ORDINANZA N. 56
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa
il 16 febbraio 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
Visti l’atto di costituzione di Scatena Paolo nonchè l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 29 gennaio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Mario Fedrizzi per Scatena Paolo e l’Avvocato dello Stato Giorgio
D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un ex
primario ospedaliero avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria
del trattamento di pensione
che il ricorrente nel giudizio
principale, collocato in pensione (di anzianità) a seguito dell’annullamento,
disposto con sentenza definitiva del Consiglio di Stato, della delibera di
assunzione in qualità di primario, si é visto liquidare il trattamento
provvisorio di pensione con la riduzione dell’undici per cento prevista – per
il caso di conseguimento della pensione di anzianità prima del raggiungimento
della soglia dei trentacinque anni di cui alle leggi vigenti – dalla norma
impugnata e dall’art. 1, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
che la norma impugnata, infatti,
nell’ottica della progressiva eliminazione dell’istituto della pensione di
anzianità, stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1994, che coloro i quali
conseguono detta pensione con un’anzianità contributiva inferiore ai
trentacinque anni, a meno che non si tratti di cessazione dal servizio per
invalidità, subiscano una riduzione del trattamento economico in proporzione al
numero di anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito, secondo
quanto indicato dalla tabella A allegata alla legge n. 537 del 1993;
che l’impugnato art. 11 va collegato
con le successive norme intervenute sul punto, ossia i commi 27 e 32 dell’art.
1 della legge n. 335 del 1995, i quali dispongono che, nella fase transitoria,
la pensione di anzianità può ancora essere conseguita, purchè
in presenza di determinati requisiti contributivi, con applicazione delle
riduzioni percentuali di cui alla tabella D allegata a quest’ultima
legge;
che il menzionato art. 1, comma 32,
dispone che le precedenti disposizioni in materia di pensione di anzianità (scilicet più favorevoli) continuano a trovare
applicazione in una serie ben identificata di casi;
che il complesso normativo
richiamato non risolve – a detta della Corte dei conti – il problema
dell’applicabilità delle riduzioni in questione nei casi in cui non ne venga
stabilita espressamente l’esclusione; nel giudizio pendente, infatti, il
ricorrente si é collocato in pensione non di propria spontanea volontà, bensì a
seguito dell’annullamento del proprio atto di assunzione;
che, ad avviso del giudice a quo,
stante la formulazione tassativa contenuta nell’art. 1, comma 32, della legge
n. 335 del 1995, la riduzione di cui alla norma impugnata dev’essere
applicata anche nel caso del ricorrente, benchè il
pensionamento sia avvenuto per fatti indipendenti dalla volontà del medesimo; e
ciò in quanto non possono essere aggiunte in via di interpretazione altre
fattispecie di esclusione non previste dalla norma;
che tale lettura del sistema, pur
essendo l’unica tecnicamente possibile, appare al rimettente in contrasto con
gli invocati parametri costituzionali;
che da un lato, infatti, ricondurre
al medesimo trattamento i lavoratori che optano per il pensionamento anticipato
di anzianità e quelli che, viceversa, si trovano in pensione contro la propria
volontà, appare lesivo del principio di eguaglianza, trattandosi di situazioni
difformi; dall’altro, la penalizzazione rappresentata dal decurtamento
della pensione può determinare la compressione delle esigenze vitali
dell’interessato, con violazione anche dell’art. 38 della Carta fondamentale;
che
che si é costituito in giudizio il
medico ricorrente, sollecitando l’accoglimento della prospettata questione;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che la questione di legittimità
costituzionale proposta dal giudice remittente si
centra essenzialmente sulla mancata estensione delle norme che consentono di
fruire del pensionamento anticipato di anzianità,
senza incorrere in decurtazioni del trattamento pensionistico, a tutti i casi nei
quali il collocamento a riposo non é riconducibile ad una libera scelta
dell’interessato;
che alla predetta ipotesi sarebbe da
ricondurre, nella ricostruzione operata dal giudice a quo, anche la
fattispecie oggetto del giudizio principale, nella quale il medico ricorrente
si é visto annullare il proprio atto di nomina con sentenza definitiva del
giudice amministrativo, optando per il pensionamento soltanto in virtù di detta
situazione sopravvenuta;
che
che il giudice remittente,
perciò, non ha in alcun modo ottemperato all’obbligo di motivazione circa il
profilo preliminare della riconducibilità della
cessazione di un rapporto di fatto alla diversa fattispecie del pensionamento
susseguente alla conclusione di un rapporto di lavoro validamente instaurato,
presupposto indispensabile per l’eventuale pronuncia additiva sollecitata nei
confronti di questa Corte;
che tale carenza di motivazione sul requisito preliminare della rilevanza si traduce in manifesta inammissibilità della sollevata questione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11,
commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.