ORDINANZA N. 69
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000
dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marcello Spaccarelli e Emilio Ponticiello,
iscritta al n. 300 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Roma,
con ordinanza emessa il 27 gennaio
che la questione di legittimità
costituzionale é stata sollevata nel corso di una causa civile di valore
superiore a due milioni di lire, in grado di appello, in cui era impugnata la
sentenza d'incompetenza territoriale emessa dal Giudice di pace di Roma;
che il giudice rimettente - partendo
dall'interpretazione data all'art. 46 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, nel senso
dell'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza avverso le
sentenze del giudice di pace in tema di competenza (o di sospensione del
processo), e tenendo conto che il testo vigente dell'art. 353 cod. proc. civ. non prevede, in caso di
riforma della sentenza di primo grado declinatoria della competenza, il ritorno
della causa al primo giudice - dubita della legittimità costituzionale del
sistema che ne risulta, per violazione dei principi di uguaglianza, di
ragionevolezza e del diritto di difesa in giudizio, sotto vari profili;
che in particolare, secondo il rimettente,
la dichiarazione di incompetenza del giudice di pace comporterebbe la
devoluzione al giudice di appello, in unico grado, della cognizione sul merito
e quindi l'attribuzione alla vicenda di un solo grado di giurisdizione di
merito, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;
che inoltre il provvedimento del
giudice di pace che dichiari la sospensione del processo sarebbe assolutamente
insindacabile, con irragionevole differenza rispetto alla disciplina dello
stesso provvedimento emesso da altri giudici, impugnabile con istanza di
regolamento di competenza, senza che rilevi la possibilità, addotta dalla
giurisprudenza, di far valere l'illegittimità della sospensione con la sentenza
che definisce il giudizio, perchè intanto sarebbe divenuto irrimediabilmente
privo di tutela il diritto della parte alla non sospensione;
che il ritorno al primo giudice ha
invece luogo ove la sentenza del giudice di pace, se inappellabile in quanto
pronunciata secondo equità, sia soggetta a ricorso per cassazione, con
conseguente irragionevole anomalia;
che infine, ove venga affermata dal
giudice di pace la competenza per materia o per valore del tribunale, si
verificherebbe la sovrapposizione, davanti a quest'ultimo,
di una controversia in grado di appello contro la sentenza del giudice di pace
e di altra controversia in primo grado a seguito di riassunzione, con
possibilità di decisioni difformi;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, rilevando che la questione é già stata dichiarata manifestamente
infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000.
Considerato che con l'ordinanza n. 585 del 2000
questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata identica questione di
legittimità costituzionale, rilevando che la disciplina risultante dal
combinato disposto degli artt. 46 e 353 del
codice di procedura civile non é irrazionale nè in
contrasto con gli invocati principi costituzionali, per la presenza di rimedio avverso le sentenze del giudice di pace di valore superiore
a due milioni, declinatorie della competenza;
che - non essendo state prospettate
ragioni idonee a giustificare una diversa decisione – ne deriva la manifesta
infondatezza della odierna questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.