Ordinanza n. 93 del 2002

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ORDINANZA N. 93

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Roma con ricorso depositato il 4 maggio 2001 ed iscritto al n. 189 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ricorso del 2 maggio 2001, depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 2001, il Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Tiziana Parenti, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 20 febbraio 2001 (documento IV-quater, n. 169), con la quale é stato dichiarato che i fatti per i quali é in corso il procedimento penale concernono opinioni rese dal deputato Parenti nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato luogo alla formulazione della imputazione ed alla vicenda processuale, ritiene che – alla luce della giurisprudenza di questa Corte – la deliberazione di insindacabilità posta a fondamento dell’atto di conflitto menomerebbe la sfera delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria, in quanto relativa ad atti privi di connessione con la funzione parlamentare.

Considerato che occorre, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio fra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma é legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell’esercizio delle funzioni parlamentari, sicchè per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a.                      che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;

b.                     che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.