ORDINANZA N. 53
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 11
ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per
omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), promossi
con due ordinanze emesse il 30 novembre 2000 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Trento, iscritte, rispettivamente, ai nn.
92 e 93 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con due ordinanze del medesimo tenore,
emesse il 30 novembre 2000 e pervenute a questa Corte il 22 gennaio 2001,
che il remittente
premette che il contribuente contesta un accertamento di imposta sul reddito
delle persone fisiche, ritenendo di dover pagare solo la minore somma
risultante da un atto di accertamento con adesione, non perfezionato perchè il
consulente del medesimo contribuente aveva omesso di effettuare i pagamenti
devolvendo a proprio profitto gli importi da corrispondere; e chiede, in sede
cautelare, la sospensione della riscossione;
che, secondo il giudice a quo,
mancherebbe una norma che in via generale rimetta il contribuente nei termini incolpevolmente scaduti, ed in particolare mantenga la
possibilità di fruire dell'agevolazione conseguente all'accertamento con
adesione quando i relativi atti non si siano perfezionati a causa dell'illecito
commesso dal professionista: ciò darebbe luogo ad una "irragionevole
disparità di trattamento fra il regime dedicato alle sanzioni ed il regime di riscossione
del tributo", che renderebbe non manifestamente infondato il dubbio di
legittimità costituzionale della normativa denunciata;
che, quanto alla rilevanza della
questione, il remittente afferma che la verifica del fumus boni juris ai fini della richiesta tutela cautelare appare
influenzata dal dubbio di legittimità costituzionale sollevato;
che é intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che l'art. 1, comma 6-bis,
della legge n. 423 del 1995 prevede la possibilità per l'ufficio finanziario di
sospendere, fra l'altro nella ipotesi di omesso versamento di tributi dovuto a
fatto penalmente illecito, e denunciato, del professionista, la riscossione del
tributo, per un biennio, nei confronti del contribuente per il quale sussistano
comprovate difficoltà di ordine economico, e che offra idonea garanzia: onde il
giudice tributario avrebbe potuto accordare la richiesta sospensione, ovvero,
se avesse ritenuto quest'ultima di esclusiva
competenza degli uffici, prospettare la questione di legittimità costituzionale
riferendola a più puntuale oggetto e ad altri parametri;
che pertanto, secondo
l'interveniente, la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza nella fase
cautelare nel giudizio, in quanto preordinata alla decisione sul merito della
controversia, nonchè per difetto di individuazione
della norma sostanziale relativa alla risoluzione o alla decadenza dai benefici
dell'accertamento con adesione; sarebbe, ancora, inammissibile per
insufficiente esplicitazione delle ragioni della
denuncia; e sarebbe, comunque, manifestamente infondata ove riferita ad una
asserita preclusione alla sospensione della riscossione del tributo nella
ipotesi di omesso versamento d'imposta per fatto penalmente illecito del terzo.
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima
questione, onde i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia;
che la censura mossa dal giudice remittente – la cui rilevanza nella specie é dal medesimo,
non implausibilmente, collegata alla valutazione del fumus boni juris ad esso demandata ai fini della richiesta tutela
cautelare – riguarda la mancata estensione dei benefici riconosciuti dall'art.
1, commi 1, 2 e 6-bis della legge n. 423 del 1995 nel caso di omesso
versamento di tributi quando la violazione consegua alla condotta illecita,
penalmente rilevante, del professionista in dipendenza del mandato
professionale (sospensione della riscossione delle somme dovute a titolo di
soprattassa e di pena pecuniaria; sospensione per un biennio e successiva
rateizzazione del debito relativo al versamento del tributo, nel caso di
comprovate difficoltà di ordine economico del contribuente), e dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 nel caso in cui il pagamento del
tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e
addebitabile esclusivamente a terzi (non assoggettabilità
del contribuente alle sanzioni amministrative previste) alla ipotesi
in cui l'omesso versamento a causa del fatto illecito del professionista abbia
impedito il perfezionarsi dell'accertamento con adesione, previsto dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218; e mira ad ottenere,
attraverso la richiesta pronuncia additiva di questa Corte, la rimessione del contribuente in termini per l'effettuazione
del pagamento che condiziona il perfezionamento dell'accertamento con adesione,
ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 218 del
1997;
che, benchè
l'ordinanza di remissione ometta la indicazione espressa del parametro, la
censura di disparità di trattamento appare riconducibile all'art. 3 della
Costituzione, parametro dunque implicitamente ricavabile dalla motivazione
dell'ordinanza medesima;
che il beneficio che si vorrebbe far
conseguire al contribuente attraverso la richiesta pronuncia di illegittimità
costituzionale si colloca su di un piano diverso dai benefici derivanti dalle
norme invocate: non riguarderebbe infatti la sospensione (e poi lo sgravio) del
debito per le soprattasse e le pene pecuniarie, e la non applicabilità delle
sanzioni, nonchè la sospensione temporanea e la
rateizzazione del debito tributario, destinato però a rimanere invariato nel
suo ammontare, bensì inciderebbe sull'ammontare del debito tributario medesimo,
che si vorrebbe ridotto o riducibile all'entità risultante dall'accertamento
con adesione, pur quando quest'ultimo non si sia
perfezionato per il mancato tempestivo versamento delle somme dovute;
che, pertanto, la questione
sollevata appare manifestamente infondata per inidoneità del tertium comparationis
invocato e disomogeneità delle situazioni messe a raffronto;
che l'accertamento con adesione é
procedimento, apprestato dal legislatore in base ad una scelta discrezionale,
volto a consentire una più rapida definizione dei rapporti tributari e la
riduzione del contenzioso, e ragionevolmente legato dunque ad adempimenti del
contribuente da espletarsi entro termini perentori; onde appartiene alla
discrezionalità del legislatore l'eventuale introduzione di ipotesi di
riapertura dei termini per la definizione del rapporto tributario, in casi come
quelli evocati dal remittente;
che, peraltro, fermo restando
l'ammontare del debito tributario come definito in base alle procedure di
accertamento previste, e alle eventuali determinazioni di merito del giudice
tributario tempestivamente adito, il contribuente, il quale sia vittima della
condotta illecita penalmente rilevante del professionista, può sempre
usufruire, ove ne sussistano le condizioni, dei benefici riconosciuti, per
questa ipotesi, dalle norme legislative sopra ricordate, concernenti la
sospensione della riscossione delle sanzioni e la non applicabilità delle
medesime, nonchè la sospensione temporanea e la
rateizzazione del debito tributario, oltre che della normale tutela cautelare
in sede di giudizio tributario promosso avverso l'accertamento: a parte,
evidentemente, il diritto nei confronti dell'autore dell'illecito al
risarcimento del danno subito.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene
pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e
dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.