Ordinanza n.82 del 2002

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ORDINANZA N.82

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di C. D. ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen. "limitatamente alla facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità altrui";

che il rimettente premette, in punto di fatto, che due imputati di reato connesso, dei quali era stato richiesto l’esame dibattimentale nel giudizio a quo, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: e ciò anche con riguardo alle domande concernenti dichiarazioni a carico di altri coimputati, rese nel corso delle indagini preliminari;

che, a parere del giudice a quo, le norme denunciate, consentendo, mediante il meccanismo delle contestazioni, l’acquisizione e la successiva utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da parte degli imputati di reato connesso, che si siano avvalsi successivamente della facoltà di non rispondere, si porrebbero in contrasto con il principio dell’assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, sancito dall’art. 111 della Costituzione, in quanto sarebbe riconosciuto all’imputato di reato connesso "l’esercizio incondizionato" di "un vero e proprio "diritto al silenzio"", anche con riferimento alle dichiarazioni relative esclusivamente alla responsabilità di terzi;

che nel giudizio di costituzionalità é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente, tra l’altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano oggetto dell’odierna impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perchè verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.