ORDINANZA N.83
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Cesare |
RUPERTO |
Presidente |
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- Massimo |
VARI |
Giudice |
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- Riccardo |
CHIEPPA |
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- Valerio |
ONIDA |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
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- Fernanda - Guido |
CONTRI NEPPI MODONA |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
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- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
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- Francesco |
AMIRANTE |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter,
commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144,
promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 2001 dalla Corte di assise di
appello di Lecce nel procedimento penale a carico di G. D., iscritta al n. 491
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
30 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
che a tal riguardo
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 115 del 2001,
successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha reputato non irragionevole ed in linea con
il principio della parità tra le parti sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost., l’omessa previsione – quanto al giudizio abbreviato
– di un potere di iniziativa probatoria del pubblico ministero, analogo a
quello attribuito all’imputato che abbia presentato richiesta di rito
abbreviato;
che tali conclusioni valgono
evidentemente ad escludere, a fortiori, qualsiasi
dubbio di costituzionalità di una previsione che, come quella ora censurata, si
limita a consentire in via transitoria la celebrazione del giudizio alternativo
in grado di appello – ove sia stata disposta la rinnovazione della istruzione
dibattimentale ai sensi dell’art. 603 del codice di rito – precludendo, in capo
ad entrambe le parti processuali, esclusivamente la nuova attività probatoria,
per di più non come dato normativo, ma come conseguenza "pratica" che
deriva dalla natura stessa del rito;
che, d’altra parte, sempre sul
versante del giudizio abbreviato, questa Corte ha anche avuto modo di ribadire
che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente
l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell’imputato, giacchè una diversità di trattamento
può risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza – senz’altro non
superati nella ipotesi di specie – sia dalla peculiare posizione istituzionale
del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da
esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Esigenze,
dunque, fra le quali ben può essere annoverata anche
quella di pervenire ad "una rapida e completa definizione dei
processi" (v. ordinanza n. 421 del 2001);
che, a proposito della specifica
disposizione oggetto di impugnativa, questa Corte ha già avuto modo di
sottolineare la ratio che sta al fondo della particolare ampiezza con la quale
é stata prevista una sorta di "restituzione nel termine" per la
proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, nel caso di reati punibili
con la pena dell’ergastolo (v. ordinanza n. 99 del 2001):
sicchè, risultando conforme a Costituzione la iscrivibilità, in via transitoria, del rito alternativo
anche nel giudizio di appello, restano per ciò solo dissolti i dubbi di
legittimità relativi agli "effetti" (mancata rinnovazione della
istruzione dibattimentale) che dalla celebrazione di quel rito conseguono;
che, pertanto, la questione proposta
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
ichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
4-ter, commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
(Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del
giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000,
n. 144, sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Lecce con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.