Sentenza n. 87 del 2002

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SENTENZA N. 87

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del senatore Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso notificato il 18 agosto 2000, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 38 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 26 gennaio 2000, emesso nell’ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico dei deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata il 29 luglio 1999 dalla Assemblea, mediante separate votazioni per ciascun parlamentare, con cui é stato affermato, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti per i quali é in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dai due membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni.

Il ricorrente premette che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo aveva chiesto il rinvio a giudizio dei deputati Sgarbi e Balocchi, contestando loro il concorso nel reato di diffamazione aggravata - di cui viene riprodotto nel ricorso il relativo capo di imputazione - perchè durante il programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", trasmesso da "Canale 5" il 3 luglio 1998, nelle rispettive qualità di conduttore e di ospite avrebbero offeso la reputazione del senatore Antonio Di Pietro, già magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.

Ciò premesso, il ricorrente ritiene che non sia ravvisabile alcun collegamento funzionale tra le frasi contestate come diffamatorie e l'esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati Sgarbi e Balocchi e che pertanto la deliberazione adottata dalla Camera ecceda la sfera delle attribuzioni del potere legislativo determinate dagli artt. 55 e seguenti Cost. ed abbia compresso la sfera delle attribuzioni della autorità giudiziaria previste dagli artt. 102 e seguenti Cost.

Al riguardo, il ricorrente precisa che non é sufficiente che le dichiarazioni si riferiscano ad un tema discusso dalla Camera dei deputati, ma che deve trattarsi di dichiarazioni che riproducano all'esterno quelle già rese nell'esercizio delle funzioni mediante atti parlamentari tipici, di cui peraltro non vi sarebbe traccia nelle attività svolte in Parlamento dai due deputati.

Inoltre, ad avviso del ricorrente la circostanza che il deputato Sgarbi abbia pronunciato le dichiarazioni contestate come diffamatorie nella veste di conduttore retribuito di una trasmissione televisiva escluderebbe in radice ogni nesso con le funzioni parlamentari.

Infine, il ricorrente rileva che la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere avrebbe espresso valutazioni di merito in ordine alla fondatezza delle accuse mosse ai due deputati, sconfinando dalla sfera delle attribuzioni parlamentari, in quanto tali valutazioni sono di esclusiva spettanza della funzione giudiziaria.

La deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera sarebbe pertanto frutto di un "arbitrario esercizio" del potere attribuito al Parlamento dall’art. 68 Cost. e lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Sulla base di queste argomentazioni, il rimettente chiede alla Corte di annullare la deliberazione adottata dalla Camera.

2. - Il conflitto é stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 314 pronunciata in data 11 luglio e depositata il 20 luglio 2000. Il ricorso é stato ritualmente notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 18 agosto 2000 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 28 agosto 2000.

3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita e difesa dall'avvocato Roberto Nania, si é costituita in giudizio chiedendo alla Corte, in via preliminare, di dichiarare irricevibile o inammissibile il conflitto, in quanto, avendo la Camera adottato due distinte deliberazioni in ordine alle opinioni espresse dai due deputati, ognuna delle quali integra un autonomo atto di esercizio del potere di fare applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto presentare un distinto ricorso nei confronti di ciascun deputato.

Nel merito, la resistente chiede alla Corte di dichiarare che spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del senatore Antonio Di Pietro.

Al riguardo, la Camera resistente deduce, in primo luogo, che non può essere condivisa l'affermazione del ricorrente, secondo cui le dichiarazioni "esterne" del parlamentare sono riconducibili alla sfera delle opinioni assistite dalla garanzia dell'art. 68 Cost. solo quando rappresentino "riproduzioni" di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari e mediante atti parlamentari tipici. Così argomentando, l'insindacabilità verrebbe ridotta a regola idonea a garantire la mera conoscibilità e pubblicità degli atti delle Camere e verrebbe in definitiva riproposta la limitazione della insindacabilità ai soli atti compiuti all'interno del Parlamento.

La circostanza che il deputato Sgarbi abbia espresso le opinioni incriminate in qualità di conduttore di una trasmissione televisiva, che ad avviso del ricorrente escluderebbe in radice qualsivoglia connessione tra tali dichiarazioni e la funzione parlamentare, sarebbe del tutto irrilevante: al riguardo, la Camera resistente rileva che la Corte, esaminando analoghi episodi di divulgazione televisiva, ha applicato i consueti canoni relativi alla riconducibilità delle opinioni espresse all'attività politico-parlamentare del deputato, senza attribuire alcun rilievo al ruolo di conduttore televisivo svolto dal deputato.

Ad avviso della resistente, anche l'affermazione del ricorrente secondo cui con la deliberazione impugnata la Camera avrebbe illegittimamente sconfinato nel merito delle accuse non é condivisile. Nella relazione della Giunta si dice soltanto che "sorprende che per dichiarazioni siffatte si sia dato inizio addirittura ad un procedimento penale", esprimendo un giudizio strettamente riferibile alla insindacabilità e alla sua "evidenza".

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le opinioni manifestate nella trasmissione televisiva dai due deputati troverebbero invece pieno riscontro sia nel "generale contesto politico-parlamentare dell'epoca", vertendo la conversazione da loro intrattenuta proprio sui contenuti delle norme recentemente approvate in materia di finanziamento ai partiti, sia nel ruolo di spicco assunto da entrambi in sede parlamentare. In particolare, la resistente fa riferimento all'attività posta in essere:

dall'on. Balocchi quale coordinatore dei segretari amministrativi dei partiti per la presentazione di proposte comuni;

dall'on. Sgarbi come co-firmatario della proposta di legge concernente "nuove norme in materia di finanziamento ai partiti e agli eletti in carica", presentata il 30 dicembre 1998;

da entrambi mediante i ripetuti interventi nel corso della discussione di tale proposta di legge;

e, sempre da entrambi, mediante la esternazione in sede parlamentare di "posizioni fortemente critiche nei confronti della contrarietà espressa dal senatore Di Pietro e dal movimento dell'"Italia dei valori" alla disciplina del finanziamento ai partiti", in particolare dall'on. Sgarbi con l'intervento in aula del 28 aprile 1998 e dall'on. Balocchi con una interrogazione del 20 luglio 2000.

In conclusione, ad avviso della resistente, le dichiarazioni oggetto delle deliberazioni di insindacabilità "si sono limitate ad offrire un più ampio risalto al confronto, assai serrato e polemico, consumatosi in Parlamento tra sostenitori e avversari della nuova normativa concernente il finanziamento pubblico dei partiti", riproponendo gli stessi contrasti e le stesse polemiche che avevano caratterizzato la discussione parlamentare.

Con successiva memoria presentata il 3 dicembre 2001 la difesa della Camera dei deputati ha sinteticamente riproposto le argomentazioni esposte in precedenza, richiamandosi anche alle più recenti decisioni di questa Corte in materia e concludendo che tra il nucleo essenziale degli interventi e delle iniziative parlamentari dei due deputati e le dichiarazioni incriminate intercorre quella coincidenza che legittima l'operatività della prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione adottata dall'Assemblea il 29 luglio 1999 con separate votazioni per ciascuno dei due deputati interessati, con le quali é stata affermata, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata commesso in concorso tra loro in danno del senatore Antonio Di Pietro.

Le espressioni ritenute diffamatorie sono state pronunciate nel corso del programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", trasmesso da "Canale 5", durante il quale l'on. Sgarbi in qualità di conduttore e l'on. Balocchi in qualità di ospite della trasmissione avevano intrattenuto una conversazione avente ad oggetto le contraddizioni e l'incoerenza tra le posizioni assunte dal senatore Di Pietro nel dibattito parlamentare al Senato sul tema del finanziamento pubblico dei partiti e i comportamenti personali e gli atteggiamenti politici tenuti dallo stesso in precedenti circostanze.

2. - Il ricorso é inammissibile.

3. - Dal capo di imputazione per il reato di diffamazione, ove é trascritta la conversazione intercorsa tra i due deputati durante il programma televisivo, emerge che ciascuno di essi ha espresso specifiche opinioni sul tema e sul personaggio ai quali era dedicata la trasmissione. Malgrado il reato di diffamazione sia contestato a titolo di concorso, le posizioni dei due deputati sembrano dunque avere una loro autonomia, evidentemente anche con riferimento ai rapporti tra le espressioni loro attribuite e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

L’autonomia della posizione dei due parlamentari trova conferma nella procedura seguita dalla Giunta per le autorizzazioni e dall'Assemblea, che hanno entrambe avvertito l'esigenza di sottoporre a separate votazioni, riferite a ciascuno dei due deputati, la proposta e, poi, la deliberazione di insindacabilità. Dal canto suo, al fine di dimostrare l'esistenza di un collegamento tra le espressioni contestate e l'esercizio di funzioni parlamentari, la difesa della Camera resistente si richiama, tra l'altro, a specifici e distinti atti tipici propri di ciascuno dei due deputati, alcuni precedenti, altri successivi alla trasmissione televisiva, quali interventi nel corso del dibattito in aula, interrogazioni, presentazione di proposte di legge.

4. - A fronte di questa situazione di fatto, il ricorrente non individua le specifiche dichiarazioni contestate a ciascuno dei due deputati, rispetto alle quali dovrebbe essere verificato il nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Le posizioni dei due deputati avrebbero invece dovuto essere mantenute separate proprio ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale, posto che dagli interventi pronunciati in aula dall'on. Balocchi e dall'on. Sgarbi nel corso del dibattito sui disegni di legge in tema di finanziamento pubblico ai partiti, rispettivamente il 28 e il 29 aprile 1998, allegati dalla difesa della Camera resistente, emergono valutazioni differenziate in riferimento al senatore Di Pietro.

Il ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo si rivela pertanto carente in ordine alla motivazione sui presupposti di fatto che stanno a base del conflitto nei confronti della Camera dei deputati, e va conseguentemente dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.