ORDINANZA N. 77
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi primo e quarto (recte: primo, quarto e
quinto), della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di
mano d’opera negli appalti di opere e di servizi), promosso con ordinanza
emessa il 19 febbraio 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile
Sgobbi Simone contro A.I.F. Gruppo Securitas s.r.l. ed altri, iscritta al n. 492 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
26, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad
oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il
ricorrente e la società e gli altri soggetti privati convenuti, la condanna dei
convenuti stessi al pagamento di differenze retributive e la dichiarazione di
nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente, il Tribunale di
Firenze, con ordinanza emessa il 19 febbraio
che, secondo il Tribunale
rimettente, la prova testimoniale raccolta dimostrerebbe che il lavoro di
movimentazione dei fascicoli e incartamenti della Conservatoria dei registri
immobiliari di Firenze, del quale il ricorrente (insieme ad altri giovani) era
stato incaricato dai convenuti che lo retribuivano, in realtà era eseguito
anche nell'interesse dell'Amministrazione, in quanto concerneva compiti propri
dei dipendenti di questa, tanto che vi era un accordo tra il Conservatore e i
soggetti privati convenuti in giudizio e interessati alle visure;
che, sulla base di tali circostanze
di fatto, il Tribunale rimettente afferma che il contraddittorio dovrebbe
essere esteso all'Amministrazione finanziaria nei cui confronti dovrebbe avere
applicazione la normativa impugnata se non ne fosse, appunto, esclusa
l'applicazione nei confronti della Amministrazione statale;
che, secondo il giudice a quo,
la suddetta esclusione si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto essa, del tutto irragionevolmente, renderebbe
possibile alla Amministrazione statale di ricorrere alla intermediazione di
manodopera per sottrarsi alla applicazione dei principi di effettività del
rapporto di pubblico impiego da tempo elaborati dalla giurisprudenza in
riferimento alla assunzione irregolare di personale da parte delle pubbliche
amministrazioni;
che sarebbe, altresì, violato il
principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione in
quanto l'immotivato esonero della Amministrazione statale dalla osservanza
della legge n. 1369 del 1960 esporrebbe soggetti privati al rischio di essere
condannati a corrispondere importi retributivi per prestazioni di lavoro
subordinato rese non alle loro dipendenze, ma alle dipendenze di una
Amministrazione statale per lo svolgimento di un pubblico servizio;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o non fondata.
Considerato che il giudice rimettente motiva la
rilevanza della questione affermando che soltanto l’attribuzione della
titolarità passiva del rapporto alla Amministrazione
finanziaria potrebbe consentire di assolvere i soggetti privati convenuti dalle
domande proposte nei loro confronti;
che, secondo quanto risulta
dall’ordinanza di rimessione, non soltanto non é
parte l’Amministrazione, ma nessuna domanda nei confronti di questa é stata
proposta;
che, conseguentemente, la suddetta
motivazione della rilevanza non é plausibile in quanto la questione, anzichè essere proposta per la definizione del giudizio a
quo, finisce per essere sollevata in riferimento ad un altro eventuale
giudizio, diverso per petitum e causa
petendi;
che, pertanto, la questione é
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi primo, quarto e quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.