SENTENZA N. 79
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera
dei deputati del 28 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Giuseppe Pisanu nei confronti
di S. A., promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma, con ricorso notificato il 21 dicembre 2000, depositato in cancelleria il
9 gennaio 2001 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2001.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei
deputati;
udito nell'udienza pubblica del 15
gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
udito l'avv. Sergio Panunzio per
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di
diffamazione col mezzo della stampa a carico del deputato Giuseppe Pisanu, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Roma ha sollevato, con ricorso in data 18 maggio 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dalla Assemblea il 28
marzo 2000, con cui sono state ritenute insindacabili, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali é pendente il
procedimento penale.
Il fatto per il quale é stato chiesto il
rinvio a giudizio si riferisce a frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall'on. Pisanu nel corso di
un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano "
Il Giudice ricorrente ritiene che
Ciò premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza
di questa Corte, sostiene che l'art. 68, primo comma, Cost. non si estende a
tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a quelli funzionali
all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo, e che le
opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle
attività proprie del Parlamento rappresentano esercizio dell'attività di
espressione comune a tutti i consociati.
Poichè nel caso di specie le
dichiarazioni sono state rese fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari,
nel corso di un'intervista e non corrisponderebbero a
quelle espresse in occasione dell'espletamento del mandato parlamentare, ad
avviso del ricorrente non si realizzerebbero le condizioni richieste dalla
giurisprudenza costituzionale per la riconduzione di tali opinioni nell'ambito
dell'attività parlamentare.
Conseguentemente il ricorrente chiede alla Corte di
<<dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on.
Giuseppe Pisanu nell'intervista pubblicata dal
quotidiano "
2. - Il conflitto é stato dichiarato
ammissibile con ordinanza n. 515 del 13
novembre 2000, depositata il 20 novembre 2000. Il ricorso, unitamente
all'ordinanza di ammissibilità, é stato notificato
alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato presso la cancelleria
della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.
3. -
Nel corso di tale intervento l'on. Pisanu avrebbe aggiunto che tutte le domande che
riguardavano Forza Italia (e le opposizioni in genere) erano formulate in
termini assolutamente negativi, con accostamenti diffamatori, e chiamavano in causa parlamentari in carica tra cui lo stesso Pisanu, <<associato a una delatrice prezzolata di
facili costumi mai vista, mai incontrata, mai sentita, neppure per
caso>>.
Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve
dunque qualificarsi non come <<semplice collegamento di
argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma
come identificabilità della dichiarazione stessa
quale espressione di attività parlamentare>>, il che si ha
<<normalmente […] se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza
di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle
attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse
nell'ambito di queste ultime>>.
Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall'on. Pisanu nel corso
dell'intervista rilasciata al quotidiano "
La resistente conclude pertanto che
la tesi dell'Autorità giudiziaria ricorrente, secondo la quale non sarebbe
ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on.
Pisanu e le funzioni parlamentari, risulta smentita
dal verbale delle dichiarazioni rese dal deputato alla Conferenza dei
presidenti di gruppo; di tale nesso erano invece perfettamente consapevoli sia
Con memoria in data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha insistito sulla piena corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio dell'attività parlamentare e quelle espresse nell'ambito di quest'ultima, dimostrata nel caso di specie dall'identità testuale tra le dichiarazioni incriminate e quelle rese il 10 settembre 1998 dall'on.le Pisanu nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo.
Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione
promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei
confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui
l'Assemblea, nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta
per le autorizzazioni a procedere, ha affermato - a norma dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione - l'insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Giuseppe Pisanu, per le quali pende
procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa.
Le espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate
nel corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano "
Il giorno precedente a quello della pubblicazione
dell'intervista l'on. Pisanu
aveva preso parte, in qualità di Presidente del gruppo
parlamentare di Forza Italia, alla seduta della Conferenza dei presidenti di
gruppo. Dal resoconto stenografico della seduta (allegato all'atto di
costituzione dalla difesa della Camera) risulta che l'on. Pisanu aveva denunciato che
tutti i quesiti che riguardavano Forza Italia e, in genere, le opposizioni,
erano <<formulati in termini assolutamente negativi, con accostamenti
diffamatori>>, e chiamavano in causa parlamentari in carica, mentre le
domande che riguardavano la maggioranza erano quasi tutte formulate in termini
positivi e comunque non facevano riferimento a parlamentari in carica. In
particolare, l'on. Pisanu
aveva ritenuto una offesa intollerabile che il suo
nome fosse stato associato <<ad una delatrice prezzolata di facili
costumi, mai vista, mai incontrata, mai sentita, neppure per caso>>, e
aveva chiesto una pubblica riparazione, l'annullamento e la sostituzione di
tutti i quiz.
2. - Il ricorso non é fondato.
3. - Questa Corte é chiamata ad accertare, in
relazione alla prerogativa sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., se dall'esercizio illegittimo da parte di uno dei
poteri confliggenti risulti lesa o menomata una
competenza costituzionale spettante all'altro potere; in particolare, se la
delibera adottata dalla Camera dei deputati abbia determinato una illegittima
interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.
Nel caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della prerogativa della immunità in relazione a dichiarazioni rese dal parlamentare in una intervista giornalistica, cioé fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare se le dichiarazioni possano nondimeno essere qualificate come espressione di attività parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari é necessario che vi sia quantomeno <<una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime>> (sentenza n. 321 del 2000 e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze nn. 289 e 76 del 2001, nn. 320, 58, 56
, 11 e 10 del 2000).Ciò premesso, non vi é dubbio che tra le dichiarazioni
ritenute diffamatorie contenute nell'intervista rilasciata al quotidiano "
E' dunque ravvisabile piena <<identificabilità>>,
anzi totale coincidenza tra le dichiarazioni rese fuori del Parlamento e il
contenuto di un atto parlamentare tipico, quale é appunto l'intervento dell'on. Pisanu nella seduta della
Conferenza dei capigruppo; il che é quanto basta per
ritenere sussistente il nesso con le funzioni parlamentari.
3. - La riconducibilità delle dichiarazioni ritenute diffamatorie nell'ambito della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. comporta che il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati deve risolversi a favore di quest'ultima.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spetta alla Camera dei
deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu,
secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 28 marzo 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.