SENTENZA N. 54
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di
procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal
Tribunale di Napoli con ordinanza emessa il 9 maggio 2001, iscritta al
n. 560 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Napoli, investito del giudizio a seguito
di decreto che ha disposto il giudizio immediato a norma dell'art. 456 del
codice di procedura penale, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt.
438, 441 e 442 del codice di procedura penale, <<nella parte in cui non
prevedono che il giudice del dibattimento possa applicare, all’esito del
giudizio, la diminuzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificata o comunque erronea la
decisione con cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la
richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad integrazione probatoria
necessaria ai fini della decisione, ritenendola non necessaria ovvero non
conciliabile con le finalità di economia processuale proprie del rito
alternativo>>.
Il Tribunale premette:
- che l'imputato, nel termine previsto
dall'art. 458, comma 5, cod. proc. pen., aveva formulato richiesta di
giudizio abbreviato, subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.,
alla assunzione della testimonianza delle persone offese dal reato circa l'avvenuto
risarcimento del danno;
- che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto
l'istanza, ritenendo che <<la richiesta di
integrazione probatoria non fosse necessaria>> ai fini della decisione;
- che nel corso degli atti introduttivi del
dibattimento i difensori dell'imputato chiedevano l'applicazione, all'esito del
giudizio, della riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.,
ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice per le indagini
preliminari della richiesta di giudizio abbreviato;
- che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice per le
indagini preliminari, <<l'integrazione probatoria richiesta aveva una
propria rilevanza ai fini della decisione, incidendo sulla valutazione che il
giudice avrebbe dovuto svolgere sulla personalità dell'imputato, in relazione all'entità della pena da infliggere, ove ne
avesse riconosciuta la responsabilità>>.
2. - Ciò premesso in ordine alla
rilevanza della questione, il rimettente osserva che, vigente la disciplina del
giudizio abbreviato precedente alla riforma introdotta dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479,
Pur riconoscendo che l'attuale disciplina del giudizio
abbreviato é stata profondamente modificata dalla legge n. 479 del 1999, il
rimettente ritiene che siano tuttora presenti vizi di costituzionalità analoghi
a quelli che avevano indotto
Nel caso di richiesta di giudizio
abbreviato condizionata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.,
ad integrazione probatoria, la valutazione che il giudice é tenuto a compiere
sulla necessità della prova ai fini della decisione e sulla sua compatibilità
con le finalità di economia processuale é infatti sottratta - esattamente come
lo era prima dell'intervento della Corte il giudizio sulla non decidibilità allo stato degli atti - a qualsiasi verifica
da parte del giudice del dibattimento, nonostante dall'ammissione al rito
abbreviato derivi la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente
riduzione di pena.
La mancata previsione del potere del giudice di applicare
all’esito del dibattimento la diminuzione di un terzo di pena, qualora ritenga
ingiustificato il rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata ad
integrazione probatoria, si esporrebbe quindi alla medesime
censure di incostituzionalità per violazione degli artt.
3 e 24 Cost. allora prospettate dal rimettente e accolte dalla Corte, in quanto
limita irragionevolmente nell’ulteriore svolgimento
del processo il diritto di difesa dell’imputato in ordine alla concreta
determinazione della sanzione.
Pur riconoscendo la sostanziale analogia, sotto il profilo della totale assenza di un sindacato sulla valutazione dei presupposti di ammissibilità del rito, tra la disciplina precedente e quella introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene di non poter pervenire in via interpretativa ad applicare i principi enunciati nella menzionata sentenza della Corte, non solo perchè la struttura del rito in esame é ora radicalmente mutata, <<ma anche per la necessità di sottoporre alla verifica del Giudice delle leggi la correttezza, sotto il profilo dei principi costituzionali che si assumono violati, della ritenuta equiparazione tra i poteri del giudice per le indagini preliminari previsti dall’art. 438, comma quinto, come novellato e quelli che spettavano allo stesso giudice ai sensi dell'art. 440, comma primo, c.p.p., ormai abrogato>>.
Considerato in diritto
1. - La questione di costituzionalità degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen. investe, sotto i profili
della irragionevolezza e della lesione del diritto di difesa, la disciplina che
non prevede il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto
ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta
dell’imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria.
Nella specie l’imputato, a seguito di notificazione del
decreto di giudizio immediato, aveva richiesto il
giudizio abbreviato a norma dell’art. 458 cod. proc. pen., subordinandolo alla
assunzione delle testimonianze delle persone offese, che, in tesi, gli
avrebbero permesso di provare il risarcimento del danno derivante dal reato e
di ottenere quindi il riconoscimento della conseguente attenuante.
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la
richiesta, ritenendo l’integrazione probatoria non necessaria, con una
motivazione considerata dal rimettente del tutto incongrua, in quanto a suo
avviso la prova richiesta <<aveva una propria rilevanza ai fini della
decisione, incidendo sulla valutazione che il giudice avrebbe dovuto svolgere
sulla personalità dell'imputato, in relazione all'entità
della pena da infliggere, ove ne avesse riconosciuta la responsabilità>>.
2. - Il rimettente sollecita un intervento additivo della
Corte sulla falsariga del modulo procedimentale
individuato dalla sentenza n. 23 del 1992:
dovrebbe essere attribuito al giudice, in esito al dibattimento, il potere di
valutare se la prova a suo tempo richiesta dall'imputato era
necessaria e, in caso positivo, di applicare, nella eventualità di condanna, la
riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen.
Con la sentenza n. 23 del 1992
(che a sua volta ricalcava la soluzione delineata nelle precedenti sentenze n. 66 del 1990,
n. 183 del 1990
e n. 81 del 1991,
relative a situazioni nelle quali l'accesso dell'imputato al giudizio
abbreviato era impedito dal dissenso, ingiustificato, del pubblico ministero),
era stata dichiarata illegittima la mancata previsione del potere del giudice di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto
ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta
di giudizio abbreviato.
La sentenza era intervenuta su un contesto
normativo in cui presupposti per l'introduzione del rito erano la richiesta
dell'imputato e il consenso del pubblico ministero, formulato alla stregua di
una prognosi di sufficienza e di adeguatezza degli elementi di prova raccolti
nel corso delle indagini preliminari; la disciplina allora vigente prevedeva
inoltre, quale condizione di ammissibilità, una valutazione positiva del
giudice per le indagini preliminari in ordine alla possibilità di definire il
processo allo stato degli atti.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del
1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta
dell'imputato; inoltre, al giudice dell’udienza preliminare é ora attribuito il
potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della
decisione. Abbandonato quindi il parametro della definibilità
allo stato degli atti, una valutazione di ammissibilità
é prevista soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia
subordinata ad una integrazione probatoria; valutazione i cui presupposti sono
individuati dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. nella necessità di assumere
la prova ai fini della decisione e nella sua compatibilità con le finalità di
economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già
acquisiti e utilizzabili.
3. - Malgrado le profonde modifiche
apportate alla disciplina del giudizio abbreviato, con particolare riferimento
ai meccanismi introduttivi, e pur essendo venute meno le condizioni impeditive all'instaurazione del rito basate sulla non definibilità del processo allo stato degli atti, il
rimettente ripropone acriticamente la medesima soluzione a suo tempo indicata
da questa Corte, cioé il potere di applicare, in
esito al dibattimento, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.
Nel formulare tale richiesta il giudice a quo non
tiene peraltro conto che ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato non
si richiede più quella valutazione circa la definibilità
del processo allo stato degli atti che
4. - La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, atteso che, al fine di superare i denunciati profili di incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt.
438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.