ORDINANZA N. 74
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20
della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal Tribunale di
Savona, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Savona, chiamato a
dichiarare l'idoneità della cauzione prestata da un notaio di nuova nomina, ai
sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili), con ordinanza emessa il 22 maggio 2001,
pervenuta a questa Corte il 2 luglio
che il Tribunale remittente,
richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimazione
degli organi giudiziari a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel
corso di procedimenti di giurisdizione volontaria, osserva che la previsione –
contenuta nella norma impugnata – di una cauzione dell'importo massimo di lire
quindicimila integrerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto
ad altre analoghe situazioni;
che, infatti, secondo il giudice a
quo, tenuto conto che la ratio dell'obbligo di prestare cauzione é
quella di apprestare una garanzia economica per gli eventuali danni cagionati
dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, non si potrebbe giustificare la
disparità fra l'importo – "veramente risibile" – della cauzione
imposta ai notai e quello, di gran lunga superiore, della cauzione imposta agli
esercenti un'altra professione controllata dallo Stato, i raccomandatari
marittimi;
che l'irragionevolezza della norma
impugnata sarebbe confermata dalla previsione, contenuta nei "Principi di
deontologia professionale dei notai", approvati dal Consiglio nazionale
del notariato il 24 febbraio 1994, secondo cui "il notaio deve poter
rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per
i rischi inerenti l'esercizio della professione", con ciò implicitamente
riconoscendosi la assoluta inidoneità a tal fine della cauzione stabilita dalla
legge;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio, chiedendo in primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile,
sia perchè non si desumerebbe in termini univoci, dall'ordinanza, se é
denunciata la irragionevolezza in sè della norma
impugnata o la ingiustificata disparità di trattamento dei notai rispetto ad
altre categorie di operatori; sia perchè all'eventuale accoglimento della
questione conseguirebbe che i notai non sarebbero tenuti a prestare alcuna
cauzione, sicchè la materia resterebbe priva di
disciplina; secondo l'Avvocatura erariale, il giudice a quo avrebbe
dovuto, sulla base delle argomentazioni addotte, dichiarare non idonea la
cauzione prestata, così che il giudizio potesse poi svolgersi davanti alla
Corte d'appello in sede di ricorso promosso dall'interessato o dal pubblico
ministero, come previsto dall'art. 21, secondo comma, della legge;
che la questione sarebbe comunque,
secondo l'interveniente, infondata, in quanto non sarebbe possibile mettere a
confronto le due categorie professionali dei notai e dei raccomandatari
marittimi, per la diversa natura dell'attività svolta, la diversità dell'ambiente
in cui esse operano e degli utenti dei rispettivi servizi;
che, sotto il profilo della
ragionevolezza, l'infondatezza della questione risulterebbe dalla
considerazione per cui, se la cauzione in esame dovesse essere prestata in
misura sufficiente a coprire i danni di rilevante dimensione che si possono
cagionare nell'esercizio della professione notarile, si finirebbe per limitare
l'accesso alla professione a pochi soggetti dotati di grande capacità
patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione: in ciò
risiederebbe la ragione del mancato aggiornamento di tale garanzia ormai non
più adeguata ai tempi.
Considerato che la questione sollevata dal Tribunale
di Savona non riguarda la legittimità dell'obbligo in sè
di prestare la cauzione (art. 18, numero 1, della legge n. 89 del 1913), nelle
forme previste dalla legge (in titoli del debito pubblico o emessi o garantiti
dallo Stato, o con deposito di denaro, o con prima ipoteca su beni immobili:
art. 19 della stessa legge), obbligo del quale si contesti il fondamento o la
ragionevolezza in considerazione della attuale
inadeguatezza dell'importo a suo tempo stabilito e in seguito non aggiornato:
ma investe solo la determinazione legislativa dell'importo della cauzione, come
contenuta nell'art. 20 della legge, sotto il profilo della irragionevole ed
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di
professionisti, in particolare i raccomandatari marittimi;
che la questione così proposta
appare manifestamente infondata, non potendosi istituire alcun utile confronto,
rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione, tra la disciplina della
cauzione richiesta ai notai e quella delle garanzie che debbono essere prestate
dai soggetti – titolari di imprese individuali o amministratori di società o
institori – che chiedono l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi,
ai fini dello svolgimento, sulla base di mandato con o senza rappresentanza
conferito dall'armatore o dal vettore, nonchè con o
senza contratto di agenzia, di attività contrattuale, di prestazione di servizi
e di assistenza per la tutela degli interessi a loro affidati (art. 2 della
legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario
marittimo"): evidenti essendo le differenze fra i due ordini di attività
messi a raffronto, sotto il profilo, fra l'altro, della loro natura e dei
requisiti richiesti per l'accesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.