peculiare tipologia di occupazione la stessa legge delega "ha ritenuto,
invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b),
ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio della
determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri
significativi" (così la citata sentenza n. 96 del 2001);
che, pertanto, non adducendo il
rimettente profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o
comunque tali da indurre
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni
e delle province nonchè della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),
sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2002.