Ordinanza n. 60 del 2002

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ORDINANZA N. 60

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, ultimo comma, della legge Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale), e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Approvazione del piano urbanistico territoriale), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Italtriest s.n.c. ed altre contro ANAS, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione dell’Italtriest s.n.c. nonchè l’atto di intervento della Regione Umbria;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello (riuniti con decisione interlocutoria), promossi avverso altrettante sentenze del TAR dell’Umbria, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, dell’articolo 17, ultimo comma, della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale);

che in punto di fatto il giudice remittente premette che gli appelli in corso traggono origine dall’impugnativa proposta dalle società interessate nei confronti di due provvedimenti, emessi dal direttore del compartimento ANAS dell’Umbria, coi quali era stato negato il rinnovo di autorizzazione all’installazione di cartelloni pubblicitari e respinta l’istanza di autorizzazione in vista del medesimo obiettivo;

che il TAR aveva respinto entrambi i ricorsi;

che il giudice a quo, facendo propri i dubbi di incostituzionalità prospettati dalle parti appellanti, osserva che la norma impugnata – prevedendo il divieto di rilascio di nuove concessioni e di rinnovo di quelle in atto per l’installazione di cartelloni ed insegne pubblicitarie sulle più importanti strade esistenti sul territorio regionale, elencate nel precedente art. 16, gruppi n. 1 e n. 2 – costituisce un arbitrario intervento da parte della Regione in un àmbito normativo spettante ancora esclusivamente allo Stato;

che la materia dell’urbanistica, infatti, rientra espressamente nella previsione dell’art. 117 Cost., mentre quella della tutela paesaggistica rimane estranea a siffatto precetto, come questa Corte ha riconosciuto con le sentenze n. 359 del 1985 e n. 1112 del 1988, dalle quali risulta chiaramente la differenza tra i due tipi di competenze;

che pertanto, anche in base all’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la tutela del paesaggio ricade nella potestà normativa statale, con la sola eccezione della delega di funzioni in materia di posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, il che comporta un’evidente violazione dell’art. 117 della Carta fondamentale;

che ad avviso del Consiglio di Stato l’illegittimità costituzionale della norma in esame é evidente anche in riferimento all’art. 118 Cost. riguardante la delega alle Regioni delle funzioni amministrative, perchè il secondo comma di tale norma non può essere letto nel senso di ritenere che allo Stato sia concesso anche di delegare aree di interessi totalmente estranei a quelli di cui all’art. 117 Cost.;

che la delega di funzioni amministrative, in altre parole, deve sempre riguardare materie connesse con gli àmbiti di cui all’art. 117 Cost., poichè diversamente argomentando l’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbe viziato per eccesso di delega, in quanto l’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 352 – che contiene la delega in subiecta materia – prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni inerenti alle materie di cui all’art. 117 Cost. e la delega, a norma dell’art. 118 Cost., delle funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate;

che il giudice remittente, infine, ritiene che la norma impugnata vìoli anche l’art. 41 Cost., poichè contiene un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica;

che il divieto generale ed indeterminato di posa in opera di cartelloni pubblicitari, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi ponderazione tra i vari interessi in gioco, risolvendosi anche in una violazione degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale;

che si é costituita in giudizio la società Italtriest, sollecitando l’accoglimento della prospettata questione;

che é intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con apposita memoria, sollecitando in primo luogo una declaratoria di inammissibilità, in conseguenza dell’erronea individuazione della norma da parte del giudice remittente, ed in secondo luogo la restituzione degli atti al medesimo giudice a sèguito dell’entrata in vigore della legge della Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27, successiva all’ordinanza di remissione;

che nel merito la Regione ha dichiarato che la questione sollevata é infondata sotto tutti i profili prospettati dal Consiglio di Stato.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo va formalmente corretta, dovendosi intendere riferita non all’art. 17, ultimo comma, della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale) – norma che non esiste nel testo della legge menzionata – bensì all’art. 17, ultimo comma, delle norme di attuazione della predetta legge che l’art. 1 della medesima direttamente approva come parte integrante dell’allegato piano urbanistico territoriale regionale;

che successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, peraltro, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui articoli 3 e 4 hanno totalmente modificato gli artt. 117 e 118 Cost., invocati come parametri nel giudizio a quo;

che in conseguenza di tale modifica, che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente perchè riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.