ORDINANZA N. 67
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli articoli 3 e 5, commi da
Visti gli atti di costituzione di L.
C. ed altri, di F. F., di D.V.
M. ed altri e della S.O.I. –
Società Oftalmologica Italiana, nonchè
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione III, solleva, con ventisette ordinanze del 5 luglio 2000
(pervenute alla Corte il 31 maggio e il 1° giugno 2001), questione di
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n.
419): art. 5, comma
che le ordinanze, con argomentazioni
pressochè identiche, censurano l'art. 5, comma 8, del
d.lgs. n. 517 del 1999, il quale stabilisce un
termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari
delle facoltà di medicina e chirurgia (infra:
medici universitari) esercitano o rinnovano l’opzione
– prevista dal comma 7 – per l’esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva),
ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in
mancanza di comunicazione, si intende effettuata l’opzione per l’attività assistenziale
esclusiva;
che, ad avviso dei rimettenti, la
norma, fissando detto termine indipendentemente dalla individuazione delle
strutture destinate allo svolgimento dell’attività assistenziale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro
preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell’opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe
negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione dei principi di
coerenza e razionalità dell'ordinamento, nonchè di
buon andamento dell'amministrazione;
che, secondo il Tar,
l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le
disposizioni ad esso sottese e connesse - ossia i
commi da
che, in particolare, la
configurazione dell’opzione per l’attività assistenziale esclusiva quale
requisito per l’attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui
al comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di compenetrazione tra
attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca scientifica,
assoggettando l'attività assistenziale svolta dal medico universitario alle
determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, in contrasto con il principio
dell’autonomia universitaria;
che, secondo i giudici a quibus, agli organi dell’università sarebbero stati
attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti
l'insegnamento e la ricerca scientifica, in considerazione sia dei poteri
attribuiti al direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi
risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore
generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell’attività
assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e scientifica, così da
non poter garantire lo svolgimento delle attività assistenziali
<<funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca>>, in
violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre
1998, n. 419;
che, ad avviso dei rimettenti,
<<la normativa delegata in materia di opzione>> (ossia l’art. 5,
commi da
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é
intervenuto in tutti i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente
coincidente, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
comunque infondate;
che, ad avviso della difesa
erariale, il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254,
attribuendo ai medici universitari la facoltà di esercitare l'attività
libero-professionale intramuraria in regime
ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di
spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie,
inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;
che, secondo l’interveniente, detta
norma, fissando un termine perentorio per l’esercizio dell’opzione in esame,
non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici
universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti
che ne derivano;
che, ad avviso dell'Avvocatura, le
censure riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed alle
disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di
direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai
medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena
disponibilità per la loro realizzazione;
che, secondo la difesa erariale, le
norme censurate non violerebbero il principio di compenetrazione tra attività
assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai medici
universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, sia perchè essi continuano
a svolgere l'attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a quella
assistenziale, sia perchè, applicando correttamente i principi della
legge-delega, sarebbe stata realizzata una convergenza delle strutture
sanitarie ed universitarie, attribuendo priorità all'assistenza sanitaria,
ossia alla salute del singolo e della collettività;
che, a suo avviso, le censure
riferite all’art. 76 della Costituzione sarebbero infondate, poichè la legge-delega ha inteso rafforzare la
collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, realizzando la
coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della
ricerca anche grazie all'organizzazione dipartimentale e alle opportune
disposizioni in materia di personale, stabilendo principi correttamente attuati
dal d.lgs. n. 517 del 1999;
che nei giudizi instaurati con le
ordinanze di rimessione iscritte al n. 531 ed al n.
539 del registro ordinanze dell’anno 2001, si sono costituiti i ricorrenti ed
in quelli promossi dalle ordinanze iscritte al n. 533 ed al n. 549 si sono
costituiti due interventori nei processi principali,
chiedendo che le questioni siano accolte;
che, in particolare, i ricorrenti
costituiti nel primo dei giudizi sopra indicati sostengono che il sopravvenuto d.lgs. n. 254 del 2000 non influirebbe sulla fondatezza
delle argomentazioni svolte dal Tar, deducono che le
norme censurate violerebbero anche l’art. 9 della Costituzione ed impugnano
altresì l’art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n.
che, secondo i ricorrenti costituiti
nel giudizio promosso dall’ordinanza iscritta al n. 539 del registro ordinanze
dell’anno 2001, le disposizioni censurate violerebbero il principio di
compenetrazione tra attività didattica di ricerca ed assistenziale, confermato
dalla sopravvenuta sentenza della Corte n. 71 del 2001;
che gli interventori
nei processi principali costituitisi nel giudizio davanti a questa Corte hanno
fatto proprie le argomentazioni svolte dal Tar
insistendo affinchè le norme impugnate siano
dichiarate costituzionalmente illegittime.
Considerato che l'identità delle norme impugnate,
delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonchè la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle
ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione
dei giudizi;
che, nel decidere identiche
questioni sollevate dallo stesso Tar del Lazio,
questa Corte, con ordinanza n. 394 del 2001,
ha affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonchè
la sentenza n.
71 del 2001, sopravvenuti alle ordinanze di rimessione
hanno influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si
inscrivono i molteplici profili delle questioni di legittimità costituzionale,
richiedendo, conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici a quibus dei termini delle questioni e della loro
perdurante rilevanza;
che le argomentazioni svolte in
detta ordinanza conservano validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto del presente giudizio;
che, pertanto, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinchè procedano ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.