Ordinanza n. 71 del 2002

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ORDINANZA N. 71

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 2001 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, nel corso di un procedimento penale a carico di un minorenne imputato di concorso nel reato di maltrattamento di animali aggravato, con ordinanza emessa il 1° marzo 2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 22 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui prevede l’applicazione automatica, anche al minorenne, della pena accessoria della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna;

che, affermata la rilevanza della questione – in quanto nel caso all’esame del remittente ricorrerebbero i presupposti per pronunciare una condanna alla pena di cinque milioni di lire di ammenda, cui conseguirebbe, stante l’ipotesi aggravata del secondo comma dell’art. 727 cod. pen., l’applicazione, automatica, della pena accessoria della pubblicazione della sentenza – il giudice a quo ne motiva la non manifesta infondatezza osservando che la disposizione denunciata, talmente "chiara" ed "inequivocabile" da non essere suscettibile di alcuna interpretazione correttiva, parifica, negli effetti penali, la posizione del condannato minorenne a quella del condannato maggiorenne, mentre la giurisprudenza costituzionale e le norme internazionali sulla tutela dei minori richiedono che il trattamento penale di costoro debba essere sempre improntato alle specifiche esigenze dell’età;

che, pertanto, ad avviso del remittente, la norma denunciata violerebbe l’art. 31, secondo comma, della Costituzione, perchè con la pubblicazione sulla stampa della sentenza di condanna si colpirebbe, e al massimo livello, il minore "nel suo onore giuridico, ossia nella vita sociale, presente e futura, con ovvie ricadute sul suo reinserimento";

che sarebbe violato anche l’art. 3, secondo comma, della Costituzione, perchè l'assoluta parificazione fra minorenni e maggiorenni sarebbe fonte di disparità sostanziali;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nè costituzione di parti.

Considerato che l’art. 727, secondo comma, del codice penale si limita a stabilire che la condanna per il reato contravvenzionale di maltrattamento di animali comporta, ove ricorra l’ipotesi aggravata, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;

che, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il remittente non considera le regole che, per i minorenni, il codice penale, nella disposizione di parte generale dell’art. 98 (Minore degli anni diciotto), detta, al secondo comma, proprio con riferimento all’applicazione delle pene accessorie;

che, in base a tale disposizione, al minore possono essere applicate soltanto le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale (quindi: mai le altre pene accessorie), ove ricorra il presupposto della condanna ad una pena detentiva superiore a cinque anni;

che, pertanto, poichè la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna non é destinata a trovare mai applicazione, stante l’indicata preclusione di carattere generale, nei confronti del condannato minorenne, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, non esistendo nell’ordinamento la norma della cui legittimità costituzionale il remittente dubita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 727, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L’Aquila con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.