ORDINANZA N. 60
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, ultimo comma, della
legge Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano
urbanistico territoriale), e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (Approvazione del piano urbanistico territoriale), promosso
con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi
riuniti proposti da Italtriest s.n.c. ed altre contro
ANAS, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione dell’Italtriest
s.n.c. nonchè l’atto di intervento
della Regione Umbria;
udito nella camera di
consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello (riuniti con decisione interlocutoria), promossi
avverso altrettante sentenze del TAR dell’Umbria, il Consiglio di Stato ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli
2, 3, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, dell’articolo 17, ultimo comma,
della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del
piano urbanistico territoriale);
che in punto di fatto il giudice remittente premette che gli appelli in corso traggono
origine dall’impugnativa proposta dalle società interessate nei confronti di
due provvedimenti, emessi dal direttore del compartimento ANAS dell’Umbria, coi
quali era stato negato il rinnovo di autorizzazione all’installazione di
cartelloni pubblicitari e respinta l’istanza di autorizzazione in vista del
medesimo obiettivo;
che il TAR aveva respinto entrambi i
ricorsi;
che il giudice a quo, facendo
propri i dubbi di incostituzionalità prospettati dalle parti appellanti,
osserva che la norma impugnata – prevedendo il divieto di rilascio di nuove
concessioni e di rinnovo di quelle in atto per l’installazione di cartelloni ed
insegne pubblicitarie sulle più importanti strade esistenti sul territorio
regionale, elencate nel precedente art. 16, gruppi n. 1 e n. 2 – costituisce un
arbitrario intervento da parte della Regione in un àmbito
normativo spettante ancora esclusivamente allo Stato;
che la materia dell’urbanistica,
infatti, rientra espressamente nella previsione dell’art. 117 Cost., mentre quella della tutela paesaggistica rimane
estranea a siffatto precetto, come questa Corte ha riconosciuto con le sentenze
n. 359 del 1985 e n.
1112 del 1988, dalle quali risulta chiaramente la differenza tra i due tipi
di competenze;
che pertanto, anche in base all’art.
82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la tutela del
paesaggio ricade nella potestà normativa statale, con la sola eccezione della
delega di funzioni in materia di posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicità, il che comporta un’evidente violazione dell’art. 117 della Carta
fondamentale;
che ad avviso del Consiglio di Stato
l’illegittimità costituzionale della norma in esame é evidente anche in
riferimento all’art. 118 Cost. riguardante la delega alle Regioni delle
funzioni amministrative, perchè il secondo comma di tale norma non può essere
letto nel senso di ritenere che allo Stato sia concesso anche di delegare aree
di interessi totalmente estranei a quelli di cui all’art. 117 Cost.;
che la delega di funzioni
amministrative, in altre parole, deve sempre riguardare materie connesse con
gli àmbiti di cui all’art. 117 Cost.,
poichè diversamente argomentando l’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbe viziato per eccesso di
delega, in quanto l’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 352 – che contiene la
delega in subiecta materia – prevede il
trasferimento alle Regioni delle funzioni inerenti alle materie di cui all’art.
117 Cost. e la delega, a norma dell’art. 118 Cost., delle funzioni amministrative necessarie per rendere
possibile l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate;
che il giudice remittente,
infine, ritiene che la norma impugnata vìoli anche
l’art. 41 Cost., poichè
contiene un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica;
che il divieto generale ed
indeterminato di posa in opera di cartelloni pubblicitari, inoltre, sarebbe
privo di qualsiasi ponderazione tra i vari interessi in gioco, risolvendosi
anche in una violazione degli artt. 2 e 3 della Carta
fondamentale;
che si é costituita in giudizio la
società Italtriest, sollecitando l’accoglimento della
prospettata questione;
che é intervenuta in giudizio
che nel merito
Considerato che la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal giudice a quo va formalmente corretta,
dovendosi intendere riferita non all’art. 17, ultimo comma, della legge della
Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico
territoriale) – norma che non esiste nel testo della legge menzionata – bensì
all’art. 17, ultimo comma, delle norme di attuazione
della predetta legge che l’art. 1 della medesima direttamente approva come
parte integrante dell’allegato piano urbanistico territoriale regionale;
che successivamente alla
proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, peraltro,
é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), i cui articoli 3 e 4 hanno totalmente modificato gli artt. 117 e 118 Cost., invocati come parametri nel giudizio a quo;
che in conseguenza di tale modifica,
che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente
necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente
perchè riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli
atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.