ORDINANZA N. 55
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO
Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Riccardo CHIEPPA
"
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco
AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi 3, 19, lettera a), e 21, lettera f), della legge della
regione Lombardia, riapprovata il 28 luglio 1999, recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ‘Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria’", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto
1999, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 32 del
registro ricorsi 1999.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell’udienza pubblica
del 29 gennaio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi l’avvocato dello Stato
Luigi Criscuoli per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e
depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via
principale, in riferimento agli artt.
4, comma 1, e 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in riferimento ai principi enunciati dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 168 e n. 169 del
1999, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3, 19, lettera
a), e 21, lettera f), della delibera legislativa n. 155-bis,
recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993 n.
26 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’",
riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia
nella seduta del 28 luglio 1999;
che, ad avviso del ricorrente,
l’impugnata delibera legislativa, pur modificata in sede di riapprovazione
in accoglimento di alcuni rilievi formulati con l’atto di rinvio governativo
del 16 giugno 1999, contiene tuttora disposizioni lesive di principi della
legge quadro n. 157 del 1992 ed invasivi delle competenze dello Stato;
che, nel ricorso, il Governo formula
in particolare tre censure, la prima delle quali riguarda l’art. 1, comma 3,
della delibera impugnata, che prevede l’aggiunta, all’art. 10 della legge
regionale n. 26 del 1993, di un comma 3-bis, che consente al Presidente
della giunta regionale di autorizzare associazioni, previo parere dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica e dell’Osservatorio regionale degli habitat
naturali e delle popolazioni faunistiche, "a
realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di
stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la
formazione didattica, culturale e informativa, nonchè
la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle
singole autorizzazioni, che dovranno stabilirne la durata e le modalità di
gestione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 della legge 157/1992",
lamentandosi la violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 157 del 1992,
"che elenca dettagliatamente i soggetti che possono essere autorizzati
alla cattura di uccelli a scopo di studio e ricerca scientifica, precisando che
le regioni, su parere dell’INFS, possono autorizzare all’uopo esclusivamente
gli istituti scientifici delle università e del CNR e i musei di storia
naturale";
che il Presidente del Consiglio
censura poi l’art. 1, comma 19, lettera a) dell’impugnata delibera, che
prevede la sostituzione del comma 2 dell’art. 40 della legge regionale n. 26
del 1993 con il seguente: "La regione, nella predisposizione del
calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all’art. 18,
comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell’allegato II della direttiva
79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 4, della legge
157/92";
che, ad avviso del ricorrente, il
quale invoca le sentenze della Corte costituzionale n. 168 e n. 169 del
1999, "la previsione dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art.1 comma 4 della legge 157/922", implicherebbe
"il potere di porre in essere le deroghe comunitarie, il che non compete
alle Regioni";
che la terza censura investe l’art.
1, comma 21, lettera f), a norma del quale "la caccia é vietata sui
valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna per una
distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle province,
sentito l’INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di
cui agli artt. 12 e 14 nei calendari venatori",
il quale, secondo il ricorrente, violerebbe l’art. 21, comma
3, della legge 157 del 1992, che vieta la caccia, "puramente e
semplicemente", "su tutti i valichi montani interessati dalle rotte
di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli
stessi", deducendosi nel ricorso che la disposizione censurata
"mantiene una limitazione territoriale stabilendo che i valichi possono
essere individuati nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, che é una piccolissima porzione del
territorio", interessata solo marginalmente dalle rotte di migrazione;
che nel giudizio davanti a questa
Corte si é costituita
che, nel merito della prima censura,
la difesa della Regione deduce che l’art. 1, comma 3, dell’impugnata delibera
legislativa "non autorizza affatto soggetti diversi rispetto a quelli
indicati tassativamente dalla normativa statale alla cattura di uccelli
a scopo di studio e ricerca ... bensì si limita ad introdurre la facoltà in
capo al Presidente della Giunta regionale di autorizzare la realizzazione di
impianti finalizzati al censimento e alla produzione di stime sulla consistenza
dei flussi migratori a scopi didattici, culturali ed informativi", nel
rispetto dei limiti di cui all’art. 4 della legge n. 157 del 1992;
che, per quanto riguarda la
lamentata violazione della riserva statale in tema di deroghe al regime di
protezione stabilito dalla direttiva 79/409/CEE, la resistente obietta che il
censurato art. 1, comma 19, lettera a), "lungi dall’attribuire alla
Regione poteri di deroga rispetto alla disciplina ordinaria di protezione della
fauna ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, si limita anzi a confermare
l’obbligo della Regione di tenere conto, nella predisposizione del calendario
venatorio regionale, di quanto prescritto dall’art. 1, comma 4, della legge n.
157 del 1992", nella parte in cui "sancisce, quale principio
generale, l’obbligo di dare attuazione alle direttive CEE 79/409, 85/411 e
91/244 e relativi allegati, in materia di conservazione degli uccelli selvatici",
senza, peraltro, ribadisce la difesa della Regione resistente, stabilire alcunchè a proposito del potere di deroga;
che, quanto alla terza censura,
concernente l’art. 1, comma 21, lettera f), dell’impugnata delibera
legislativa,
che in data 11 luglio 2001
l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia a due motivi
del ricorso, riguardanti l’art. 1, comma 3, e l’art. 1, comma 21, lettera f),
della delibera impugnata;
che in data 15 gennaio 2002
l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia anche
all’altro motivo di ricorso, riguardante l’art. 1, comma 19, lettera a),
della delibera impugnata, dichiarando, pertanto, di rinunciare all’intero
ricorso;
che in data 25 gennaio 2002
Considerato che, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.