ORDINANZA N. 66
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai Signori Giudici:
- Cesare RUPERTO
Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco
AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del
regio decreto 30 ottobre 1933,n. 1661 (Approvazione del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del codice di
procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 2000 dal Tribunale
di Castrovillari e il 16 marzo 2000 dal Tribunale di Chieti, iscritte ai numeri 475 e 534 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 38 e
40, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l'avvocato
Alessandro Riccio per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 20 maggio
2000, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di
giudice del lavoro, ha sollevato d’ufficio, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato), nella parte in cui (dopo l’istituzione del
giudice unico e la soppressione del pretore, ai sensi del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, "Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado") non consentirebbe più che le controversie di primo
grado in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in cui sia parte
un'amministrazione dello Stato, vengano sottratte alla regola del foro erariale;
che l’ordinanza é stata pronunziata
nel corso di un giudizio proposto da un’invalida civile nei confronti del
Ministero del Tesoro e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per
ottenere l’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento di cui
alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili), e la condanna dell’INPS al pagamento delle
corrispondenti prestazioni;
che, secondo il rimettente, dovendo
trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 6 del citato regio
decreto, sussisterebbe l’incompetenza territoriale del giudice adito - eccepita
dal Ministero del Tesoro - e la competenza del Tribunale di Catanzaro, onde la
rilevanza della questione;
che, quanto alla non manifesta infondatezza,
il rimettente osserva che il diritto alle prestazioni garantite dall’art. 38
Cost. esige che, quando esse non vengano riconosciute e si debba agire in
giudizio, l’esercizio del diritto di azione ex art. 24 Cost. non può
essere ostacolato o limitato se non a tutela di ulteriori e distinti interessi
meritevoli di analoga o superiore protezione, e che la ratio del foro
erariale, ossia l’esigenza di favorire l’esercizio della difesa della pubblica
amministrazione concentrando le controversie in cui essa é parte presso i fori
ove ha sede l’Avvocatura generale dello Stato, non potrebbe prevalere sulle
esigenze di tutela del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
che sarebbe poi leso l’art. 3 Cost., per la violazione del principio di ragionevolezza e
per la disparità rispetto al trattamento riservato <<al soggetto invalido
potenziale fruitore di prestazioni previdenziali>> ai sensi della legge
12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile),
per il quale - attesa la legittimazione passiva del solo INPS - il foro
erariale non potrebbe mai operare;
che con ordinanza pronunciata il 16
marzo 2000, il Tribunale di Chieti, in funzione dei
giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24 e 38 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 cod. proc.
civ., nella parte in cui,
disciplinando la competenza territoriale per le controversie in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie, non prevede che ad esse, ove sia parte
un’amministrazione dello Stato, non si applichino le disposizioni sul foro
erariale poste dall’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933;
che l’ordinanza é stata pronunziata
nel corso di un giudizio instaurato dalla vedova (ed erede) di un invalido civile
contro il Ministero del Tesoro e l’INPS, per ottenere il riconoscimento, ai
sensi dell’art. 3 del d.P.R. 21 settembre 1994, n.
698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di
riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici
economici), che in vita l’invalido aveva avuto bisogno di assistenza continua a
norma dell’art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme in materia di
assistenza economica agli invalidi civile, ai ciechi civili ed ai sordomuti), e
la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati dell’indennità di
accompagnamento; che il rimettente - premesso che, a seguito dell’istituzione
del giudice unico e della soppressione dell’ufficio pretorile,
la competenza sulle controversie di cui all’art. 409 cod. proc.
civ. appartiene in primo grado al tribunale in
funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 413 cod. proc.
civ. come modificato dall’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 51 del 1998, e quella sulle controversie di
previdenza ed assistenza obbligatoria indicate
dall’art. 442 cod. proc. civ., appartiene in primo grado al tribunale in
funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede il ricorrente -
rileva che una deroga al foro erariale si desume soltanto dall’art. 413 cod. proc. civ.,
mentre per le controversie ex art. 442 la deroga, già stabilita
dall’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 per i giudizi innanzi ai pretori e
conciliatori, non sarebbe più applicabile;
che peraltro l’assoggettamento di
tali controversie alla regola del foro erariale determinerebbe una disparità di
trattamento lesiva dell’art. 3 Cost. in danno del diritto del cittadino avente
titolo all’assistenza obbligatoria o ad una prestazione previdenziale, rispetto
al trattamento predisposto per le controversie di lavoro;
che sarebbe leso, inoltre, l’art. 24
Cost. <<in quanto il previsto spostamento di competenza territoriale, con
i disagi ed il maggior costo che l’accentramento comporta>> sarebbe
<<tale da incidere negativamente sul diritto ... di agire in
giudizio>>, nonchè l’art. 38 Cost. <<in
quanto risulta palesemente più gravosa la tutela dei cittadini inabili>>;
che la questione sarebbe rilevante,
in quanto il giudizio attiene a prestazioni assistenziali ed in esso é
convenuta una pubblica amministrazione;
che in entrambi i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuto, tramite l’Avvocatura
generale dello Stato, depositando memoria in cui sostiene l’inammissibilità e
l’infondatezza della questione;
che anche l’INPS si é costituito nei
due giudizi, depositando memoria in cui rileva che la competenza territoriale
in materia di lavoro e previdenza é funzionale e perciò non derogabile dalle
norme eccezionali sul foro erariale, e che le ordinanze di rimessione
sono basate su presupposto interpretativo erroneo, giacchè
l’art. 7 faceva salve le normali regole di competenza per i giudizi dinanzi ai
pretori, considerando non la denominazione del giudice, ma le materie da esso
trattate, onde la sostituzione del tribunale al pretore lascia immodificata la deroga al foro erariale.
Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze
di rimessione, pur diretti contro
norme diverse, possono essere riuniti, in quanto le questioni proposte
concernono il medesimo oggetto;
che le ordinanze muovono entrambe
dal presupposto interpretativo secondo cui il foro erariale sarebbe divenuto
applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria, nelle quali sia parte un’amministrazione dello Stato, in quanto
la soppressione dell’ufficio pretorile, disposta dal
decreto legislativo n. 51 del 1998, avrebbe reso inapplicabile la previsione
dell’art. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933, che in precedenza sottraeva al
foro erariale le cause attribuite in primo grado - come quelle in esame - alla
competenza del pretore;
che tale presupposto interpretativo
risulta disatteso dalle decisioni con le quali
che a tale conclusione il giudice di
legittimità é pervenuto sulla base del primo comma dell’art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, il quale, in via generale, ha
disposto che <<salvo che sia diversamente previsto
dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità,
quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso
soppressi il riferimento si intende agli uffici agli organi cui sono state
trasferite le relative funzioni>>;
che, nella specie, la competenza
sulle controversie assistenziali e previdenziali é stata trasferita al
tribunale, come emerge dall’art. 444, primo comma, del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall’art. 86 del d.lgs.
n. 51 del 1998, che ha pure sostituito il termine <<pretore>> con
quello <<tribunale>> nel secondo comma di tale norma;
che - essendo dunque possibile, come rivela l’indicato orientamento giurisprudenziale, la possibilità di un’interpretazione delle norme denunciate, nel senso della conservazione della loro sottrazione in primo grado alla regola del foro erariale - le questioni proposte dalle ordinanze di rimessione sulla base di una diversa interpretazione devono essere dichiarate manifestamente infondate.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del
regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) e dell’art. 444 del codice di
procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale
di Castrovillari e dal Tribunale di Chieti, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.