SENTENZA N. 87
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 luglio
1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati
Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del senatore Antonio Di
Pietro, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo
con ricorso notificato il 18 agosto 2000, depositato in cancelleria il 28
successivo ed iscritto al n. 38 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica
del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
udito l'avvocato
Roberto Nania per
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 26 gennaio 2000, emesso nell’ambito
di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico dei
deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, il
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata il 29 luglio
1999 dalla Assemblea, mediante separate votazioni per ciascun parlamentare, con
cui é stato affermato, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione,
che i fatti per i quali é in corso il procedimento penale concernono opinioni
espresse dai due membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni.
Il ricorrente premette che il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo aveva chiesto il rinvio a giudizio dei deputati
Sgarbi e Balocchi, contestando loro il concorso nel reato di diffamazione
aggravata - di cui viene riprodotto nel ricorso il
relativo capo di imputazione - perchè durante il programma televisivo
"Sgarbi Quotidiani", trasmesso da "Canale 5" il 3
luglio 1998, nelle rispettive qualità di conduttore e di ospite avrebbero
offeso la reputazione del senatore Antonio Di Pietro, già magistrato in
servizio presso
Ciò premesso, il ricorrente ritiene che non sia ravvisabile
alcun collegamento funzionale tra le frasi contestate come diffamatorie e
l'esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati Sgarbi e Balocchi e che
pertanto la deliberazione adottata dalla Camera ecceda la sfera delle
attribuzioni del potere legislativo determinate dagli artt.
55 e seguenti Cost. ed abbia compresso la sfera delle attribuzioni della autorità giudiziaria previste dagli artt. 102 e seguenti Cost.
Al riguardo, il ricorrente precisa che non
é sufficiente che le dichiarazioni si riferiscano ad un tema discusso dalla
Camera dei deputati, ma che deve trattarsi di dichiarazioni che riproducano
all'esterno quelle già rese nell'esercizio delle funzioni mediante atti
parlamentari tipici, di cui peraltro non vi sarebbe traccia nelle attività
svolte in Parlamento dai due deputati.
Inoltre, ad avviso del ricorrente la circostanza che il
deputato Sgarbi abbia pronunciato le dichiarazioni
contestate come diffamatorie nella veste di conduttore retribuito di una
trasmissione televisiva escluderebbe in radice ogni nesso con le funzioni
parlamentari.
Infine, il ricorrente rileva che la relazione della Giunta
per le autorizzazioni a procedere avrebbe espresso
valutazioni di merito in ordine alla fondatezza delle accuse mosse ai due
deputati, sconfinando dalla sfera delle attribuzioni parlamentari, in quanto
tali valutazioni sono di esclusiva spettanza della funzione giudiziaria.
La deliberazione di insindacabilità
adottata dalla Camera sarebbe pertanto frutto di un "arbitrario
esercizio" del potere attribuito al Parlamento dall’art. 68 Cost. e lesiva
delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
Sulla base di queste argomentazioni,
il rimettente chiede alla Corte di annullare la deliberazione adottata dalla
Camera.
2. - Il conflitto é stato dichiarato
ammissibile con ordinanza n. 314 pronunciata
in data 11 luglio e depositata il 20 luglio 2000. Il ricorso é stato ritualmente notificato alla Camera dei deputati, unitamente
all'ordinanza di ammissibilità, il 18 agosto 2000 e
depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 28 agosto 2000.
3. -
Nel merito, la resistente chiede alla Corte di dichiarare che
spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare l'insindacabilità a
norma dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dai deputati
Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del
senatore Antonio Di Pietro.
Al riguardo,
La circostanza che il deputato Sgarbi abbia
espresso le opinioni incriminate in qualità di conduttore di una trasmissione
televisiva, che ad avviso del ricorrente escluderebbe in radice qualsivoglia
connessione tra tali dichiarazioni e la funzione parlamentare, sarebbe del
tutto irrilevante: al riguardo,
Ad avviso della resistente, anche l'affermazione del
ricorrente secondo cui con la deliberazione impugnata
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le opinioni
manifestate nella trasmissione televisiva dai due deputati troverebbero invece
pieno riscontro sia nel "generale contesto
politico-parlamentare dell'epoca", vertendo la conversazione da loro
intrattenuta proprio sui contenuti delle norme recentemente approvate in
materia di finanziamento ai partiti, sia nel ruolo di spicco assunto da
entrambi in sede parlamentare. In particolare, la resistente fa
riferimento all'attività posta in essere:
dall'on.
Balocchi quale coordinatore dei segretari amministrativi dei partiti per la
presentazione di proposte comuni;
dall'on.
Sgarbi come co-firmatario della proposta di legge concernente "nuove norme
in materia di finanziamento ai partiti e agli eletti in carica",
presentata il 30 dicembre 1998;
da entrambi mediante i ripetuti
interventi nel corso della discussione di tale proposta di legge;
e, sempre da entrambi, mediante la
esternazione in sede parlamentare di "posizioni fortemente critiche nei
confronti della contrarietà espressa dal senatore Di Pietro e dal movimento
dell'"Italia dei valori" alla disciplina del finanziamento ai
partiti", in particolare dall'on. Sgarbi con
l'intervento in aula del 28 aprile 1998 e dall'on.
Balocchi con una interrogazione del 20 luglio 2000.
In conclusione, ad avviso della resistente, le dichiarazioni
oggetto delle deliberazioni di insindacabilità
"si sono limitate ad offrire un più ampio risalto al confronto, assai
serrato e polemico, consumatosi in Parlamento tra sostenitori e avversari della
nuova normativa concernente il finanziamento pubblico dei partiti",
riproponendo gli stessi contrasti e le stesse polemiche che avevano
caratterizzato la discussione parlamentare.
Con successiva memoria presentata il 3 dicembre 2001 la difesa della Camera dei deputati ha sinteticamente riproposto le argomentazioni esposte in precedenza, richiamandosi anche alle più recenti decisioni di questa Corte in materia e concludendo che tra il nucleo essenziale degli interventi e delle iniziative parlamentari dei due deputati e le dichiarazioni incriminate intercorre quella coincidenza che legittima l'operatività della prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost.
Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione
promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con
ricorso nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione
adottata dall'Assemblea il 29 luglio 1999 con separate votazioni per ciascuno
dei due deputati interessati, con le quali é stata affermata, a norma dell'art.
68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse
dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, per le quali pende
procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata commesso in concorso
tra loro in danno del senatore Antonio Di Pietro.
Le espressioni ritenute diffamatorie sono state pronunciate
nel corso del programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", trasmesso da
"Canale 5", durante il quale l'on. Sgarbi in qualità di conduttore e l'on.
Balocchi in qualità di ospite della trasmissione avevano intrattenuto una
conversazione avente ad oggetto le contraddizioni e l'incoerenza tra le
posizioni assunte dal senatore Di Pietro nel dibattito parlamentare al Senato
sul tema del finanziamento pubblico dei partiti e i comportamenti personali e
gli atteggiamenti politici tenuti dallo stesso in precedenti circostanze.
2. - Il ricorso é inammissibile.
3. - Dal capo di imputazione per il
reato di diffamazione, ove é trascritta la conversazione intercorsa tra i due
deputati durante il programma televisivo, emerge che ciascuno di essi ha espresso
specifiche opinioni sul tema e sul personaggio ai quali era dedicata la
trasmissione. Malgrado il reato di diffamazione sia
contestato a titolo di concorso, le posizioni dei due deputati sembrano dunque
avere una loro autonomia, evidentemente anche con riferimento ai rapporti tra
le espressioni loro attribuite e l'esercizio delle funzioni parlamentari.
L’autonomia della posizione dei due parlamentari trova
conferma nella procedura seguita dalla Giunta per le autorizzazioni e
dall'Assemblea, che hanno entrambe avvertito l'esigenza di sottoporre a
separate votazioni, riferite a ciascuno dei due deputati, la proposta e, poi,
la deliberazione di insindacabilità. Dal canto suo, al
fine di dimostrare l'esistenza di un collegamento tra le espressioni contestate
e l'esercizio di funzioni parlamentari, la difesa della Camera resistente si
richiama, tra l'altro, a specifici e distinti atti tipici propri di ciascuno
dei due deputati, alcuni precedenti, altri successivi alla trasmissione
televisiva, quali interventi nel corso del dibattito in aula, interrogazioni,
presentazione di proposte di legge.
4. - A fronte di questa situazione
di fatto, il ricorrente non individua le specifiche dichiarazioni contestate a
ciascuno dei due deputati, rispetto alle quali dovrebbe essere verificato il
nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari.
Le posizioni dei due deputati avrebbero
invece dovuto essere mantenute separate proprio ai fini della verifica
dell'esistenza del nesso funzionale, posto che dagli interventi pronunciati in
aula dall'on. Balocchi e dall'on.
Sgarbi nel corso del dibattito sui disegni di legge in tema di finanziamento
pubblico ai partiti, rispettivamente il 28 e il 29 aprile 1998, allegati dalla
difesa della Camera resistente, emergono valutazioni differenziate in
riferimento al senatore Di Pietro.
Il ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo si rivela pertanto carente in ordine alla motivazione sui presupposti di fatto che stanno a base del conflitto nei confronti della Camera dei deputati, e va conseguentemente dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il
ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della
Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.