ORDINANZA N. 73
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio 1980,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), e
dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo
1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella
seduta del 1° febbraio 1995, concernente: "Legge regionale 2 maggio 1980,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione
tariffa"), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 2001 dal Tribunale
di Roma, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell’anno 2001.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nella camera di
consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un
procedimento civile promosso da titolari di aziende faunistico-venatorie per restituzione di somme pagate in
eccedenza rispetto al dovuto a titolo di tassa di concessione regionale, con
ordinanza emessa il 12 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte
il 21 giugno
che le norme censurate prevedono,
con effetto dal 1° gennaio 1995, il raddoppio degli importi in vigore al 31
dicembre 1994 delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa
allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni;
che, ad avviso del giudice a quo,
in base alla legislazione statale (art. 3, comma 5, della legge n. 281 del
1970) le leggi regionali che aumentano le tasse sulle concessioni regionali
debbono intervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno e fare riferimento, in
caso di superamento della soglia, ordinariamente stabilita, del venti per
cento, all’aumento disposto dallo Stato per le tasse sulle concessioni
governative con riguardo agli importi dovuti per le medesime concessioni per
l’anno precedente: sicchè, decorso il termine del 31
ottobre di ogni anno senza che sia stato disposto alcun aumento corrispondente
agli aumenti previsti per le concessioni statali, le Regioni non potrebbero,
essendosi ormai consumato il loro potere, disporre un aumento superiore al
limite ordinario del venti per cento;
che, avendo il legislatore regionale
omesso di stabilire per il 1993, entro il 31 ottobre 1992, aumenti
corrispondenti a quelli disposti, per le tasse sulle concessioni governative,
dall’art. 10 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), ed essendosi in tal modo
esaurito il relativo potere, l’aumento del cento per cento degli importi delle
tasse sulle concessioni regionali, previsto dalle disposizioni denunciate, si
porrebbe in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, per violazione del
limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, e con l’art.
119 della Costituzione, giacchè in materia tributaria
le Regioni potrebbero legiferare solo nei limiti previsti dalle leggi della
Repubblica, con competenza meramente attuativa;
che nel giudizio dinanzi alla Corte
si é costituita
che, in particolare, ad avviso della
Regione non vi sarebbe alcun discostamento dalla
legislazione statale, perchè questa – come starebbero a dimostrare il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e il d.lgs.
23 gennaio 1992, n. 31 – già prevederebbe la
giuridica possibilità di incrementare del cento per cento l’importo della tassa
di concessione regionale.
Considerato che la questione di legittimità
costituzionale é prospettata dal Tribunale di Roma in relazione, per un verso,
all’affermato superamento del limite dei principi fondamentali che emergono
dalla legislazione statale nella materia delle tasse sulle concessioni
regionali, e, per l’altro, all’ambito della competenza legislativa delle
Regioni in materia tributaria, che sarebbe meramente attuativa,
invocandosi come parametri gli articoli 117 e 119 della Costituzione;
che, successivamente all’emanazione
dell’ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione), i cui articoli 3 e 5 hanno sostituito l’intero
testo degli articoli 117 e 119 della Costituzione;
che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento delle norme costituzionali invocate come parametri di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 9, n. 13, n. 14 e n. 26 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.