Ordinanza n. 68 del 2002

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ORDINANZA N. 68

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria centrale e il 17 marzo 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, iscritte ai numeri 262 e 639 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 15 e 35, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza pronunciata il 2 dicembre 1997 e pervenuta alla Corte il 19 marzo 2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), con riferimento alla previsione di un termine di decadenza di mesi diciotto dalla data di versamento per la presentazione della domanda di rimborso dei versamenti diretti;

che l’ordinanza é stata pronunziata nel corso di un giudizio di impugnazione proposto nel 1986 alla Commissione tributaria centrale contro una decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Trapani, che (in riforma della decisione di prima istanza) aveva accolto il ricorso del contribuente, accertando il suo diritto al rimborso di quanto indebitamente versato in via di autotassazione, a titolo di ILOR per l’anno 1977;

che la rimettente - premesso che nella specie il termine di diciotto mesi era decorso - ritiene la proposta questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, <<anche in raffronto a quanto disposto nel precedente art. 37, primo comma>>, il quale, per la situazione, sostanzialmente uguale, del contribuente sottoposto a ritenuta diretta da parte dello Stato, assoggetta invece la richiesta di rimborso alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del codice civile;

che, ad avviso della rimettente, l’illegittimità costituzionale della normativa impugnata sussisterebbe anche per il fatto che il secondo comma dell’art. 38 prevede la stessa disciplina del primo comma con riguardo alla situazione, del tutto diversa, del rimborso chiesto <<dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta>>;

che, pertanto, sarebbe violato l’art. 3 Cost., avendo il legislatore ingiustificatamente previsto discipline identiche per le situazioni diverse considerate dai primi due commi dell’art. 38, e discipline diverse per le situazioni considerate dall’art. 38, secondo comma, e dall’art. 37, primo comma, che invece esigerebbero un identico trattamento;

che inoltre, secondo la rimettente, la previsione del termine di decadenza limita il diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 della Costituzione;

che la rimettente, premesso di non ignorare le ripetute pronunce di questa Corte in materia, ritiene che - riferendosi esse a casi in cui le questioni di costituzionalità erano state sollevate in termini che non ne consentivano <<l’esame esaustivo in tutti i vari aspetti dell’applicabilità delle norme denunziate>> o non erano rilevanti nei relativi giudizi - sia consentita la riproposizione della questione;

che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza pronunciata il 17 marzo 2000 e pervenuta alla Corte il 3 luglio 2001, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale del citato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che l’ordinanza é stata pronunziata nel giudizio d’appello proposto - contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di IRPEF, sia per ritenuta diretta sia per autotassazione - dall’Amministrazione finanziaria, la quale eccepiva che il rimborso era stato chiesto dopo il decorso del termine di diciotto mesi di cui alla norma impugnata;

che, secondo la rimettente, il rimborso spettante al contribuente che abbia effettuato il versamento diretto, regolato dall’art. 38, e quello spettante al contribuente assoggettato a ritenuta diretta, regolato dall’art. 37, sarebbero disciplinati in modo irragionevolmente diverso, non essendo agevole comprendere perchè quest’ultimo sia sottoposto alla prescrizione decennale ed il primo sia invece soggetto ad un breve termine di decadenza, con la conseguenza che o l’art. 38 viene interpretato nel senso che anche il rimborso da esso previsto debba essere chiesto nel termine (non di decadenza, ma) di prescrizione, ovvero é incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

che questa conclusione, ad avviso della rimettente, non é superata nemmeno dall’elevazione del termine a quarantotto mesi disposta dall’art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), permanendo forti ed ingiustificate differenze tra le normative a raffronto, soprattutto per l’<<ampia .... diversità temporale tra il termine prescrizionale di 10 anni e quello decadenziale di 48 mesi>>;

che nel giudizio di cui alla seconda ordinanza é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe, riguardando la stessa disposizione di legge, debbono essere riuniti;

che, dopo la pronuncia dell’ordinanza n. 262, il testo dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) é stato modificato due volte, prima dall’art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), che ha elevato a quarantotto mesi il termine di decadenza di cui al comma 1 dell’art. 38, e poi dall’art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha fissato negli stessi quarantotto mesi il termine di decadenza di cui al comma 2 dell’art. 38, per i rimborsi chiesti dal percipiente di somme assoggettate a ritenuta;

che inoltre, dopo la pronuncia delle due ordinanze, il testo dell’art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, da esse assunto come tertium comparationis, é stato modificato dall’art. 34, comma 5, della citata legge n. 388 del 2000, che - in tema di rimborsi chiesti da contribuenti assoggettati a ritenuta diretta - al termine di prescrizione di cui all’art. 2946 cod. civ. ha sostituito il termine di decadenza di quarantotto mesi;

che compete a ciascuna delle rimettenti - in riferimento all’ambito della censura rispettivamente sollevata - valutare se queste modificazioni legislative siano applicabili nei giudizi a quibus e, in caso positivo, se le questioni di legittimità costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non manifestamente infondate;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanze n. 284 del 2001 e n. 102 del 1999), gli atti devono essere restituiti ai giudici a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria centrale quanto al giudizio di cui all’ordinanza n. 262 del 2001 ed alla Commissione tributaria regionale di Firenze quanto al giudizio di cui all’ordinanza n. 639 del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.