ORDINANZA N.81
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Cesare |
RUPERTO |
Presidente |
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- Massimo |
VARI |
Giudice |
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- Riccardo |
CHIEPPA |
" |
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- Valerio |
ONIDA |
" |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
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- Fernanda - Guido |
CONTRI NEPPI MODONA |
" " |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
" " |
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- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
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- Francesco |
AMIRANTE |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 1, comma 1, del decreto-legge 7
gennaio 2000, n.2 (Disposizioni urgenti per
l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
30 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 2001, il
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt.1, comma 1, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n.
che il rimettente premette, in punto
di fatto, che, nel corso di un procedimento instaurato per il reato di
estorsione aggravata, una delle parti offese, "esaminata ai sensi
dell’art. 210 cod. proc. pen.", si era avvalsa della facoltà di non
rispondere;
che – sottolineato come la norma di
cui all’art. 513 cod. proc. pen. "debba ritenersi abrogata", in forza
dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2000, che ha disposto l’immediata applicabilità,
a tutti i processi in corso, dell’art. 111 della Costituzione – il giudice a
quo assume che l’art. 210, comma 4, cod. proc. pen. determini, sotto il profilo
considerato, una irragionevole disparità di trattamento tra imputati in
procedimenti diversi, per il caso in cui la prova a carico dell’imputato sia
costituita dalle dichiarazioni di un coimputato o di un imputato in
procedimento connesso il quale accetti di sottoporsi ad esame, rispetto
all’ipotesi analoga in cui detto imputato o coimputato si rifiuti di
rispondere;
che, in forza della medesima
considerazione, risulterebbero violati anche gli artt.
24, secondo comma, e 111 della Costituzione, posto che
dalla suddetta insindacabile scelta verrebbero a dipendere il diritto
dell’imputato a sottoporre al contraddittorio dibattimentale la fonte delle
accuse mosse nei suoi confronti e lo stesso principio della formazione della
prova nel contraddittorio delle parti;
che le norme denunciate, in quanto
"producono l’effetto di paralizzare ex post l’iniziativa penale", si
porrebbero altresì in contrasto con il principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale, e con quello di legalità, sancito dall’art. 25, secondo
comma, Cost., che "assegna al processo la
funzione di accertare la verità", attraverso la piena conoscenza dei fatti
ad opera del giudice;
che, infine, sarebbe leso il
principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, in quanto la
conoscibilità, e la conseguente utilizzabilità processuale delle dichiarazioni
rese nella fase delle indagini dal coimputato di reato connesso o collegato,
verrebbero a dipendere esclusivamente dalla possibilità di sottrarsi all’esame
dibattimentale, riconosciuta a tali soggetti;
che nel giudizio di costituzionalità
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Considerato che, successivamente
all’ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la
legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della
legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione), la quale ha
profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in
dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente, tra l’altro,
sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte in cui forma
oggetto dell’odierna impugnativa;
che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perchè verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.