ORDINANZA N.90
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Cesare - Massimo |
RUPERTO VARI |
Presidente Giudice |
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- Riccardo - Gustavo |
CHIEPPA ZAGREBELSKY |
" " |
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- Valerio |
ONIDA |
" |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
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- Guido |
NEPPI MODONA |
" |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
" " |
|
- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 223,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall’art. 120 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, promossi con ordinanze emesse il 15 novembre e il 7 dicembre 2000
dal Tribunale di Imperia, iscritte ai nn. 370, 371
del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che con due ordinanze di identico
tenore, emesse il 15 novembre 2000 ed il 7 dicembre 2000 nel corso di
altrettanti giudizi di opposizione avverso provvedimenti di sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, il Tribunale di Imperia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 223,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall’art. 120 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, nella parte in cui prevede che il prefetto possa disporre la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle
"ipotesi di reato perseguibili a querela, ancorchè
l’azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata";
che il giudice a quo
premette, in punto di fatto, di essere investito dell’opposizione avverso un
provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della
patente di guida, adottato ai sensi dell’art. 223, comma 2, del codice della
strada a seguito di un incidente stradale da cui erano derivate lesioni
personali: fatto in relazione al quale, peraltro, la persona offesa non aveva
proposto querela entro il termine di legge;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza della questione, il rimettente osserva come, nel caso di
violazione di norme sulla circolazione stradale da cui siano derivati danni
alle persone, sia prevista l’applicazione, con la sentenza di condanna emessa
in sede penale, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente;
che in relazione alle ipotesi di
reato ora indicate, l’art. 223, comma 2, del codice della strada stabilisce
altresì che il prefetto disponga, su segnalazione dell’organo accertatore, la
sospensione provvisoria della patente, ove sussistano "fondati elementi di
una evidente responsabilità";
che quest’ultima
disposizione, peraltro — nella parte in cui obbliga l’autorità amministrativa
ad emanare il provvedimento interdittivo della guida
anche quando il reato ipotizzato sia perseguibile a querela e la stessa non sia
stata proposta — risulterebbe intrinsecamente irragionevole e contraria ai
principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica
amministrazione, di legalità e tassatività in materia
sanzionatoria e di libertà di circolazione, oltre che
lesiva del diritto di difesa;
che nell’ipotesi considerata, difatti,
la natura cautelare, innegabilmente propria della sospensione provvisoria della
patente rispetto all’esito sfavorevole all’imputato del giudizio penale (al
quale soltanto conseguirebbe l’irrogazione della sanzione vera e propria),
risulterebbe completamente "stravolta" e la misura si trasformerebbe
essa stessa in una sanzione, non prevista peraltro dalla legge;
che a differenza delle altre misure
di cautela preventiva, le quali possono essere adottate, in rapporto ai reati
perseguibili a querela, solo se questa sia presentata (come stabilisce, ad
esempio, l’art. 381, comma 3, cod. proc. pen.), la sospensione della
patente — provvedimento che pure "comprime con inevitabile danno economico
la libertà di circolazione" — potrebbe essere disposta in via preventiva
anche quando, difettando la querela, il procedimento penale non abbia luogo:
col risultato che essa verrebbe "scontata" senza alcun possibile
rimedio;
che in tal modo, il diritto di
difesa del soggetto la cui patente é stata cautelarmente
sospesa resterebbe sostanzialmente rimesso all’arbitrio della parte lesa,
libera di non proporre la querela e di inibire, così, all’interessato
l’accertamento della propria innocenza (presunta fino alla condanna definitiva)
nell’ambito naturale del giudizio penale;
che ne deriverebbe, in pari tempo,
una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti "che hanno
avuto la possibilità di essere sottoposti a giudizio" e quelli "cui
il giudizio é stato negato", benchè destinatari
di "analoga ed impropria "sanzione"": nè
l’accertamento penale potrebbe ritenersi superfluo solo perchè la norma
impugnata subordina la sospensione provvisoria al riscontro di una
"evidente" responsabilità, stante la genericità ed indeterminatezza
di tale concetto;
che lo stesso legislatore avrebbe
mostrato del resto di condividere i rilievi esposti, allorchè,
nell’introdurre, con il d.P.R. 9 ottobre 1997, n.
431, una nuova disciplina in materia analoga — quella delle patenti nautiche —
ha espressamente subordinato, all’art. 25, comma 4, il corrispondente
provvedimento di sospensione all’"inizio" del procedimento penale nei
confronti dell’abilitato e, dunque, alla presentazione della querela, nei casi
in cui essa é richiesta;
che emergerebbe così, peraltro, una
ulteriore disparità di trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e di
natanti, non potendo sostenersi che la tutela dell’incolumità personale
richieda minor tutela durante la navigazione, piuttosto che durante la
circolazione su strada;
che é intervenuto in entrambi i
giudizi di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, onde i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che i dubbi di costituzionalità
espressi dal giudice a quo poggiano sulla premessa interpretativa per
cui la sanzione della sospensione della patente di guida, prevista dall’art.
222 del codice della strada nei casi di violazione di norme del medesimo codice
da cui siano derivati "danni alle persone", non possa essere comunque
applicata allorchè — trattandosi di reato
perseguibile a querela (come nell’ipotesi di lesioni colpose) — l’azione penale
non abbia corso per difetto di questa;
che da ciò il rimettente trae la
conseguenza che, in violazione di plurimi parametri costituzionali (tra cui, in
primis, quello di ragionevolezza), l’art. 223, comma 2, del codice della
strada — prevedendo indistintamente, nelle ipotesi di reato dianzi indicate, la
misura cautelare della sospensione provvisoria della patente da parte del
prefetto — consentirebbe di applicare tale misura, anticipatoria
della sanzione vera e propria, anche in fattispecie nelle quali la sanzione
definitiva resterebbe, per contro, radicalmente preclusa;
che il presupposto interpretativo da
cui il rimettente muove contrasta, tuttavia, con l’indirizzo seguito dalla
prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che nelle ipotesi in
cui l’azione penale non possa essere iniziata per mancanza di querela, si
determina non già una preclusione all’applicazione della sanzione della
sospensione della patente, ma soltanto lo spostamento della relativa competenza
dal giudice penale all’autorità amministrativa;
che, al riguardo, giova in effetti
osservare che — a differenza del precedente codice della strada, il quale
(secondo la tesi maggioritaria) configurava la sospensione della patente di
guida come pena accessoria, totalmente legata, in quanto tale, alle sorti del
reato cui accedeva — il nuovo codice della strada del 1992 qualifica tale
misura come sanzione amministrativa accessoria, tanto nei casi in cui essa
segue ad una violazione costituente semplice illecito amministrativo, quanto
nei casi in cui essa segue ad un fatto previsto come reato: e ciò anche allo
scopo di renderla insensibile alle vicende del processo penale, aumentandone
l’effettività;
che facendo eco alla generale previsione
dell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 221 del nuovo codice
della strada stabilisce, altresì, che quando l’esistenza di un reato dipenda da
una violazione del medesimo codice non costituente reato — ossia nel caso di
connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo stradale — il
giudice penale é competente a conoscere di entrambi e ad applicare, quindi,
anche le sanzioni amministrative; nondimeno, la competenza del giudice penale
sulla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità;
che in tale cornice sistematica,
l’art. 222 del codice della strada — nello stabilire che nei casi di omicidio e
lesioni colpose per violazione di norme sulla circolazione stradale il giudice
applichi, con la sentenza di condanna, la sanzione della sospensione della
patente di guida (unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
per la violazione stessa) — opera dunque su un duplice versante: giacchè, da un lato, individua il fatto punibile con la
sanzione amministrativa accessoria de qua (profilo sostanziale); e,
dall’altro, attribuisce al giudice penale la competenza ad irrogarla, sul
presupposto (e a condizione) che la cognizione di quel "fatto", in
quanto costituente illecito penale, sia a lui devoluta (profilo processuale);
che da ciò si inferisce, quindi, che
ove il giudice penale non sia chiamato ad intervenire — come quando manchi una
condizione di procedibilità — la competenza ad applicare la sanzione avuta di
mira non può che spettare all’autorità amministrativa ordinariamente
deputatavi;
che a tale conclusione non varrebbe
opporre che il successivo art. 224, comma 3, del codice della strada demanda
specificamente al prefetto il compito di disporre la sospensione della patente,
in luogo del giudice, previo accertamento dei relativi presupposti, solo nel
caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, senza
far menzione dell’ipotesi dell’improcedibilità;
che la disposizione da ultimo citata
— alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, dianzi ricordato
— deve essere infatti letta come espressiva della voluntas
legis di rimettere al prefetto l’irrogazione
della sanzione definitiva in tutti i casi (diversi dalla morte dell’imputato)
in cui l’accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale
(compreso, dunque, quello di mancanza della querela o rinuncia alla stessa); e
ciò non soltanto per motivi di ordine sistematico, ma anche per una ragione di
ordine logico: tra le cause di estinzione del reato il codice penale annovera,
invero, anche la remissione della querela (art. 152 cod. pen.),
onde sarebbe inspiegabile un diverso trattamento dell’ipotesi di mancata
presentazione della stessa (o di rinuncia), essendosi al cospetto di situazioni
del tutto omogenee rispetto all’interesse pubblico all’irrogazione della
sanzione, che la norma ha inteso tutelare;
che in simile prospettiva non si
riscontra, dunque, alcuno "stravolgimento" della funzione cautelare
propria della misura della sospensione provvisoria della patente: misura che, a
mente dell’art. 223, comma 2, del codice della strada, il prefetto é chiamato a
disporre, a fini di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale,
quando "sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità"
per taluno dei reati in rapporto ai quali é prevista l’omologa sanzione
accessoria;
che nei casi di mancanza di querela
— e, amplius, di improcedibilità
dell’azione penale — la misura in questione conserva infatti pienamente detta
funzione in rapporto alla sanzione definitiva che sarà irrogata, non più dal
giudice penale, ma dallo stesso prefetto;
che palesemente insussistente si
rivela, del pari, la dedotta violazione del diritto di difesa: la previsione,
nell’art. 222 del codice della strada, dell’applicabilità della sospensione
della patente ad opera del giudice penale costituisce infatti espressione del
principio del simultaneus processus; principio che non ha modo peraltro di
operare quando il processo penale non si celebri per difetto di una condizione
di procedibilità, e che comunque resta privo di copertura costituzionale (cfr., ex plurimis,
sentenza n. 60
del 1996; ordinanze n. 410 del 2000,
n. 396 del 1996
e n. 308 del
1991);
che nella fattispecie considerata,
d’altro canto, l’interessato — al di là della facoltà di immediata impugnazione
davanti all’autorità giudiziaria ordinaria dello stesso provvedimento di sospensione
provvisoria (cfr. sentenza n. 31 del 1996)
— può svolgere egualmente con pienezza le sue difese proponendo opposizione
davanti al giudice civile, ai sensi dell’art. 205 del codice della strada,
avverso il provvedimento del prefetto di applicazione della sanzione in via
definitiva;
che, di conseguenza, va negato anche
il supposto vulnus del principio di uguaglianza, sotto il profilo della
disparità di trattamento, a seconda delle scelte della persona offesa in tema
di proposizione della querela, tra soggetti cui il giudizio sarebbe concesso e
soggetti cui sarebbe negato;
che d’altro canto, una volta escluso
l’ipotizzato fenomeno di trasformazione della sospensione provvisoria della patente
in vera e propria sanzione, i sospetti di violazione dei principi "della
legalità e della tassatività in materia sanzionatoria" restano eo
ipso travolti;
che quanto, poi, all’ulteriore
profilo di supposta compromissione dell’art. 3 Cost.
— vale a dire alla disparità di trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e
conducenti di natanti, connessa al fatto che l’art. 25, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 (recante il regolamento sulla
disciplina delle patenti nautiche) subordina la sospensione cautelare della
patente nautica all’inizio del procedimento penale — anche a voler prescindere
dal rango secondario della norma invocata come tertium
comparationis, va comunque negata la
validità del postulato del giudice a quo, circa la totale omologabilità delle situazioni poste a confronto;
che contrariamente a quanto
sostenuto dal rimettente, infatti, le esigenze di tutela dell’incolumità
personale durante la circolazione stradale e durante la navigazione si prestano
a valutazioni legislative diversificate, nei limiti della ragionevolezza, in
rapporto alle caratteristiche dei mezzi impiegati, nonchè
alle modalità e all’intensità dei due tipi di circolazione;
che sostanzialmente immotivati, e
comunque affatto privi di autonomia rispetto alle altre doglianze, risultano da
ultimo i sospetti di violazione dei principi di libertà di circolazione e di
buon andamento della pubblica amministrazione (artt.
16 e 97 Cost.);
che la questione deve essere
dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada),
come sostituito dall’art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 24,
25 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Imperia
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.