ORDINANZA N. 91
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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- Cesare |
RUPERTO |
Presidente |
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- Massimo |
VARI |
Giudice |
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- Riccardo - Gustavo |
CHIEPPA ZAGREBELSKY |
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- Valerio |
ONIDA |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
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- Guido |
NEPPI MODONA |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
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- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
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- Francesco |
AMIRANTE |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
che, a parere del giudice
rimettente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con l’art. 111, quarto
comma, seconda parte, della Costituzione, in quanto da essa deriverebbe la
sostanziale elusione del principio secondo il quale la colpevolezza
dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
dell’imputato o del suo difensore, consentendo "una sorta di ultrattività
della disciplina ordinaria vigente" prima della riforma costituzionale sul
"giusto processo";
che sarebbe leso anche l’art. 2
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
che anche il Tribunale di Firenze
(r.o. 282 del 2001) impugna, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 1, comma
2, del d.l. n. 2 del 2000, nella parte in cui limita la valutazione delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera
scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo
difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000, di conversione
del menzionato d.l. n. 2 del 2000;
che, ad avviso del Tribunale
rimettente, da una siffatta disciplina deriverebbe una lesione del principio di
ragionevolezza, in quanto, nei procedimenti pendenti al marzo del 2000,
risulterebbe vietata l’acquisizione di mezzi di prova non formati nel
contraddittorio delle parti, ancorchè vi sia, da parte del difensore
dell’imputato, il consenso alla richiesta del pubblico ministero di
acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali contenenti le
dichiarazioni di che trattasi;
che identica questione é stata
sollevata dal medesimo Tribunale di Firenze con altra ordinanza (r.o. 304 del
2001), nella quale parimenti si prospetta la violazione dell’art. 3 Cost., in
quanto contrasterebbe con il principio di ragionevolezza la circostanza che,
nell’ambito dello stesso dibattimento, "alcune prove vengano escluse ed
altre ammesse alla valutazione, benchè la loro fonte sia stata legittimamente
assunta dal p.m. durante le indagini": con la conseguenza che il giudice
verrebbe a fondare la propria decisione su elementi di prova che, solo in forza
di un dato estrinseco e puramente accidentale, quale l’acquisizione prima di
una certa data, sono sottoposti alla sua valutazione, esercitando così
"una sorta di giustizia "casuale"";
che nei giudizi é intervenuto il
Presidente del Consiglio de ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo rivalutarsi le questioni da parte dei giudici a
quibus, alla luce di normativa sopravvenuta ovvero dichiararsi inammissibili
o infondate le questioni medesime.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni del tutto analoghe sicchè i relativi giudizi
possono essere riuniti, per essere definiti con unica decisione;
che le censure dei giudici a
quibus si concentrano sulla disciplina transitoria dettata dal
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge
25 febbraio 2000, n. 35, della quale si contesta, da un lato, la portata
sostanzialmente elusiva dei principi costituzionali sul "giusto
processo" e, dall’altro, l’incoerenza e gli effetti discriminatori che
deriverebbero dal discrimen temporale che separa fra loro regimi
probatori profondamente diversi;
che al riguardo questa Corte,
chiamata a pronunciarsi sulla identica tematica, ha avuto modo di sottolineare,
nella sentenza n.
381 del 2001 – successiva alle ordinanze di rimessione -, come il
legislatore costituzionale abbia espressamente devoluto alla legge ordinaria,
non soltanto il compito di adeguare il tessuto codicistico alle nuove
previsioni costituzionali; ma anche quello di stabilire "una specifica
disciplina intertemporale, atta a modulare l’applicazione di quei principi nei
processi in corso di celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a
tracciare un "ponte" normativo destinato a mitigare una drastica
applicazione della regola tempus regit actum": il tutto
realizzatosi, poi, attraverso la disciplina che i rimettenti censurano, ma che
questa Corte ha già ravvisato essere del tutto in linea con l’esigenza di
"operare una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche
di una disciplina intertemporale";
che a proposito della
"casualità" che caratterizzerebbe – secondo i giudici a quibus
– l’applicabilità o meno della disciplina dettata dalla norma impugnata, questa
Corte, nel ritenere infondati analoghi rilievi, ha osservato come sia tipico di
qualsiasi regime transitorio il saldarsi "ad un determinato momento o
fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla
quale il regime stesso é chiamato ad operare". Ciò che
conta – si é rilevato – é che quel "fatto processuale" sia coerente
"rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad arbitri.
Condizioni, queste ultime, che l’intervenuta acquisizione
delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento soddisfa appieno";
che pertanto, alla stregua di tali
rilievi, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione
dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.