ORDINANZA N. 84
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Cesare |
RUPERTO |
Presidente |
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- Massimo |
VARI |
Giudice |
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- Riccardo |
CHIEPPA |
" |
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- Valerio |
ONIDA |
" |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
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- Fernanda - Guido |
CONTRI NEPPI MODONA |
" " |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
" " |
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- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
|
- Francesco |
AMIRANTE |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001
relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall’on. Guido Lo Porto nei confronti del dott.
Domenico Gozzo, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Caltanissetta, con ricorso depositato il 18 maggio
2001 ed iscritto al n. 192 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30
gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato
nella cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Caltanissetta, investito
di un giudizio nei confronti del deputato Guido Lo
Porto – imputato del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, per
avere offeso, mediante un comunicato poi diffuso da un’agenzia giornalistica,
la reputazione del dott. Domenico Gozzo, Sostituto presso
che il Giudice ricorrente – dopo
aver premesso che l’anzidetta deliberazione della Camera dei deputati
"inibisce l’esercizio della giurisdizione"; e dopo aver evidenziato
la propria legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene – reputa illegittima la
deliberazione in questione, chiedendone conseguentemente l’annullamento: ciò in
quanto la ritenuta insindacabilità riguarderebbe, in realtà, dichiarazioni
prive del necessario nesso con la funzione parlamentare e la relativa attività
tipica, difettando, tra l’altro, uno specifico atto parlamentare cui esse
sarebbero riferibili; con conseguente menomazione della sfera di attribuzioni
dell’autorità giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che, in questa fase,
che, quanto al requisito soggettivo,
il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta é legittimato a sollevare il conflitto,
essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale
é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio
delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti,
che, per quanto attiene al profilo
oggettivo del conflitto, il Giudice ricorrente denuncia la lesione della
propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza
della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile, ai sensi
dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera
dei deputati con l’atto in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia
immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta,
ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla
presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per
essere successivamente depositati, con la prova delle
eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma dell’art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.