SENTENZA N. 78
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO
Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Riccardo CHIEPPA
"
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco
AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale: (a) degli artt. 53, primo e secondo comma,
54, terzo comma, e 30-bis del codice di procedura civile; e (b) dell’art. 53,
primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promossi,
rispettivamente, con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte d’appello
di Perugia e con ordinanza emessa il 12 marzo 2001
dalla Corte d’appello di Roma, iscritte al n. 793 del registro ordinanze 2000
ed al n. 519 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2000 e n. 27, prima
serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Wilfredo Vitalone;
udito nell’udienza pubblica del 29
gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;
udito, per sè medesimo, l’avvocato Wilfredo Vitalone.
Ritenuto in fatto
1.1. – Con ordinanza emessa il 6 ottobre
2000, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2000 (reg. ord.
n. 793 del 2000),
Le questioni sono sorte nell’ambito di un procedimento di
ricusazione, promosso nei confronti dei componenti del
collegio della corte d’appello investito del reclamo contro il decreto di
inammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Il remittente, sottolineata
l'esigenza del giudice di apparire – ancor prima che essere – sereno,
imparziale ed indipendente, ritiene che tali requisiti vengano a mancare
allorquando il giudizio sull’accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di
inammissibilità di un ricorso per ricusazione di un giudice debba essere
espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio.
Posto che con le norme sulla translatio
dettate dalla legge n. 420 del 1998 il legislatore ha
voluto porre sullo stesso piano la garanzia che il magistrato debba
"apparire ancor prima che essere" imparziale ed indipendente tanto
nel processo penale quanto in quello civile, estendendo a quest’ultimo
la regolamentazione prevista dall’art. 11 cod. proc. pen., sarebbe irrazionale la
diversa disciplina tra il procedimento incidentale di ricusazione nel rito
civile e l’analogo procedimento nel rito penale. Solo in
penale, a norma dell’art. 40, comma 1, cod. proc.
pen., é previsto che sulla
ricusazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di
assise di appello decide la corte di appello e su quella di un giudice della
corte d'appello decide, con ordinanza ricorribile per cassazione, una sezione
della corte d'appello penale "diversa" da quella cui appartiene il
giudice [della corte d'appello] ricusato; nel rito civile, invece, a norma
dell’art. 53 cod. proc. civ., sulla ricusazione di un giudice del tribunale
civile o della corte d'appello civile decide lo stesso collegio cui appartiene
il magistrato ricusato, peraltro con ordinanza non impugnabile, con la quale la
parte che l’ha proposta, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità,
deve essere comunque condannata al pagamento, oltre che delle spese, di una
pena pecuniaria.
Questa diversità di disciplina non sarebbe giustificata,
posto che anche in civile il procedimento incidentale di ricusazione ha ad
oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un "interesse"
nella causa da parte del giudice ricusato, che – qualora sussistente – sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino
ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale. L’irragionevolezza
della norma denunciata risiederebbe anche nel suo meccanismo di reciprocità, la
competenza sulla ricusazione essendo prevista in capo allo "stesso"
collegio cui appartiene il magistrato ricusato, il quale, a sua volta, in base
alla norma denunciata, sarà chiamato ad esprimere il medesimo giudizio
sull'eventuale ricusazione proposta nei riguardi degli stessi colleghi che
l'hanno giudicato.
Ad avviso del giudice remittente,
la disciplina processuale di cui al combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ. si pone in contrasto, oltre che con il principio di
ragionevolezza, con l’art. 24 della Costituzione, sia perchè sancisce la non
impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice civile,
sia perchè prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del
relativo ricorso, anche l'automatica condanna della parte che ha proposto la
ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice
della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della
temerarietà o meno del ricorso e, quindi, dell’opportunità di applicare o meno
la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso. E questo sarebbe
fonte di ulteriore compromissione
"sia della funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale, sia
della stessa serenità, imparzialità e – soprattutto – indipendenza della
coscienza dei giudici" investiti dell’istanza di ricusazione.
Per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie
al suo esame, il giudice ritiene di dover sollevare anche la questione di
costituzionalità dell’art. 30-bis cod. proc. civ. Esso contrasterebbe con il principio di ragionevolezza
(art. 3 della Costituzione), nonchè con il diritto
del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale,
nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di
un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla
cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel
capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del
distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene
il magistrato ricusato. La rilevanza della questione, sottolinea
l’ordinanza di rimessione, nel caso di accoglimento
della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., discenderebbe dal fatto che
presso
1.2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita la
parte ricusante nel giudizio a quo, la quale, sulla premessa di condividere integralmente
e di far proprie le motivazioni dell’ordinanza di remissione, chiede che sia
dichiarata l’illegittimità costituzionale, nei sensi e nei termini di cui
all’ordinanza di rinvio, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ.,
"con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va
dichiarata anche nell’ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un
magistrato di una determinata corte d’appello debba essere demandato ad altra
sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato
ricusato, ciò perchè le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di
colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della
stessa corte d’appello civile".
2.1.– Con ordinanza emessa il 12 marzo
2001, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2001 (reg. ord.
n. 519 del 2001),
Osserva il giudice remittente che
le condizioni di obiettività, trasparenza, credibilità
ed indipendenza del giudice costituiscono un bene primario e necessario nella
dialettica processuale. La mancanza di tali condizioni, in contrasto con il
principio di ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione, si verificherebbe allorquando la decisione
sull’accoglimento, inammissibilità o rigetto di un ricorso per ricusazione di
un giudice sia adottata dai componenti dello stesso collegio di appartenenza del
giudice ricusato, con il quale vengono decise tutte le altre cause, e che
potrebbe, a sua volta, essere chiamato a decidere sulla ricusazione diretta ad
altri componenti del medesimo collegio, attraverso un anomalo ed inusitato
scambio reciproco di ruoli. Infatti – argomenta
Il remittente considera la diversa
disciplina dettata dall’art. 40, comma 1, cod. proc. pen., nonchè
quella dettata dall’art. 30-bis cod. proc. civ. per i giudizi civili in cui i magistrati siano
coinvolti in qualità di parti, ed osserva che tale differenza é ingiustificata,
posto che, tanto in civile quanto in penale, comune é l’esigenza di garantire
la trasparenza e serenità del magistrato che "deve apparire ancor prima
che essere" imparziale ed indipendente.
L’irrazionalità dell’attribuzione della competenza a decidere
sull’istanza di ricusazione al collegio al quale
appartiene il giudice ricusato, allorchè sia ricusato
uno dei componenti del tribunale o della corte d’appello civile, sarebbe
confermata dalla non impugnabilità del provvedimento nel rito civile – impugnabilità
invece prevista dall’art. 41 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per
cassazione – e dalla previsione, per il caso di declaratoria di inammissibilità
o di rigetto, della condanna, ai sensi dell’art. 54, terzo comma, cod. proc. civ.,
del ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, senza alcuna
discrezionalità per il giudice di valutare l'opportunità di applicazione o
graduazione della pena.
Il contrasto con gli altri parametri evocati é motivato dalla
Corte remittente considerando che il procedimento
incidentale di ricusazione avrebbe ad oggetto la valutazione della sussistenza
o meno di un "interesse" nella causa da parte del giudice ricusato,
che – qualora sussistente – sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del
cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art.
104 della Costituzione ed art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali).
2.2. – Anche in questo giudizio si é costituito il ricusante, il quale, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del remittente, e richiamando l’ordinanza 6 ottobre 2000 della Corte d’appello di Perugia, chiede – come nell’altro giudizio – che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, "nei sensi e nei termini di cui all’ordinanza citata", degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va dichiarata anche nell’ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata corte d’appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, ciò perchè le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa corte d’appello civile".
Considerato in diritto
1.– Entrambe le Corti d'appello remittenti
sollevano questione di costituzionalità della disciplina contenuta nel codice di procedura civile, relativa alla competenza a decidere
sulla ricusazione di uno o più giudici del tribunale o della corte d'appello.
Si tratta dell'art. 53 (Giudice competente), primo comma, seconda parte, ai cui
sensi "sulla ricusazione decide … il collegio se é ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte".
In sostanza entrambi i remittenti ritengono che la decisione sulla ricusazione da
parte dello stesso collegio cui appartiene il ricusato (sia pure con la
sostituzione di quest'ultimo, come avviene in base
alla costante interpretazione giurisprudenziale) non garantisca un giudizio
imparziale, in quanto la serenità di giudizio potrebbe essere pregiudicata a
motivo dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo
fra i magistrati che operano quotidianamente nello stesso collegio, con la
possibilità – sottolineata in particolare dalla Corte di Roma – che il
magistrato ricusato sia chiamato a sua volta a decidere sulla ricusazione di
altri componenti dello stesso collegio. Entrambi i remittenti,
inoltre, ritengono tale disciplina in contrasto con il principio di
ragionevolezza desunto dall'art. 3 della Costituzione, sulla base del raffronto
con la diversa disciplina apprestata dal codice di procedura penale, che
all'art. 40, comma 1, demanda la decisione sulla ricusazione di un giudice del
tribunale alla corte d'appello, e quella sulla ricusazione di un magistrato
della corte d'appello ad una sezione della stessa corte diversa da quella cui
appartiene il giudice ricusato; nonchè con la
disciplina prevista dall'art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto
dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, il quale attribuisce le cause
in cui siano comunque parti magistrati, che secondo le
norme ordinarie spetterebbero alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, alla
competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel
capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11
del codice di procedura penale (cioé di un diverso
distretto indicato dalla legge in modo da evitare la "reciprocità").
A tale questione, per così dire, principale,
L'ultima questione, sollevata dalla sola Corte d’appello di Perugia, investe, "per completezza", in riferimento al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)
nonchè al diritto del cittadino ad essere giudicato
da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 Cost. e art. 6 della
convenzione europea dei diritti dell'uomo), l'art. 30-bis del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale
sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello
venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'art.
11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi
sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato
ricusato: situazione che si verificherebbe nel distretto di Perugia,
presso la cui Corte d'appello esistono una sola sezione penale ed una civile,
oltre ad una sezione promiscua della quale sono stati o saranno chiamati a far
parte, anche nel medesimo collegio, sia alcuni dei giudici ricusati, sia i
componenti del collegio remittente.
Quest’ultima censura é prospettata in termini più ampi dalla parte privata
(anche, ma irritualmente, nel giudizio promosso dalla
Corte d’appello di Roma, in cui non é sollevata questione sull’art.
30-bis cod. proc. civ.):
essa afferma che l’illegittimità costituzionale investirebbe la norma anche con
riferimento all’ipotesi in cui vi sia nella corte d’appello una sezione diversa
da quella cui appartiene il magistrato ricusato, in quanto le ragioni di
"incompatibilità" derivanti dai rapporti di colleganza e di
frequentazione sussisterebbero tra i magistrati appartenenti alla stessa corte
d’appello civile.
2.– Le questioni sono oggettivamente connesse, e pertanto i
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3.– Non é fondata la questione – riferibile all'articolo 53,
primo comma, del codice di procedura civile, benchè
estesa dalla Corte d'appello di Roma anche al secondo comma dello stesso
articolo – relativa alla attribuzione della competenza
a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte
d'appello al medesimo collegio cui appartiene il ricusato.
Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel
nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui all'art. 24 della
Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall'art. 111, secondo comma, della
stessa Costituzione, sulla falsariga dell'art. 6, primo comma, della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che la decisione
sulla istanza di ricusazione di un giudice – diretta appunto a far valere concretamente
quel diritto – sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a
loro volta l'imparzialità del giudizio.
La legge può provvedere (come in effetti
provvede) a questo scopo in modi diversi, purchè
ragionevolmente idonei, componendo l'interesse a garantire l'imparzialità del
giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi
(la cui "ragionevole durata" é oggetto, oltre che di un interesse
collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non
meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente
risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione) e la
salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario. Ciò che
non potrebbe comunque ammettersi é che la decisione
sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato, o ad un collegio
di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione. Per questo
l'attribuzione – disposta dalla norma impugnata – della competenza a decidere al
"collegio", nel caso in cui sia ricusato un
giudice del tribunale o della corte d'appello in sede civile, non può che
intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione – d'altronde
costantemente adottata dalla giurisprudenza –, come attribuzione ad un collegio
di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli
ricusati.
Ma una volta garantito questo
"minimo", non può ritenersi costituzionalmente necessaria una
specifica disciplina, fra quelle prescelte o che possono essere prescelte dal
legislatore. In particolare, non si può ritenere che la semplice appartenenza
del ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo stesso
collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per sè causa di compromissione
dell'imparzialità dei decidenti. I motivi della ricusazione concernono uno
specifico processo, ed uno o più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni specifiche che li riguardano,
senza investire gli altri magistrati che pur facciano parte dello stesso
ufficio e dello stesso collegio, i quali dunque conservano una posizione di
piena imparzialità (e il dovere corrispondente) allorquando siano chiamati a
decidere sulla ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima.
Nè può dirsi
che la consuetudine a giudicare a fianco di altri magistrati, nell'ambito dello
stesso ufficio e dello stesso collegio, costituisca, di per sè
sola, elemento tale da intaccare la imparzialità di chi decide sulla
ricusazione di uno dei componenti di questo, sul presupposto del costituirsi di
una sorta di "solidarietà di collegio". Ogni singolo componente di un collegio giudicante concorre infatti alle
decisioni di questo in piena indipendenza anche rispetto agli altri componenti
dello stesso collegio, nel cui ambito ben possono manifestarsi, e di frequente
in fatto si manifestano, opinioni diverse: essendo la collegialità precisamente
volta ad assicurare il concorso indipendente di più opinioni, anche difformi,
al fine della formazione del giudizio, se del caso in base a prestabilite
regole di maggioranza. La maggiore o minore frequenza con la quale un
magistrato si trovi a far parte di un collegio insieme
a determinati altri magistrati non riduce di per sè
questa indipendenza del singolo nell'ambito dell'organo collegiale.
Tutto ciò non toglie che, sul piano delle scelte di opportunità, il legislatore possa ritenere uno od altro
criterio per la decisione sulle ricusazioni più o meno idoneo a meglio
assicurarne la correttezza: e va comunque ricordato che l’eventuale violazione
del diritto ad un giudizio imparziale, derivante da una erronea decisione
negativa sulla ricusazione, può trovare rimedio, pure se si escluda
l'impugnabilità ex se di tale decisione, nel controllo sulla pronuncia resa col
concorso del giudice ricusato. Ciò che, in questa sede, basta a dirimere la
questione é la constatazione che il sistema prescelto dal legislatore del
codice di procedura civile non é tale da ledere le garanzie minime di imparzialità come sopra individuate.
4.– A conclusioni diverse non conduce nemmeno la
considerazione di quanto prospettato dalle Corti remittenti
circa la possibilità che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un
collega si trovino a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una
ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, con una sorta
di "irragionevole reciprocità". La ricusazione é di per sè istituto volto a porre rimedio a situazioni eccezionali
e non fisiologiche, nè di quotidiana verificazione,
che riguardano ogni volta, in concreto, singoli
procedimenti e le rispettive parti. Inoltre essa non apre una controversia il
cui oggetto sia la contrapposizione fra un diritto del ricusante ed un diritto
del ricusato, sulla quale si pronunci un altro giudice (controversia che
dovrebbe allora avere uno sviluppo processuale autonomo), ma
dà luogo solo ad una incidentale verifica delle condizioni perchè il processo
si possa svolgere nelle dovute condizioni di imparzialità dei giudicanti, in
considerazione delle specifiche ed eccezionali circostanze invocate dal
ricorrente a sostegno della ricusazione. Non é dunque ipotizzabile alcuno
"scambio" tra ricusazioni diverse, afferenti a processi diversi e
fondate sulle ragioni singolari e specifiche volta a
volta avanzate dalla parte interessata. La eventualità
paventata dai remittenti ha riguardo dunque a
circostanze di mero fatto, di per sè inidonee a
fondare la censura mossa alla disciplina legislativa.
5.– Quanto si é finora osservato conduce a ritenere infondata
la questione anche sotto il profilo, pure prospettato dai giudici a quibus, dell'affermata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, in riferimento alle
differenze fra la disciplina impugnata e quella riservata dal legislatore alla
ricusazione nell'ambito del processo penale, in cui la decisione, quando sia
ricusato un giudice della corte d'appello, é rimessa ad un'altra sezione della
stessa corte.
Già si é detto come siano costituzionalmente ammissibili
diverse scelte, purchè rispettose del principio di imparzialità, circa la competenza ed il procedimento per
la decisione sulla ricusazione. Il fatto che nell'ambito del processo penale –
in cui sono sistematicamente in gioco beni costituzionalmente più
"sensibili", e maggiore può essere la preoccupazione di attestare in
modo più evidentemente visibile l'imparzialità dei
giudicanti – il legislatore abbia ritenuto di demandare la decisione ad una
sezione diversa della stessa corte non significa che, per ciò solo, possa
ritenersi irragionevole la diversa disciplina del codice di procedura civile. A
diversi processi possono corrispondere, in base a
scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli
stessi istituti, purchè non siano lesi principi
costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i
giudizi (cfr. sentenza n. 31 del 1998;
ordinanze n. 326
del 1999 e n.
465 del 2000). Il principio costituzionale di eguaglianza
non comporta il divieto di regolamentazioni diverse dei diversi tipi di processo:
anche "le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire
linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo"
(sentenza n. 387
del 1999; e cfr. pure
sentenze n. 326
del 1997 e n.
51 del 1998).
Ancor meno può valere il riferimento, come tertium comparationis, alla
disciplina che l'art. 30-bis del codice di procedura civile dedica alla
competenza per le cause in cui siano parti magistrati. Infatti, come si é
detto, il giudizio incidentale sulla ricusazione non può assimilarsi ad un
processo in cui siano parti da un lato il ricusante,
dall'altro il magistrato ricusato, il quale viene bensì "udito" (art.
53, secondo comma, cod. proc. civ.),
al fine di raccoglierne le prospettazioni sulle
circostanze, che lo riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità
di parte nel procedimento, nè quindi é chiamato a
tutelare in giudizio una sua posizione soggettiva protetta.
Non può dunque assumersi come irragionevole la diversa
disciplina che il codice riserva alla competenza a giudicare su cause nelle
quali un magistrato dello stesso distretto sia parte,
e rispettivamente alla competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice
dello stesso collegio.
6.– La questione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia, circa la legittimità costituzionale della
previsione dell'art. 53, secondo comma, del codice di
procedura civile, ai cui sensi il collegio decide sulla ricusazione "con
ordinanza non impugnabile", é inammissibile, in quanto priva del requisito
della rilevanza.
La soluzione del dubbio avanzato non é
infatti in alcun modo necessaria ai fini del giudizio incidentale sulla
ricusazione demandato al collegio remittente, ma
assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse
promosso, e la cui ammissibilità sarebbe condizionata alla eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella
parte in cui esclude l'impugnazione (cfr. sentenza n. 336 del 1995;
ordinanze n. 13
del 1990 e n.
337 del 1994).
7.– E' invece ammissibile la questione, anch'essa proposta dalla
Corte d'appello di Perugia, concernente l'art. 54,
terzo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi l'ordinanza, che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna la parte o il
difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non
superiore a lire ventimila".
La rilevanza della questione può ritenersi attuale, in quanto
8.– La questione, così ritenuta ammissibile, é fondata.
La norma impugnata consente, contrariamente a quanto dedotto
dalla Corte remittente, una eventuale
graduazione dell'importo della pena pecuniaria, sia pure nei limiti della
modesta somma massima stabilita, dovendo la pena stessa essere "non
superiore" (ma potendo essere, invece, inferiore) a detta somma.
Ma ciò che il giudice non potrebbe
mai fare é omettere la condanna.
Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di
derogarvi nemmeno nel caso – che non si può a priori escludere – in cui la
ragione della inammissibilità o della infondatezza
della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della
presentazione del ricorso.
Deve dunque valere, qui, la stessa ratio decidendi
che ha condotto
Infatti, pur non essendo la previsione di
una sanzione pecuniaria, collegata alla reiezione del ricorso e intesa a
scoraggiare l'abuso o l'uso temerario o puramente dilatorio del potere,
di per sè in contrasto con l'assolutezza del diritto
alla tutela giudiziaria, garantito dall'art. 24 della Costituzione (cfr. sentenza n. 69 del 1964) – di
cui il potere della parte di proporre la ricusazione, a tutela del proprio
diritto ad un giudizio imparziale, costituisce esplicazione –, l’accedere della
condanna sempre e necessariamente alla reiezione del ricorso, indipendentemente
dalle circostanze del caso concreto, apprezzabili dal giudice, comporta una
irragionevole compressione di tale diritto, in contrasto con il principio di
eguaglianza. Si viene infatti a trattare allo stesso
modo, sotto il profilo dell'applicazione della sanzione, la posizione di chi ha
proposto la ricusazione ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e nella
sussistenza delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del ricorrente che
non versi in tale situazione (cfr. sentenza
n. 186 del 2000).
Sono dunque violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
L’eliminazione dell'automatismo comporta l'attribuzione al
decidente del potere di apprezzare, nel caso concreto, se sussistano
le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se invece la
stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità della condanna,
attualmente prevista, si deve sostituire il potere del giudice di applicarla,
apprezzando le eventuali circostanze del caso concreto che la rendano
ingiustificata.
9.– E' inammissibile la questione, sollevata dalla Corte
d'appello di Perugia, avente ad oggetto l'art. 30-bis
(Foro per le cause in cui sono parti magistrati) del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla
ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente
competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di
corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura
penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione
diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato.
La norma dell'art. 30-bis é evocata dalla Corte remittente anzitutto come tertium
comparationis (peraltro improprio, come si é detto)
per censurare la diversa disciplina dell'art. 53, primo comma,
del codice di procedura civile, applicabile alla decisione sulla ricusazione:
ma é pacifico, per ammissione anche dello stesso rimettente, che essa non trova
applicazione nel giudizio incidentale sulla ricusazione, onde la questione
difetta di rilevanza. Quest'ultima é affermata dal
giudice a quo "nel caso di accoglimento della
questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt.
53 e 54 cod. proc. civ.", evidentemente nel presupposto implicito –
pur non risultante chiaramente dalla configurazione data dal remittente a tale ultima questione – che in luogo delle
norme oggi vigenti debba risultare applicabile alla fattispecie l'art. 30-bis
medesimo. Non verificandosi tale presupposto, data la dichiarazione di non
fondatezza della predetta questione, la carenza di
rilevanza di questa ulteriore censura appare comunque palese.
Tale irrilevanza esime
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza
sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il
difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anzichè
prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad
una pena pecuniaria;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile
(Giudice competente), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia
con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza
in epigrafe (reg. ord. n.
519 del 2001);
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e
111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia
con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);
e) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le
cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, dalla Corte d'appello di Perugia con
l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n.
793 del 2000).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.