ORDINANZA N. 80
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1,
comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4
(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici
veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale (SSN), promossi con due
ordinanze emesse il 10 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte, rispettivamente iscritte ai nn. 522 e
523 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di L.
B. ed altri, di G. Z. e della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del
30 gennaio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte, nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad oggetto
l’annullamento della nota con cui l’Azienda sanitaria regionale n. 16 di Mondovì ha chiesto ad alcuni medici veterinari da essa dipendenti informazioni sulla loro attività
libero-professionale, nonchè dell’atto con cui
l’Azienda sanitaria regionale del Piemonte n. 8 di Chieri
ha intimato ad un medico veterinario da essa dipendente la chiusura del suo
ambulatorio privato, con due ordinanze del 10 maggio 2000, depositate il
successivo 26 maggio 2000, di contenuto in larga misura coincidente, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale: nel primo giudizio, degli articoli 1,
comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4
(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici
veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale (SSN) e, nel secondo
giudizio, dell’art. 2 della stessa legge, in riferimento agli articoli 3, 4,
35, 117 e 120 della Costituzione;
che, secondo i rimettenti, le norme
impugnate disciplinano la libera professione dei medici veterinari del Servizio
sanitario nazionale (Ssn) con modalità tali da
impedirne sostanzialmente l’esercizio, in violazione del principio di
ragionevolezza, del diritto costituzionale al lavoro, dei principi della
legislazione statale che regolano la materia e del diritto dei cittadini di
esercitare la loro professione in ogni parte del territorio nazionale;
che, a loro avviso, l’art. 2 della
legge, stabilendo il divieto di svolgere, nel territorio dell’azienda sanitaria
di appartenenza, la libera professione relativamente agli "animali
d’affezione", violerebbe gli articoli 4 e 35 della Costituzione, in quanto
realizza "un grave affievolimento delle facoltà professionali del
veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura
sanitaria pubblica", sovrapponendo il criterio territoriale a quello della
potenziale situazione di conflitto, il quale richiederebbe di "procedere
alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini
istituzionali del Servizio sanitario nazionale";
che l’art. 3 della legge regionale,
prevedendo il divieto di svolgere attività libero-professionale in riferimento
agli "animali da reddito", salvo il caso di "carenza di
veterinari libero-professionisti", determinerebbe una sostanziale
soppressione della facoltà di esercitare la libera professione, in mancanza di
un "ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario
pubblico", ed identico risultato sarebbe realizzato anche dal successivo
art. 4, il quale estende la disciplina degli artt. 2 e 3 all’attività veterinaria avente ad oggetto il "cavallo
sportivo";
che, secondo i rimettenti, l’art. 1,
comma 2, della legge regionale in oggetto sarebbe viziato a causa della sua
connessione con la disciplina stabilita dai precedenti artt.
2 e 3;
che le norme impugnate, ad avviso
del Tar, si porrebbero altresì in contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, in quanto, benchè
riconoscano il diritto a svolgere attività libero-professionale, recano una
disciplina che sostanzialmente lo vanifica, stabilendo altresì l’art. 2 della
legge regionale un limite territoriale al suo esercizio che recherebbe vulnus
all’art. 120 della Costituzione;
che, infine, secondo i giudici a quibus, tutte le norme censurate violerebbero l’art. 117
della Costituzione, poichè si porrebbero in contrasto
con i principi fondamentali stabiliti nella materia dalla legislazione statale,
la quale prevederebbe il diritto dei medici
veterinari a svolgere attività libero-professionale, che risulterebbe invece
compromessa dalla legge regionale, senza che le limitazioni siano giustificate
da "alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura
pubblica";
che in entrambi i giudizi si é
costituita
che, a suo avviso, le disposizioni
impugnate mirano a garantire la funzionalità del servizio e non violerebbero i
principi stabiliti dalla legislazione dello Stato che, per ragioni di interesse
pubblico, ha limitato la facoltà dei dirigenti sanitari del Ssn
di esercitare attività libero-professionale;
che, secondo
che nei predetti giudizi si sono
costituiti i ricorrenti nei processi principali, i quali, con argomentazioni
sostanzialmente coincidenti, hanno chiesto l’accoglimento delle questioni,
sostenendo che la legge regionale non sarebbe giustificata da "ragioni
direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente
servizio sanitario pubblico";
che, a loro avviso, le disposizioni
impugnate si porrebbero in contrasto con i "principi fondamentali in
materia, quali si desumono dalla legislazione statale" e violerebbero
l’art. 117 della Costituzione anche nel testo modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime
disposizioni di legge in riferimento agli stessi
parametri costituzionali e, quindi, vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che le norme regionali impugnate
sono state censurate dal Tar per il Piemonte in riferimento
agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;
che, successivamente ad entrambe le
ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione), che tra l’altro, agli art. 3 e
che la sopravvenuta modificazione di due delle norme invocate come parametro di giudizio, impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinchè essi riesaminino, sotto ogni profilo, i termini della questione alla luce dell’intervenuto mutamento del quadro normativo (ordinanze n. 9 del 2002, n. 416 del 2001, n. 397 del 2001).
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.