ORDINANZA N. 70
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito in legge 14
novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1999 dal
Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l’Istituto nazionale
di previdenza sociale (INPS) e Giampaolo Racchetti,
iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonchè l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 29 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato Alessandro
Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre
1999, il Tribunale di Bolzano – nel giudizio di appello
promosso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contro Giampaolo Racchetti, per la riforma della sentenza n. 523 del 1996
del Pretore di Bolzano - ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
lettera c), della legge 14 dicembre 1992, n. 438 (rectius:
art. 1 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, "Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè
disposizioni fiscali", convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438),
nella parte in cui non estende anche ai lavoratori autonomi la deroga alla
sospensione della corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità per il periodo compreso tra l'entrata in vigore
del medesimo decreto legge ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori
dipendenti per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro;
che, nella specie, la domanda di
pensione di anzianità, presentata all'INPS dal lavoratore autonomo (artigiano)
in data 29 luglio 1993, era stata accolta tenendo conto, ai fini della
decorrenza, del citato periodo di sospensione, in quanto, secondo l'Istituto,
la deroga alla sospensione posta dall'art. 1, comma 2, lettera c), del
citato decreto-legge, riguardava i soli lavoratori dipendenti per i quali
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge fosse
intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro o fosse iniziato il periodo di
preavviso connesso alla risoluzione del rapporto;
che - secondo il Tribunale
rimettente - l'esclusione dei lavoratori autonomi dal beneficio della deroga al
blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità configurerebbe un’irrazionale
discriminazione di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.;
che sarebbe altresì violato l'art.
38, secondo comma, Cost., poichè
i lavoratori autonomi verrebbero privati, quantomeno per un determinato
periodo, della tutela economica che il rapporto assicurativo aveva loro
garantito al momento della cessazione dell'attività di lavoro e della
successiva prosecuzione volontaria, privandoli - con norma successiva, non
prevedibile al momento della loro scelta - dei mezzi adeguati, già ad essi
garantiti dalla legge;
che si é costituito l'INPS
sostenendo l'infondatezza della questione;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Considerato che - come già rilevato da questa Corte
(ordinanza n. 18
del 2001) - il temporaneo blocco delle pensioni di anzianità,
posto dal menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, si inserisce in un processo
di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, dettato inizialmente
dalla necessità di un contingente intervento di ripristino degli equilibri
finanziari, e poi sfociato nella riforma pensionistica introdotta dalla legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), mirante ad incidere stabilmente sulla spesa previdenziale;
che in questo contesto le specifiche
e limitate deroghe al blocco suddetto, previste dalla disposizione censurata,
hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione, atteso che
<<la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure
di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica
riservata al legislatore>> (ordinanza citata);
che inoltre le rimarchevoli
differenze esistenti tra la fattispecie del lavoro autonomo e quella del lavoro
subordinato non consentono di riconoscere nella disciplina previdenziale di quest'ultimo un idoneo tertium
comparationis (ordinanza n. 133 del 2001;
sentenza n. 416
del 1999);
che infine la garanzia dell'art. 38
Cost. é legata allo stato di bisogno del lavoratore e quindi riguarda, tra gli
altri, i trattamenti pensionistici che trovano la loro causa nella cessazione
dell'attività lavorativa per ragioni di età e non anche quelli - quali le
pensioni di anzianità nel regime precedente alla menzionata riforma - il cui
presupposto consista nella sola maturazione di una determinata anzianità
contributiva (sentenza n. 416 del 1999,
cit.);
che, pertanto, la questione di costituzionalità é manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito in legge 14
novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.