ORDINANZA N. 68
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38,
primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria
centrale e il 17 marzo 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze,
iscritte ai numeri 262 e 639 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica numeri 15 e 35, prima serie speciale, dell'anno
2001.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che
che l’ordinanza é stata pronunziata
nel corso di un giudizio di impugnazione proposto nel 1986 alla Commissione
tributaria centrale contro una decisione della Commissione tributaria di
secondo grado di Trapani, che (in riforma della decisione di prima istanza)
aveva accolto il ricorso del contribuente, accertando il suo diritto al
rimborso di quanto indebitamente versato in via di autotassazione, a titolo di
ILOR per l’anno 1977;
che la rimettente - premesso che
nella specie il termine di diciotto mesi era decorso - ritiene la proposta
questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente
infondata, <<anche in raffronto a quanto disposto nel precedente art. 37,
primo comma>>, il quale, per la situazione, sostanzialmente uguale, del
contribuente sottoposto a ritenuta diretta da parte dello Stato, assoggetta
invece la richiesta di rimborso alla prescrizione decennale di cui all'art.
2946 del codice civile;
che, ad avviso della rimettente,
l’illegittimità costituzionale della normativa impugnata sussisterebbe anche
per il fatto che il secondo comma dell’art. 38 prevede la stessa disciplina del
primo comma con riguardo alla situazione, del tutto diversa, del rimborso
chiesto <<dal percipiente delle somme
assoggettate a ritenuta>>;
che, pertanto, sarebbe violato
l’art. 3 Cost., avendo il legislatore
ingiustificatamente previsto discipline identiche per le situazioni diverse
considerate dai primi due commi dell’art. 38, e discipline diverse per le
situazioni considerate dall’art. 38, secondo comma, e dall’art. 37, primo
comma, che invece esigerebbero un identico trattamento;
che inoltre, secondo la rimettente,
la previsione del termine di decadenza limita il diritto di agire in giudizio
garantito dall’art. 24 della Costituzione;
che la rimettente, premesso di non
ignorare le ripetute pronunce di questa Corte in materia, ritiene che -
riferendosi esse a casi in cui le questioni di costituzionalità erano state
sollevate in termini che non ne consentivano <<l’esame esaustivo in tutti
i vari aspetti dell’applicabilità delle norme denunziate>> o non erano
rilevanti nei relativi giudizi - sia consentita la riproposizione
della questione;
che
che l’ordinanza é stata pronunziata
nel giudizio d’appello proposto - contro la decisione della Commissione
tributaria provinciale di Siena che aveva riconosciuto il diritto del
contribuente al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di IRPEF, sia
per ritenuta diretta sia per autotassazione - dall’Amministrazione finanziaria,
la quale eccepiva che il rimborso era stato chiesto dopo il decorso del termine
di diciotto mesi di cui alla norma impugnata;
che, secondo la rimettente, il
rimborso spettante al contribuente che abbia effettuato il versamento diretto,
regolato dall’art. 38, e quello spettante al contribuente assoggettato a
ritenuta diretta, regolato dall’art. 37, sarebbero disciplinati in modo
irragionevolmente diverso, non essendo agevole comprendere perchè quest’ultimo sia sottoposto alla prescrizione decennale ed
il primo sia invece soggetto ad un breve termine di decadenza, con la
conseguenza che o l’art. 38 viene interpretato nel senso che anche il rimborso
da esso previsto debba essere chiesto nel termine (non di decadenza, ma) di
prescrizione, ovvero é incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;
che questa conclusione, ad avviso
della rimettente, non é superata nemmeno dall’elevazione del termine a quarantotto
mesi disposta dall’art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale), permanendo forti ed ingiustificate differenze tra le normative a
raffronto, soprattutto per l’<<ampia .... diversità temporale tra il
termine prescrizionale di 10 anni e quello decadenziale
di 48 mesi>>;
che nel giudizio di cui alla seconda
ordinanza é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite
l’Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha
sostenuto la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze
in epigrafe, riguardando la stessa disposizione di legge, debbono
essere riuniti;
che, dopo la pronuncia dell’ordinanza
n. 262, il testo dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) é stato
modificato due volte, prima dall’art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999,
n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale), che ha elevato a quarantotto mesi il termine di decadenza
di cui al comma 1 dell’art. 38, e poi dall’art. 34, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), che ha fissato negli stessi quarantotto mesi il
termine di decadenza di cui al comma 2 dell’art. 38, per i rimborsi chiesti dal
percipiente di somme assoggettate a ritenuta;
che inoltre, dopo la pronuncia delle
due ordinanze, il testo dell’art. 37 del d.P.R. n.
602 del 1973, da esse assunto come tertium
comparationis, é stato modificato dall’art. 34,
comma 5, della citata legge n. 388 del 2000, che - in tema di rimborsi chiesti
da contribuenti assoggettati a ritenuta diretta - al termine di prescrizione di
cui all’art. 2946 cod. civ. ha sostituito il termine
di decadenza di quarantotto mesi;
che compete a ciascuna delle
rimettenti - in riferimento all’ambito della censura rispettivamente sollevata
- valutare se queste modificazioni legislative siano applicabili nei giudizi a
quibus e, in caso positivo, se le questioni di
legittimità costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non
manifestamente infondate;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanze n. 284 del 2001 e n. 102 del 1999), gli atti devono essere restituiti ai giudici a quibus.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione
degli atti alla Commissione tributaria centrale quanto al giudizio di cui
all’ordinanza n. 262 del 2001 ed alla Commissione tributaria regionale di
Firenze quanto al giudizio di cui all’ordinanza n. 639 del 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.